Circolare numero 123 del 18-06-2015
Premessa Principi generali per il trattamento dei dati personali e particolari regole per i trattamenti Modello organizzativo privacy in INPS - Soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali: Titolare del trattamento Responsabili del trattamento Incaricati del trattamento Responsabili esterni per il trattamento dei dati Sanzioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna l’assetto privacy dell’INPS alla luce dell’ampliamento delle competenze dell’Istituto e dell’integrazione con altri enti previdenziali. Vengono richiamati i principi del Codice in materia di protezione dei dati personali, le regole specifiche per dati comuni, sensibili e giudiziari, il modello organizzativo con le figure di titolare, responsabile e incaricato del trattamento, nonché il ruolo dei responsabili esterni e dell’ufficio centrale di coordinamento. Sono inoltre evidenziate le principali responsabilità e sanzioni in caso di trattamenti illeciti, con abrogazione delle precedenti disposizioni interne.
Aggiornamento della governance privacy INPS, ruoli e istruzioni per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari
Aggiornamento della governance privacy INPS
La circolare definisce il nuovo assetto interno dell’INPS in materia di protezione dei dati personali, reso necessario dall’ampliamento delle competenze istituzionali e dall’integrazione con altri enti previdenziali, che hanno comportato l’acquisizione e la gestione di ulteriori dati, anche sensibili e giudiziari. Il documento aggiorna quindi il quadro organizzativo e operativo rispetto alla precedente circolare n. 50 del 2007, alla luce del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Principi generali del trattamento
L’Istituto è tenuto a garantire che ogni trattamento avvenga nel rispetto dei principi fondamentali del Codice. La circolare richiama il diritto alla protezione dei dati personali, la finalità determinata e legittima del trattamento, la necessità di limitare la raccolta alle sole informazioni indispensabili, la proporzionalità delle operazioni rispetto agli scopi perseguiti, nonché i principi di liceità, correttezza e prevenzione dei rischi.
In concreto, i dati devono essere:
- trattati in modo lecito e corretto;
- raccolti per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti;
- conservati solo per il tempo necessario alle finalità del trattamento.
È inoltre richiamato il divieto di utilizzare dati trattati in violazione della normativa.
Dati comuni, sensibili e giudiziari
La circolare distingue i dati personali comuni dai dati sensibili e giudiziari, rilevando che per questi ultimi la disciplina è più rigorosa. Sono considerati dati sensibili quelli idonei a rivelare origine razziale o etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni, nonché stato di salute e vita sessuale. I dati giudiziari sono quelli idonei a rivelare provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale o la qualità di imputato o indagato.
Per tali dati il trattamento è consentito solo se indispensabile allo svolgimento delle attività istituzionali e, per i soggetti pubblici, solo in presenza di una specifica base normativa che indichi dati, operazioni e finalità di rilevante interesse pubblico.
Regolamenti interni e istruzioni operative
In coerenza con la disciplina di riferimento, l’INPS ha adottato un Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 343 del 13 dicembre 2006. Il Regolamento e quelli degli ex INPDAP, ENPALS e IPOST sono disponibili in intranet e servono a delimitare i confini del trattamento consentito all’interno dell’Istituto.
La circolare precisa che non è consentito effettuare trattamenti di dati sensibili e giudiziari al di fuori delle ipotesi contemplate nei Regolamenti; ogni violazione può integrare un illecito con conseguenze penali, civili e amministrative. Le istruzioni operative specifiche per gli incaricati sono rinviate all’Allegato 2.
Modalità del trattamento e misure di sicurezza
Le operazioni di trattamento possono essere eseguite su supporti cartacei o con strumenti elettronici, ma in entrambi i casi devono essere adottate misure di sicurezza adeguate a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non conforme alle finalità della raccolta.
Per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale la regola generale è la conservazione separata rispetto agli altri dati personali, quando questi ultimi siano trattati per finalità che non richiedono l’uso di tali informazioni.
Consenso e informativa
Poiché l’INPS è un soggetto pubblico, il trattamento avviene senza acquisire il consenso degli interessati, ai sensi dell’art. 18, comma 4, del Codice. Resta fermo l’obbligo di fornire l’informativa prevista dall’art. 13. La circolare richiama a tal fine l’informativa generale disponibile sul sito istituzionale e presso le sedi territoriali aperte al pubblico, oltre alle informative specifiche predisposte per i singoli procedimenti amministrativi.
Modello organizzativo privacy dell’INPS
La circolare ricostruisce il sistema delle responsabilità privacy dell’Istituto, individuando le tre figure principali previste dal Codice: Titolare, Responsabile e Incaricato del trattamento.
Il Titolare è l’INPS nel suo complesso. Ciò significa che l’Istituto, a livello centrale, definisce le linee strategiche e organizzative del trattamento, i criteri di raccolta e utilizzo dei dati e le misure di sicurezza, assumendo anche i correlati obblighi nei confronti degli interessati e del Garante.
I Responsabili del trattamento sono i direttori e dirigenti delle strutture centrali e territoriali, nonché i coordinatori generali delle attività professionali, secondo l’assetto indicato dalla determina n. 10 del 2 aprile 2015. Essi sovrintendono all’intero processo di trattamento nell’ambito delle unità organizzative di competenza e operano sulla base delle istruzioni del Titolare.
Gli Incaricati del trattamento sono le persone fisiche che svolgono materialmente le operazioni di trattamento. Per semplificazione organizzativa, l’INPS designa ogni dipendente incaricato del trattamento mediante la documentata preposizione a un’unità organizzativa, con individuazione per iscritto dell’ambito di trattamento consentito. L’ordine di servizio di assegnazione al dipendente vale anche come atto di nomina. L’Incaricato può trattare solo i dati e le operazioni espressamente connessi alle attività lavorative affidate e deve attenersi alle istruzioni del Responsabile e alle linee guida generali contenute nell’Allegato 2.
Responsabili esterni e controllo sui trattamenti affidati a terzi
L’INPS può affidare a soggetti esterni alcune attività, operazioni o servizi tramite contratto o convenzione. In questi casi tali soggetti possono essere designati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 29 del Codice.
La circolare sottolinea che l’Istituto mantiene la titolarità del trattamento, conserva l’autonomia decisionale e il potere di controllo sugli outsourcers, impartisce istruzioni al momento della nomina e deve vigilare sul loro rispetto anche mediante verifiche periodiche. È altresì precisato che la designazione dei Responsabili spetta al Titolare, con la sola possibilità di delega del Presidente alla firma degli atti di nomina dei Responsabili esterni.
Ufficio centrale di monitoraggio e coordinamento
Per assicurare un punto unitario di raccordo nel processo di adeguamento alla disciplina privacy, è stato istituito presso la Direzione generale l’Ufficio centrale di monitoraggio e coordinamento in materia di protezione dei dati personali e accesso alle banche dati. L’Ufficio sovrintende alla corretta applicazione delle norme, coordina i soggetti coinvolti nei trattamenti, tratta le questioni di maggiore rilievo e cura i rapporti con il Garante, il Ministero vigilante e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.
Sanzioni e responsabilità
La circolare evidenzia che i trattamenti illeciti o non conformi alla normativa espongono a responsabilità penali, amministrative e civili. In particolare, l’art. 167 del Codice punisce chi tratta dati personali in violazione della disciplina, al fine di profitto o di danno, con pene detentive fino a tre anni. Inoltre, l’art. 15 prevede il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2050 c.c., qualificando il trattamento dei dati come attività pericolosa e comportando l’inversione dell’onere della prova nel giudizio risarcitorio.
Abrogazione delle precedenti disposizioni e diffusione
La circolare e le istruzioni allegate abrogano le precedenti disposizioni interne in materia di protezione dei dati. Il documento deve essere notificato, secondo le consuete modalità, a tutto il personale, ai collaboratori a qualsiasi titolo, ai membri dei comitati centrali e periferici e, per il personale assente per lunghi periodi, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Punti principali
Aggiornamento della governance privacy
L’INPS deve adeguare la propria organizzazione in materia di protezione dei dati personali perché, negli anni, il legislatore gli ha attribuito nuove competenze e l’Istituto ha acquisito ulteriori dati, anche sensibili e giudiziari, a seguito delle integrazioni con IPOST, INPDAP ed ENPALS. La circolare sostituisce il precedente assetto delineato dalla circolare n. 50 del 2007.
Principi generali del trattamento
L’Istituto è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di protezione, finalità, necessità, proporzionalità, liceità e correttezza, prevenzione dei rischi e divieto di utilizzo dei dati trattati in violazione della disciplina. I dati devono essere raccolti per scopi determinati e legittimi, esatti e aggiornati se necessario, pertinenti e non eccedenti, e conservati solo per il tempo necessario alle finalità del trattamento.
Dati comuni, sensibili e giudiziari
La circolare distingue i dati comuni dai dati sensibili e giudiziari. I dati sensibili comprendono, tra l’altro, origine razziale o etnica, convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati o associazioni, nonché dati relativi alla salute e alla vita sessuale; i dati giudiziari riguardano provvedimenti del casellario giudiziale o la qualità di imputato o indagato. Il trattamento di tali dati è consentito solo se indispensabile e, per i soggetti pubblici, se previsto da espressa disposizione di legge.
Regolamenti interni e istruzioni operative
L’INPS ha adottato un Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 343 del 13 dicembre 2006, consultabile in intranet insieme ai regolamenti degli ex INPDAP, ENPALS e IPOST. Tali regolamenti delimitano i trattamenti consentiti, individuano le basi normative, le finalità di rilevante interesse pubblico, i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili. Le istruzioni operative per il trattamento sono rinviate all’Allegato 2.
Modalità di trattamento e strumenti utilizzati
Le operazioni di trattamento possono essere svolte su supporto cartaceo o con strumenti elettronici, con l’obbligo di adottare misure di sicurezza adeguate per ridurre i rischi di distruzione, perdita, accesso abusivo o trattamento non conforme. Per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale è prevista la conservazione separata rispetto agli altri dati, quando non siano necessari per le finalità perseguite.
Consenso e informativa
In quanto soggetto pubblico, l’INPS agisce senza acquisire il consenso degli interessati, ma deve fornire l’informativa prevista dall’art. 13 del Codice. La circolare richiama l’informativa generale disponibile sul sito istituzionale e nelle sedi territoriali, oltre alle informative specifiche inserite nei procedimenti amministrativi e nei moduli di domanda.
Titolare, responsabili e incaricati del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’INPS nel suo complesso. I Responsabili del trattamento sono i direttori e i dirigenti delle strutture centrali e territoriali e i coordinatori generali delle attività professionali, secondo l’assetto organizzativo richiamato dalla determina n. 10 del 2 aprile 2015. Tutti i dipendenti sono nominati Incaricati del trattamento mediante la preposizione documentata all’unità organizzativa e l’individuazione per iscritto dell’ambito di trattamento consentito.
Responsabili esterni e controllo sui trattamenti esternalizzati
Quando l’INPS affida attività o servizi a soggetti esterni tramite contratto o convenzione, questi possono essere designati Responsabili esterni del trattamento. L’Istituto mantiene la titolarità e il potere di controllo, impartisce istruzioni specifiche e deve verificare periodicamente il rispetto delle prescrizioni. La designazione dei Responsabili è atto del Titolare, con possibilità di delega del Presidente alla sola firma delle nomine dei Responsabili esterni.
Ufficio centrale di monitoraggio e coordinamento
Presso la Direzione generale è istituito l’Ufficio centrale di monitoraggio e coordinamento in materia di protezione dei dati personali e accesso alle banche dati. L’Ufficio sovrintende all’applicazione della normativa privacy, coordina i soggetti coinvolti nei trattamenti, gestisce le questioni di particolare rilievo e cura i rapporti unitari con il Garante, il Ministero vigilante e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.
Sanzioni e responsabilità
La circolare richiama le conseguenze penali, amministrative e civili dei trattamenti illeciti. In particolare, l’art. 167 del Codice prevede sanzioni detentive fino a tre anni per chi tratta dati illecitamente al fine di profitto o danno; l’art. 15 prevede il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2050 c.c., con qualificazione dell’attività come pericolosa e inversione dell’onere della prova nell’azione risarcitoria.
Decorrenza e diffusione
La circolare e le istruzioni allegate abrogano le precedenti disposizioni interne in materia. Il documento deve essere notificato a tutto il personale, ai collaboratori, ai membri dei comitati centrali e periferici e al personale assente per lunghi periodi mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
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