Circolare numero 120 del 12-06-2015
1. Premessa 2. Compilazione del quadro RR: 2.1 Sezione I Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti; 2.2 Sezione II Contributi previdenziali dovuti da professionisti iscritti alla Gestione separata Inps. 3. Termini e modalità di versamento. 4. La rateizzazione. 5. La compensazione. 5.1 Compensazione per artigiani e commercianti 5.2 Liberi professionisti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra chi deve compilare il quadro RR del modello Unico PF 2015, come determinare la base imponibile e i contributi dovuti per artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata. Indica inoltre termini di versamento, maggiorazione per il pagamento differito, regole di rateizzazione e modalità di compensazione o rimborso dei crediti contributivi. Sono richiamate le principali casistiche dichiarative, i codici da utilizzare in F24 e alcune precisazioni sui redditi che concorrono al massimale previdenziale.
Compilazione del quadro RR e versamento dei contributi INPS per artigiani, commercianti e iscritti alla Gestione separata
Compilazione del quadro RR e versamento dei contributi INPS per artigiani, commercianti e Gestione separata
La circolare disciplina la compilazione del quadro RR del modello Unico PF 2015, la determinazione della base imponibile previdenziale, i termini di versamento dei contributi INPS, le regole di rateazione e le modalità di compensazione o rimborso dei crediti. Il documento si concentra sui contribuenti iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e sui professionisti iscritti alla Gestione separata, richiamando i riferimenti normativi rilevanti e le principali istruzioni operative.
Soggetti obbligati alla compilazione del quadro RR
Il quadro RR deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e risultano iscritti alla Gestione separata INPS ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
La circolare richiama il principio generale dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 241/1997, secondo cui gli iscritti all’INPS per i propri contributi previdenziali, con esclusione dei coltivatori diretti, devono determinarne l’ammontare nella dichiarazione dei redditi. Viene inoltre richiamato l’art. 18, comma 4, dello stesso decreto, che collega i versamenti a saldo e in acconto ai termini previsti per le imposte sui redditi.
Sezione I: contributi dovuti da artigiani e commercianti
La sezione I del quadro RR deve essere compilata, per i contributi dovuti per l’anno 2014, dai titolari di imprese artigiane e commerciali e dai soci titolari di una propria posizione assicurativa, sia per i contributi personali sia per quelli relativi ai familiari collaboratori.
Per la regolarizzazione tramite modello F24, in presenza di debiti riferiti ai contributi dovuti sul minimale di reddito, deve essere utilizzata la codeline prevista per tali contributi, cioè quella del titolare. Se l’importo da versare è diverso da quello originario, la codeline va rideterminata secondo i criteri richiamati nel punto dedicato alla compensazione. Quando il pagamento riguarda più di una rata, deve essere indicato il numero rata "0".
Determinazione del reddito imponibile per artigiani e commercianti
Ai fini del calcolo dei contributi previdenziali dovuti, deve essere considerato il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2014, al netto di eventuali perdite di periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno.
Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile comprende, oltre all’eventuale reddito d’impresa dichiarato, anche la quota di reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla partecipazione agli utili, oppure la quota di reddito attribuita al socio nelle società partecipate in regime di trasparenza.
La circolare rinvia alla formula di determinazione della base imponibile desumibile dai quadri RF, RG, RH e RS e sottolinea che i redditi in questione devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il modello Unico SC.
Per i soggetti che hanno adottato il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, la base imponibile è determinata secondo il reddito indicato nel quadro LM: in particolare, se è barrata la casella "Impresa" o "Impresa familiare", rileva il reddito di riferimento del rigo LM6, al netto delle perdite pregresse di cui al rigo LM9.
Sezione II: contributi dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata
La sezione II deve essere compilata dai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, TUIR e sono tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata INPS.
Non devono iscriversi alla Gestione separata, e quindi non compilano il quadro RR sezione II, i professionisti obbligati al contributo soggettivo presso le Casse professionali disciplinate dai d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996, nonché i soggetti che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati per l’attività professionale ad altra forma di previdenza assicurativa. Sono richiamati, a titolo esemplificativo, casi quali le ostetriche iscritte alla gestione commercianti o i maestri di sci.
Restano invece obbligati al versamento alla Gestione separata i professionisti iscritti ad Albi che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo alla Cassa di appartenenza, oppure che hanno esercitato facoltà di non versamento o non iscrizione previste dai rispettivi statuti o regolamenti. La circolare richiama sul punto l’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011.
Base imponibile e codici da indicare per la Gestione separata
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, la base imponibile è costituita dalla totalità dei redditi di lavoro autonomo dichiarati ai fini IRPEF, inclusi quelli in forma associata e quelli eventualmente derivanti dal regime dell’imprenditoria giovanile.
La somma dei redditi indicati nei quadri RE, RH e LM deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 1, con codice 1. La circolare precisa inoltre che, ai fini della corretta determinazione della contribuzione ed evitando versamenti indebiti, il professionista deve indicare anche altri redditi eventualmente rilevanti con specifici codici:
- codice 2: redditi erogati agli amministratori locali, per i quali i contributi sono già stati versati alla Gestione separata tramite flussi EMENS;
- codice 3: redditi di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR, partecipazioni agli utili da associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e redditi da lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 64, comma 1, lett. l);
- codice 4: redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca e compensi per medici specialisti in formazione;
- codice 5: redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1, TUIR per i quali sono dovuti contributi presso Casse previdenziali diverse dalla Gestione separata.
I redditi con codici 2, 3 e 4, essendo già soggetti a Gestione separata come parasubordinati, concorrono alla formazione del massimale annuo, fissato per il 2014 in euro 100.123,00. Il reddito sul quale deve essere calcolato il contributo va indicato nella colonna 11.
La circolare riporta anche esempi applicativi per la determinazione del reddito imponibile, compresi casi in cui il massimale viene raggiunto o superato per effetto della somma di redditi di diversa natura, con conseguente riduzione del reddito da assoggettare a contribuzione.
Aliquote, acconti e contributi indebiti
Una volta determinata la base imponibile, il contributo dovuto va calcolato applicando l’aliquota del 22% oppure del 27,72%, a seconda che il soggetto sia o meno coperto da altra previdenza obbligatoria.
Dal contributo così determinato vanno sottratti gli acconti versati nel corso del 2014.
La circolare richiama inoltre la possibilità, già prevista con la circolare n. 74/2014, di indicare nel rigo RR8, colonna 1, eventuali contributi pagati negli anni precedenti e risultati indebiti, purché non siano stati già chiesti in compensazione con F24 o a rimborso. Tali somme possono essere richieste in autoconguaglio presentando apposita istanza alla sede competente; la richiesta è possibile solo per contribuzione indebita relativa ad anni d’imposta precedenti al 2013.
Termini di versamento e maggiorazione per pagamento differito
I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle stesse scadenze previste per le imposte sui redditi. Per il 2015, la circolare indica i seguenti termini:
- entro il 16 giugno 2015, oppure entro il 16 luglio 2015 con maggiorazione, per saldo 2014 e primo acconto 2015;
- entro il 30 novembre 2015 per il secondo acconto 2015.
Se il contribuente effettua il versamento tra il 17 giugno e il 16 luglio 2015, deve applicare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, come previsto dall’art. 17, comma 1, del DPR n. 435/2001, modificato dal d.l. n. 63/2002. La somma relativa a tale interesse deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le causali contributo API per gli artigiani, CPI per i commercianti e DPPI per i liberi professionisti, insieme alla rispettiva codeline INPS.
Rateizzazione dei versamenti
Per artigiani e commercianti la rateazione può riguardare esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile. Restano quindi esclusi dalla rateazione i contributi dovuti sul minimale, anche se risultanti a debito nel quadro RR perché non versati in tutto o in parte al momento della compilazione del modello.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, la rateazione può invece essere effettuata sia sul contributo a saldo per il 2014 sia sull’importo del primo acconto per il 2015.
La prima rata deve essere versata entro la scadenza del saldo o dell’acconto differito; le rate successive seguono le scadenze indicate nel modello Unico PF 2015. In ogni caso il pagamento rateale deve concludersi entro novembre 2015.
Gli interessi devono essere esposti separatamente rispetto ai contributi. Per il pagamento dei soli contributi devono essere utilizzate le causali CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX e PXXR; per il pagamento degli interessi, comprensivi della maggiorazione, devono essere utilizzate le causali CPI, API o DPPI. La rateizzazione comprende anche la maggiorazione dello 0,40% quando il primo versamento è effettuato tra il 16 giugno e il 16 luglio.
Compensazione e gestione dei crediti per artigiani e commercianti
La compensazione tramite modello F24 è ammessa solo con somme versate in eccesso riferite a contribuzione richiesta mediante modelli di pagamento emessi nel 2014. Le domande relative alle operazioni di compensazione o rimborso devono essere presentate esclusivamente online tramite il sito INPS, accedendo al Cassetto previdenziale artigiani e commercianti e selezionando la funzione di compensazione contributiva o rimborso.
L’eventuale credito risultante dal quadro RR del modello Unico 2015 può essere portato in compensazione nel modello F24. A tal fine il contribuente deve compilare uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF per gli artigiani, CP o CF per i commercianti, il codice sede, il codice INPS di 17 caratteri se il credito è esposto nelle colonne 21 o 34 del quadro RR, il periodo di riferimento e l’importo da compensare.
Se viene compensata solo una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, il codice INPS di 17 caratteri deve essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i criteri richiamati dalla circolare n. 98/2001. Per il calcolo della codeline può essere utilizzata la funzione disponibile sul sito INPS.
Le somme riferite a emissioni precedenti rispetto al 2014 devono essere oggetto di domanda di rimborso oppure, per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, di compensazione contributiva.
Compensazione e rimborsi per i liberi professionisti
Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile compensare l’importo a credito indicato nel rigo RR8, colonna 7, del quadro RR sezione II, sia con la contribuzione dovuta alla Gestione separata relativa al primo acconto 2015, sia con altri tributi.
La compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite modello F24, anche a saldo zero, secondo le regole previste per tale modello.
Se il credito non viene utilizzato in compensazione, il professionista deve presentare domanda di rimborso esclusivamente online sul sito INPS, tramite il servizio dedicato alla Gestione separata. Le somme a credito riferite ad anni di imposta precedenti al 2014 possono essere richieste a rimborso oppure tramite istanza di autoconguaglio.
Sintesi conclusiva operativa
La circolare fornisce quindi istruzioni applicative per la dichiarazione e il versamento dei contributi previdenziali nei due principali ambiti interessati dal quadro RR: gestione artigiani/commercianti e Gestione separata. Vengono chiariti i criteri di calcolo del reddito imponibile, le modalità di versamento con F24, i termini ordinari e differiti, la disciplina della rateazione e le regole per compensazioni e rimborsi, con particolare attenzione alla corretta individuazione dei redditi che concorrono al massimale e alla prevenzione di versamenti indebiti.
Punti principali
Soggetti obbligati e quadro RR
Il quadro RR del modello Unico PF 2015 deve essere compilato dagli iscritti alle gestioni previdenziali di artigiani, commercianti e, per la sezione dedicata, dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. La disciplina si innesta sull’obbligo, previsto dal d.lgs. n. 241/1997, di determinare in dichiarazione l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti.
Sezione I: artigiani e commercianti
I titolari di imprese artigiane e commerciali, nonché i soci titolari di propria posizione assicurativa, devono compilare la sezione I per i contributi 2014 dovuti per sé e per i familiari collaboratori. Per la regolarizzazione con F24 va utilizzata la codeline del contributo sul minimale di reddito; in caso di importi diversi da quelli originari la codeline va rideterminata secondo i criteri indicati per la compensazione. Se il pagamento riguarda più rate, va indicato numero rata "0".
Determinazione del reddito imponibile per artigiani e commercianti
La base imponibile è costituita dal totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2014, al netto di eventuali perdite di periodi d’imposta precedenti. Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani/commercianti rileva anche la quota di reddito d’impresa della società attribuita al socio, compresa quella derivante da trasparenza. La circolare richiama la formula di calcolo dai quadri RF, RG, RH e RS e precisa che i redditi vanno integrati anche con quelli eventualmente derivanti da partecipazione a S.r.l. denunciati nel modello Unico SC. Per i soggetti in regime di vantaggio con casella "Impresa" o "Impresa familiare" il reddito di riferimento è quello del quadro LM, rigo LM6, al netto delle perdite pregresse indicate in LM9.
Sezione II: Gestione separata INPS
La sezione II è destinata ai professionisti che producono redditi di lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, TUIR e che sono tenuti alla contribuzione nella Gestione separata. Sono esclusi i professionisti già obbligati al contributo soggettivo presso Casse professionali ex d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996, nonché chi è coperto da altra forma di previdenza obbligatoria per l’attività svolta. Restano invece obbligati alla Gestione separata i professionisti iscritti ad Albi che non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa o che hanno esercitato facoltà di non iscrizione o non versamento.
Base imponibile e codici per la Gestione separata
Per i liberi professionisti la base imponibile è data dalla totalità dei redditi di lavoro autonomo dichiarati ai fini IRPEF, compresi quelli in forma associata e quelli eventualmente prodotti nel regime dell’imprenditoria giovanile. La somma dei redditi dei quadri RE, RH e LM va riportata nel rigo RR5, colonna 1, con codice 1. La circolare individua inoltre redditi da indicare con codici specifici: codice 2 per compensi agli amministratori locali già soggetti a contributi Gestione separata tramite flussi EMENS; codice 3 per taluni redditi assimilati, utili da associazione in partecipazione con apporto di lavoro e lavoro autonomo occasionale; codice 4 per assegni di ricerca, dottorato e compensi dei medici specialisti in formazione; codice 5 per redditi da lavoro autonomo soggetti a Casse diverse dalla Gestione separata. I redditi con codici 2, 3 e 4 concorrono al massimale annuo 2014 pari a euro 100.123,00.
Calcolo del contributo e gestione di eccedenze o indebiti
Determinata la base imponibile, il contributo è calcolato applicando l’aliquota del 22% o del 27,72% a seconda della copertura previdenziale obbligatoria del soggetto. Dal contributo dovuto vanno sottratti gli acconti versati nel corso del 2014. La circolare richiama anche la possibilità di indicare in RR8 eventuali contributi indebitamente pagati in anni precedenti e non già compensati o rimborsati; tali somme possono essere chieste in autoconguaglio alla sede competente e la richiesta è possibile solo per contribuzione indebita relativa ad anni di imposta precedenti al 2013.
Termini di versamento e maggiorazione 0,40%
I contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale vanno versati alle scadenze delle imposte sui redditi: entro il 16 giugno 2015 oppure entro il 16 luglio 2015, con maggiorazione dello 0,40%, per saldo 2014 e primo acconto 2015, e entro il 30 novembre 2015 per il secondo acconto 2015. Se il versamento avviene tra il 17 giugno e il 16 luglio 2015, la maggiorazione dello 0,40% deve essere applicata e versata separatamente. Le causali indicate sono API per artigiani, CPI per commercianti e DPPI per liberi professionisti.
Rateizzazione
Per artigiani e commercianti la rateazione è ammessa solo per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, non per quelli dovuti sul minimale stesso. Per i liberi professionisti la rateazione può riguardare sia il saldo 2014 sia il primo acconto 2015. La prima rata coincide con la scadenza del saldo/acconto differito, le altre seguono il calendario del modello Unico PF 2015 e il piano deve chiudersi entro novembre 2015. Gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi e, per gli artigiani e commercianti, con la medesima codeline del contributo cui si riferiscono. La rateizzazione comprende anche la maggiorazione dello 0,40% se il primo versamento è effettuato tra il 16 giugno e il 16 luglio.
Compensazione e rimborsi per artigiani e commercianti
La compensazione tramite F24 è ammessa solo con somme versate in eccesso relative a contribuzione richiesta con modelli di pagamento emessi nel 2014. Le domande per artigiani e commercianti devono essere presentate online tramite il Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, scegliendo la funzione di compensazione contributiva o rimborso. Il credito da quadro RR può essere usato in F24 con causali AP/AF o CP/CF, codice sede e codice INPS di 17 caratteri; se si compensa solo una parte della contribuzione originaria rateizzata, la codeline va rideterminata. Le somme riferite a emissioni precedenti al 2014 devono essere richieste a rimborso o, per artigiani e commercianti, con compensazione contributiva.
Compensazione e rimborsi per la Gestione separata
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata il credito risultante dal quadro RR può essere compensato sia con la contribuzione dovuta alla Gestione separata, sia con altri tributi, sempre tramite F24 anche a saldo zero. Il credito non utilizzato in compensazione va richiesto a rimborso online tramite il servizio INPS dedicato alla Gestione separata. Le somme a credito relative ad anni di imposta precedenti al 2014 possono essere chieste a rimborso oppure con istanza di autoconguaglio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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