Circolare numero 125 del 25-06-2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra come dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015, che ha dichiarato illegittimo il blocco parziale della perequazione pensionistica previsto per il 2012-2013. Vengono ridefinite le percentuali di rivalutazione per fasce di importo, chiarito l’ambito di applicazione a tutti i trattamenti del singolo beneficiario, indicate le modalità di ricalcolo degli importi dal 2012 in poi e disciplinati arretrati, ricostituzioni, tassazione e decorrenza dei pagamenti. È confermata inoltre l’abrogazione della precedente disciplina del decreto-legge n. 98/2011.
Applicazione del decreto-legge n. 65/2015 sulla rivalutazione delle pensioni dopo la sentenza Corte Cost. n. 70/2015
Applicazione del d.l. n. 65/2015 sulla perequazione pensionistica dopo la sentenza Corte Cost. n. 70/2015
La circolare fornisce le istruzioni operative per applicare l’articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, emanato per dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, che ha dichiarato illegittima la disciplina del blocco parziale della rivalutazione automatica delle pensioni per gli anni 2012 e 2013.
Premessa normativa e finalità dell’intervento
Il decreto-legge n. 65 del 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21.05.2015 ed entrato in vigore il medesimo giorno, modifica il comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201/2011 e introduce il comma 25-bis nel medesimo articolo. L’obiettivo è riallineare la disciplina della perequazione pensionistica ai principi affermati dalla Corte costituzionale, rideterminando il trattamento della rivalutazione automatica e degli effetti economici conseguenti.
Rivalutazione automatica per il biennio 2012-2013
La nuova formulazione del comma 25 stabilisce che la rivalutazione automatica relativa al 2012 e al 2013 è riconosciuta secondo scaglioni di importo complessivo del trattamento pensionistico:
- 100% per i trattamenti fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
- 40% per la parte eccedente tre volte e fino a quattro volte il minimo;
- 20% per la parte eccedente quattro volte e fino a cinque volte il minimo;
- 10% per la parte eccedente cinque volte e fino a sei volte il minimo;
- nessuna rivalutazione per i trattamenti superiori a sei volte il minimo.
Per le pensioni collocate nelle fasce intermedie, l’aumento è comunque attribuito fino a concorrenza del limite maggiorato. La circolare precisa che tale riconoscimento opera esclusivamente ai fini della determinazione degli arretrati relativi al biennio 2012-2013.
Effetti della rivalutazione dal 2014 e determinazione del rateo a regime
Il comma 25-bis disciplina gli effetti dell’incremento perequativo a partire dal 2014 per i trattamenti complessivamente superiori a tre volte e inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. L’aumento riconosciuto per il biennio 2012-2013 costituisce la base di calcolo per determinare gli importi mensili successivi.
In particolare:
- per gli anni 2014 e 2015 viene riconosciuto il 20% dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013;
- per l’anno 2016 viene riconosciuto il 50% dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013.
La circolare chiarisce che alle pensioni superiori a tre volte il minimo vengono applicate, per il 2012, le percentuali di perequazione nella misura del 2,7% secondo le seguenti quote: 20% del 40% per la fascia da tre a quattro volte il minimo; 20% del 20% per la fascia da quattro a cinque volte; 20% del 10% per la fascia da cinque a sei volte; nessun aumento oltre sei volte. Lo stesso criterio vale per la perequazione del 2013, pari al 3%.
Gli incrementi così determinati costituiscono il nuovo importo mensile sul quale applicare le percentuali di perequazione previste dall’art. 1, comma 483, della legge n. 147/2013 per gli anni 2014, 2015 e 2016. La differenza tra quanto spettante e quanto già corrisposto è liquidata come arretrato per il 2014 e per i primi sette mesi del 2015, mentre dal mese di agosto al dicembre 2015 tale importo costituisce il rateo a regime.
Per il rinnovo delle pensioni 2016 l’Istituto procederà al ricalcolo complessivo a partire dal 2012. Il nuovo importo dell’anno 2016 diventa la base per la perequazione a regime. Dal 2017 tornano applicabili le disposizioni dell’art. 69 della legge n. 388/2000.
Ambito soggettivo e criterio del cumulo
Le disposizioni si riferiscono a ciascun beneficiario in funzione dell’importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, compresi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi. Il parametro di riferimento è dunque il cumulo dei trattamenti.
Il decreto rinvia al meccanismo di perequazione dell’art. 34, comma 1, della legge n. 448/1998. La rivalutazione è riconosciuta ai trattamenti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, delle relative gestioni per lavoratori autonomi, dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, nonché dei fondi integrativi e aggiuntivi richiamati dalla legge n. 449/1997.
Il calcolo dell’aumento deve essere effettuato sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri enti risultanti nel Casellario centrale per ciascun pensionato.
Assegni vitalizi e flussi informativi
Per gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, gli enti erogatori non sono tenuti alla comunicazione al Casellario centrale dei pensionati. L’INPS ha avviato richieste specifiche ai soggetti erogatori per acquisire codici fiscali e importi erogati negli anni interessati dalla perequazione.
Se le informazioni non dovessero pervenire in tempo utile per determinare i ratei da corrispondere nel mese di agosto, l’Istituto procederà con una successiva ricostituzione, con eventuale recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Abrogazione della precedente disciplina
La circolare ribadisce che resta ferma l’abrogazione del terzo comma dell’art. 18 del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011. Tale disposizione era già stata superata dall’art. 24, comma 25, del decreto-legge n. 201/2011, che aveva introdotto una disciplina diversa della rivalutazione automatica per il biennio 2012-2013.
Ricostituzione d’ufficio, arretrati e regime fiscale
La ricostituzione dei trattamenti pensionistici avviene d’ufficio. Le somme arretrate dovute per effetto della novella normativa sono corrisposte a decorrere dal 1° agosto 2015.
Dal punto di vista fiscale:
- gli arretrati maturati in relazione alla sentenza sono assoggettati a IRPEF con tassazione separata, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- le somme maturate successivamente al 31.12.2014 sono soggette a tassazione ordinaria.
Gli importi dovuti in restituzione possono essere ricalcolati in relazione ad eventuali ricostituzioni di pensione. Il calcolo delle differenze spettanti viene effettuato anche per le pensioni che, al momento della lavorazione, risultino eliminate; il pagamento agli aventi titolo avviene su domanda, nei limiti della prescrizione.
Punti principali
Premessa e finalità dell’intervento normativo
La circolare dà istruzioni applicative dell’articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, pubblicato in G.U. n. 116 del 21.05.2015 ed entrato in vigore lo stesso giorno. Il provvedimento interviene per dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, che ha dichiarato illegittima la limitazione della rivalutazione automatica delle pensioni per il biennio 2012-2013 per i trattamenti superiori a tre volte il minimo INPS.
Nuove regole di perequazione per il biennio 2012-2013
Il nuovo comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201/2011, come modificato dal d.l. n. 65/2015, ridetermina la rivalutazione automatica per i trattamenti pensionistici del biennio 2012-2013: 100% fino a tre volte il minimo INPS; 40% oltre tre e fino a quattro volte; 20% oltre quattro e fino a cinque volte; 10% oltre cinque e fino a sei volte; nessuna perequazione oltre sei volte il minimo. Per le pensioni collocate nelle soglie intermedie, l’aumento è comunque attribuito fino al limite maggiorato. Tali regole valgono solo ai fini del calcolo degli arretrati relativi al 2012-2013.
Effetti dal 2014 al 2016 e ricalcolo della pensione
Il comma 25-bis disciplina gli effetti della perequazione a partire dal 2014 per i trattamenti cumulati superiori a tre volte e inferiori a sei volte il minimo. L’incremento perequativo riconosciuto per il biennio 2012-2013 diventa base di calcolo: 20% dell’aumento per il 2014 e 2015 e 50% per il 2016. La circolare specifica come tali percentuali si applicano alle quote di perequazione del 2,7% per il 2012 e del 3% per il 2013, con effetti sui nuovi importi mensili, sugli arretrati 2014-primi sette mesi 2015 e sul rateo a regime da agosto a dicembre 2015. Dal 2016 le percentuali vengono ulteriormente incrementate secondo gli stessi scaglioni, e il nuovo importo 2016 costituisce la base per la perequazione a regime, con ritorno dal 2017 alla disciplina dell’art. 69 della legge n. 388/2000.
Ambito di applicazione e cumulo dei trattamenti
Le disposizioni si applicano a ogni singolo beneficiario considerando l’importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi. Il calcolo va effettuato sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri enti presenti nel Casellario centrale. La perequazione riguarda i trattamenti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni per autonomi, dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi e dei fondi integrativi e aggiuntivi richiamati dalla legge n. 449/1997.
Assegni vitalizi e attività istruttoria dell’INPS
Per gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, gli enti erogatori non sono tenuti alla comunicazione al Casellario centrale. L’INPS sta quindi richiedendo ai soggetti erogatori i codici fiscali e gli importi erogati negli anni interessati dalla perequazione. Se tali dati non arrivano in tempo utile per determinare i ratei di agosto, si procederà con successiva ricostituzione e con eventuale recupero delle somme non dovute.
Abrogazione della precedente disciplina del d.l. n. 98/2011
La circolare conferma che resta ferma l’abrogazione del terzo comma dell’art. 18 del decreto-legge n. 98/2011, già abrogato dal successivo art. 24, comma 25, del d.l. n. 201/2011. Si richiama la precedente disciplina che escludeva la rivalutazione per i trattamenti superiori a cinque volte il minimo INPS nel biennio 2012-2013, con una diversa regola per la fascia inferiore a tre volte il minimo.
Ricostituzioni, arretrati e decorrenza dei pagamenti
La ricostituzione dei trattamenti pensionistici avviene d’ufficio. Le somme arretrate dovute in base alla nuova disciplina sono corrisposte a decorrere dal 1° agosto 2015. Tali arretrati sono soggetti a IRPEF con tassazione separata ex art. 17 del D.P.R. n. 917/1986, mentre le somme maturate dopo il 31.12.2014 sono assoggettate a tassazione ordinaria. Gli importi da restituire possono essere ricalcolati in funzione di eventuali ricostituzioni. Il calcolo delle differenze spettanti è effettuato anche per le pensioni eliminate; il pagamento agli aventi diritto è subordinato a domanda nei limiti della prescrizione.
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