Circolare numero 121 del 15-06-2015
Criteri interpretativi ed applicativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama e precisa gli adempimenti attuativi dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, per tutti i dipendenti dell’Istituto. Dopo aver richiamato le fonti normative e il ruolo della dirigenza nella valutazione e gestione dei casi, individua alcune situazioni tipiche di conflitto e i conseguenti obblighi di comunicazione, astensione e ricollocazione organizzativa. Vengono inoltre ricordati i doveri di monitoraggio dei dirigenti, gli obblighi di trasmissione periodica delle segnalazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione e le responsabilità connesse a eventuali violazioni.
Obbligo di astensione e gestione dei conflitti di interessi dei dipendenti
Obbligo di astensione e conflitti di interessi del personale
La circolare disciplina in modo operativo l’obbligo di astensione dei dipendenti dell’Istituto in presenza di conflitti di interessi, anche solo potenziali, richiamando le regole già fissate dalla circolare n. 27/2014, dal Codice di comportamento dell’Istituto e dal Codice di comportamento generale di cui al D.P.R. n. 62/2013. Il documento chiarisce che la gestione dei conflitti non segue criteri di incompatibilità automatica, ma richiede una valutazione motivata della dirigenza, orientata alla tutela dell’imparzialità, del buon andamento e dell’immagine dell’Ente.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama l’art. 6-bis della legge n. 241/1990, che riguarda i responsabili del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad atti endoprocedimentali, e gli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013, che estendono l’obbligo di astensione a tutti i dipendenti e a interessi di qualsiasi natura, diretti o mediati. L’obbligo è ricondotto a una nozione ampia di conflitto di interessi, comprensiva anche delle ipotesi in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Segnalazione del conflitto e poteri della dirigenza
Quando il dipendente ravvisi un interesse privato, anche potenzialmente lesivo dell’imparzialità del servizio, deve comunicarlo immediatamente alla dirigenza competente. Il dirigente è chiamato a valutare il caso e ad assumere le iniziative utili a prevenire non solo rischi corruttivi, ma anche possibili compromissioni del buon andamento dell’azione istituzionale. Se la situazione non appare idonea a ledere l’imparzialità, il dipendente può essere confermato nell’ufficio, fermo restando il monitoraggio costante dell’operato, anche mediante controlli a campione.
Criteri generali di gestione dei conflitti
Il testo sottolinea che i conflitti di interessi devono essere gestiti in modo motivato dalla dirigenza nell’esclusivo interesse dell’Istituto, tenendo conto della professionalità del dipendente e della fisiologica collocazione di ciascun individuo in una rete di rapporti familiari, affettivi e sociali. In questa prospettiva, l’attenzione non è rivolta solo alla prevenzione della corruzione, ma anche alla corretta organizzazione del lavoro e alla salvaguardia della fiducia nell’azione amministrativa.
Ipotesi specifiche di conflitto di interessi
La circolare individua alcune situazioni tipiche, considerate particolarmente rilevanti:
- l’attività svolta da coniuge, conviventi, parenti o affini entro il secondo grado presso enti di patronato, con possibile conflitto per il personale addetto alle prestazioni previdenziali, pensionistiche, temporanee e assistenziali;
- l’attività svolta dagli stessi soggetti presso consulenti del lavoro, associazioni di categoria datoriali, commercialisti e ragionieri abilitati alla consulenza del lavoro, con possibile conflitto per il personale delle aree delle entrate contributive, della gestione dei conti aziendali e della vigilanza ispettiva;
- l’esercizio di un mandato politico-amministrativo da parte del dipendente non collocato in aspettativa, ovvero del coniuge, conviventi, parenti o affini entro il secondo grado.
Per queste ipotesi il dipendente deve comunicare immediatamente la situazione al dirigente dell’ufficio e astenersi dalla trattazione delle questioni connesse. Se il conflitto compromette il sereno e regolare esercizio delle funzioni, il dirigente può disporre, con provvedimento motivato, l’assegnazione a un’area operativa o territoriale diversa.
Altri casi esemplificativi richiamati
A titolo non esaustivo, la circolare ricorda che l’obbligo di astensione può riguardare anche:
- medici e avvocati dell’Istituto in rapporto con utenza sottoposta ad accertamenti sanitari o con controparti in giudizio;
- personale delle prestazioni creditizie e sociali in relazione con i richiedenti;
- personale delle risorse umane, compresi i settori dei benefici economici, rispetto a colleghi destinatari dell’attività;
- personale addetto alle procedure di acquisto di beni, forniture e servizi in rapporto con operatori economici interessati;
- personale che tratti pratiche relative ad associazioni o organizzazioni di cui faccia parte, con obbligo di preventiva comunicazione dell’adesione ai sensi dell’art. 7 del Codice di comportamento dell’Istituto, esclusa l’adesione a partiti politici e sindacati;
- personale coinvolto in conflitti connessi alla comunicazione degli interessi finanziari ex art. 8 del Codice;
- dirigenti, medici e professionisti coinvolti nelle comunicazioni previste dall’art. 17, commi 1, 2 e 3, del Codice di comportamento dell’Istituto.
Contenuto dell’astensione e attività consentite
L’obbligo di astensione riguarda la gestione di pratiche, questioni e posizioni. Restano invece consentite attività meramente informative, come la fornitura di informazioni o la verifica dello stato delle domande di servizio, a condizione che non si traducano in ingerenze nelle attività gestionali.
Vigilanza, monitoraggio e trasmissione delle informazioni
I dirigenti devono controllare in modo continuativo il rispetto del dovere di astensione. I Direttori regionali devono richiamare periodicamente il personale agli obblighi previsti e sollecitare le comunicazioni necessarie. In base all’art. 9 del Codice di comportamento dell’Istituto, i Direttori centrali e regionali devono inoltre inviare al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 10 gennaio, le informazioni sui casi di conflitto registrati nell’anno precedente. In prima applicazione, per i casi rilevati nel 2014 e per le modalità di gestione adottate, la trasmissione era prevista entro il 30 luglio 2015, anche in senso negativo.
Responsabilità e diffusione della circolare
La circolare richiama infine tutto il personale al rispetto puntuale delle disposizioni, evidenziando che la loro violazione può comportare responsabilità disciplinare e, se del caso, anche responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile. Il documento deve essere portato a conoscenza di tutto il personale con le ordinarie modalità e comunicato agli assenti per lungo periodo mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Punti principali
Quadro normativo e portata dell’obbligo di astensione
La circolare richiama la circolare n. 27/2014 e il Codice di comportamento dell’Istituto, chiarendo che l’obbligo di astensione opera ogniqualvolta, nello svolgimento del servizio, si configuri un conflitto di interessi, anche solo potenziale, o sussistano gravi ragioni di convenienza. Vengono richiamati l’art. 6-bis della legge n. 241/1990, riferito ai responsabili del procedimento e ai titolari di uffici competenti ad atti endoprocedimentali, e gli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013, che estendono l’obbligo a tutti i dipendenti e a interessi di qualsiasi natura, diretti o mediati.
Comunicazione del conflitto e valutazione dirigenziale
Quando il dipendente abbia un interesse privato potenzialmente lesivo dell’imparzialità del servizio, deve rappresentarlo obbligatoriamente alla dirigenza competente. Il dirigente valuta la situazione e adotta le misure utili a prevenire sia rischi corruttivi sia compromissioni del buon andamento e dell’immagine dell’Ente. Se non ravvisa una lesione dell’imparzialità, può confermare il dipendente nelle sue funzioni, con obbligo di monitoraggio costante anche tramite controlli a campione.
Criterio di gestione dei conflitti di interessi
La circolare sottolinea che i conflitti di interessi non vanno risolti con criteri rigidi di incompatibilità assoluta, ma gestiti motivatamente dalla dirigenza nell’interesse dell’Istituto, tenendo conto della professionalità del dipendente e della normale presenza di relazioni familiari, affettive e sociali nella vita delle persone. Il riferimento è anche al Piano Nazionale Anticorruzione.
Ipotesi tipiche di conflitto legate a rapporti familiari e professionali
Sono individuate due ipotesi principali: lo svolgimento, da parte di coniuge, conviventi, parenti o affini entro il secondo grado, di attività presso enti di patronato genera potenziale conflitto per chi opera nelle aree di erogazione di prestazioni previdenziali, pensionistiche, temporanee e assistenziali; analogamente, l’attività di coniuge, conviventi, parenti o affini entro il secondo grado presso consulenti del lavoro, associazioni di categoria datoriali, commercialisti e ragionieri abilitati alla consulenza del lavoro determina potenziale conflitto per chi opera nelle aree delle entrate contributive, della gestione dei conti aziendali e della vigilanza ispettiva.
Obblighi conseguenti nelle ipotesi di conflitto con soggetti esterni
Il dipendente interessato dalle situazioni di cui sopra deve comunicarle immediatamente al dirigente dell’ufficio e astenersi dall’intrattenere rapporti di lavoro diretti con il soggetto esterno noto. Sono assimilati ai soggetti esterni anche le persone con cui il dipendente abbia frequentazione abituale, cause pendenti o grave inimicizia, rapporti di credito o debito significativi, nonché i soggetti di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente. Se il conflitto compromette il sereno e regolare esercizio delle funzioni, il dirigente può disporre, con provvedimento motivato, l’assegnazione a un’area operativa o territoriale diversa.
Mandato politico-amministrativo
L’esercizio di un mandato politico-amministrativo da parte del dipendente non collocato in aspettativa, oppure del relativo coniuge, conviventi, parenti o affini entro il secondo grado, è indicato come ulteriore causa di conflitto di interessi. Il dipendente deve comunicarlo immediatamente al dirigente e astenersi dalla trattazione di questioni o pratiche che coinvolgano interessi di elettori o soggetti che collaborano per lo svolgimento del mandato. Se il dipendente è titolare del mandato, si ritiene opportuno il suo collocamento in aree operative diverse da quelle di gestione dei flussi contributivi e di produzione diretta.
Altre situazioni esemplificative di conflitto
La circolare elenca, a titolo non esaustivo, ulteriori casi in cui può sorgere l’obbligo di astensione: medici e avvocati dell’Istituto in rapporto con utenza sottoposta ad accertamenti o controparti in giudizio; personale dei settori di prestazioni creditizie e sociali in relazione con i richiedenti; personale delle risorse umane, compresi i benefici economici, rispetto a colleghi destinatari dell’attività; addetti agli acquisti in rapporto con operatori economici interessati alle procedure; personale che tratti pratiche relative ad associazioni o organizzazioni di cui fa parte, con richiamo alla preventiva comunicazione dell’adesione prevista dall’art. 7 del Codice di comportamento dell’Istituto; personale con conflitti connessi alla comunicazione degli interessi finanziari ex art. 8; dirigenti, medici e professionisti coinvolti nelle comunicazioni ex art. 17, commi 1, 2 e 3.
Limiti dell’astensione e attività consentite
L’obbligo di astensione riguarda le attività di gestione di pratiche, questioni e posizioni. È invece consentito fornire informazioni e verificare lo stato delle domande di servizio, purché tali attività non comportino ingerenza nelle funzioni gestionali.
Obblighi di vigilanza e comunicazioni periodiche
I dirigenti devono controllare costantemente la regolarità dell’operato dei dipendenti e il rispetto del dovere di astensione. I Direttori regionali devono richiamare periodicamente il personale agli obblighi indicati e sollecitare le comunicazioni dovute. Inoltre, l’art. 9 del Codice di comportamento dell’Istituto impone ai Direttori centrali e regionali di inviare al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 10 gennaio, le comunicazioni sui casi di conflitto registrati nell’anno precedente; in prima applicazione, per i casi rilevati nel 2014 e le modalità di gestione adottate, la trasmissione doveva avvenire entro il 30 luglio 2015, anche in senso negativo.
Responsabilità e diffusione della circolare
La circolare richiama tutto il personale al puntuale rispetto della normativa, precisando che la sua violazione può comportare responsabilità disciplinare e, ove ne ricorrano i presupposti, anche responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile. Il contenuto della circolare deve essere diffuso a tutto il personale con le consuete modalità e comunicato agli assenti di lunga durata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
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