Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 122 del 17-06-2015

Con la presente circolare si forniscono le modalità per la presentazione on-line delle domande di assegno ordinario e interventi formativi ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 3 legge 28 giugno 2012, n. 92.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità unificate di presentazione delle domande di assegno ordinario e di finanziamento di programmi formativi ai Fondi di solidarietà. Precisa durata massima degli interventi, casi in cui è ammesso un periodo continuativo fino a 12 mesi, canali telematici da utilizzare, fondi attualmente operativi e documentazione obbligatoria da allegare. Sono inoltre indicati i dati da inserire nella domanda, le modalità di gestione delle istanze di proroga e gli adempimenti specifici per la formazione.

Presentazione telematica delle domande di assegno ordinario e formazione ai Fondi di solidarietà

Presentazione delle domande di assegno ordinario e formazione ai Fondi di solidarietà

La circolare definisce una procedura telematica unica per l’invio delle domande di assegno ordinario e di finanziamento dei programmi formativi ai Fondi di solidarietà. Il documento chiarisce i limiti temporali delle prestazioni, i fondi attualmente operativi, la documentazione da allegare e le modalità di istruttoria delle istanze.

Finalità e perimetro applicativo

La disciplina riguarda soltanto le domande di assegno ordinario e di formazione previste dai Fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 92/2012. Per le altre prestazioni dei fondi, come assegno emergenziale, trattamenti di integrazione salariale e outplacement, la circolare rinvia a successivi interventi di prassi. Per la regolamentazione di dettaglio delle singole prestazioni e per le istruzioni sui flussi Uniemens si fa rinvio ai decreti interministeriali di ciascun fondo.

Durata delle prestazioni e limiti temporali

In applicazione dell’articolo 3, comma 31, della legge n. 92/2012, l’assegno ordinario può essere concesso nei limiti massimi previsti per la CIGO dall’articolo 6 della legge n. 164/1975. In via generale, le istanze possono essere presentate per un periodo massimo di tre mesi, con possibilità di proroga trimestrale fino a un massimo complessivo di 12 mesi.

La circolare precisa tuttavia che, sulla base della nota ministeriale n. 40/7068 dell’11 dicembre 2014, alcuni fondi possono deliberare interventi continuativi fino a 12 mesi, ma solo se i rispettivi decreti istitutivi lo consentono espressamente. Tale possibilità è riconosciuta, alla data della circolare, al Fondo di solidarietà per il personale del credito e al Fondo intersettoriale per il personale delle imprese assicuratrici e delle società di assistenza.

Per tutti gli altri fondi già operativi resta ferma la regola del trimestre prorogabile. Inoltre, dopo 12 mesi consecutivi di intervento sulla medesima unità produttiva, una nuova istanza può essere presentata solo dopo almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. In ogni caso, l’assegno ordinario riferito a periodi non consecutivi non può superare 12 mesi complessivi in un biennio mobile.

Qualora i decreti di adeguamento dei singoli fondi prevedano un periodo transitorio, le prestazioni continuano a essere erogate secondo le regole previgenti.

Presentazione telematica unica e fondi abilitati

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il portale INPS, nell’area riservata alle aziende, consulenti e professionisti, utilizzando il percorso "CIG e Fondi di solidarietà". L’accesso avviene con codice fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto. Una volta completato l’invio, la domanda viene protocollata e l’utente può stampare la ricevuta di presentazione e il prospetto dei dati trasmessi.

La procedura è unica per tutti i fondi, ma al momento è attiva solo per i fondi pienamente operativi, cioè quelli con decreto già pubblicato e comitato amministratore nominato. La circolare indica come attivi i fondi relativi ai seguenti settori:

  • personale dipendente dalle imprese assicuratrici e dalle società di assistenza;
  • personale dipendente di Poste Italiane S.p.A. e delle società del Gruppo Poste Italiane;
  • personale dipendente da aziende del credito cooperativo;
  • personale dipendente di aziende del settore del credito.

Dal giorno di pubblicazione della circolare non è più possibile utilizzare canali diversi dalla procedura telematica. Vengono quindi chiusi gli altri strumenti, come SOLICRE per le domande di finanziamento dei programmi formativi del fondo credito, e le sedi devono invitare le aziende a ripresentare la domanda con la nuova modalità.

Dati da indicare nella domanda

La domanda deve essere compilata con riferimento alla matricola su cui insistono i lavoratori sospesi o ad orario ridotto, oppure alla matricola di accentramento contributivo per le aziende che hanno assolto all’obbligo di unicità della posizione contributiva. La stessa modalità vale anche quando la domanda riguarda la contribuzione totale del gruppo; in tal caso l’azienda deve indicare il gruppo di appartenenza.

Al momento della presentazione l’azienda deve specificare:

  • il Fondo per il quale chiede l’intervento;
  • il tipo di prestazione;
  • il periodo richiesto;
  • il numero dei lavoratori interessati;
  • le ore di sospensione, riduzione o formazione.

I dati relativi ai lavoratori devono essere distinti per qualifica: operai, impiegati, quadri e dirigenti.

Documentazione obbligatoria e istruttoria

Costituiscono parte integrante della domanda l’accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori, che devono essere allegati. In caso di operazioni societarie, ai fini di una completa istruttoria, devono essere indicati nel campo note oppure con apposita dichiarazione i codici fiscali e le matricole sulle quali è stata versata la contribuzione dovuta al Fondo e/o sono state erogate prestazioni pregresse.

Le domande protocollate vengono inoltrate alle strutture territoriali competenti per l’istruttoria, differenziata in base al fondo di riferimento, e successivamente trasmesse tramite la Direzione Generale al Comitato amministratore competente.

Assegno ordinario: causali, schede e proroghe

Per l’assegno ordinario, in ragione del rinvio alle causali previste dalla normativa CIGO e CIGS, sono state predisposte schede specifiche per ciascuna causale, che fanno parte integrante della domanda insieme a un allegato tecnico esemplificativo. Le schede sono disponibili anche all’interno della procedura telematica.

L’azienda deve compilare e allegare la scheda relativa alla causale invocata sia nella prima istanza sia in caso di proroga. Se si tratta di proroga, nel campo "Ulteriori annotazioni" deve essere indicata la causa eccezionale che giustifica la necessità del rinnovo del trattamento.

Le domande prive di tale documentazione non possono essere istruite né sottoposte al Comitato amministratore, salvo il caso delle domande relative a periodi transitori, se previsti.

Stima della prestazione e fase transitoria

A regime, la stima della prestazione sarà calcolata automaticamente dalla procedura sulla base dei dati inseriti dall’azienda. In attesa del completamento delle procedure di gestione delle istanze dei fondi di solidarietà, per consentire comunque la presentazione e la successiva lavorazione delle domande, l’azienda deve allegare una stima della prestazione richiesta, distinta tra assegno e contribuzione correlata. Il documento deve essere caricato nell’allegato A della domanda on line.

Formazione: adempimenti specifici

Per le domande relative alla formazione è previsto un obbligo ulteriore: deve essere allegato un elenco dei lavoratori redatto secondo il format previsto, nel quale vanno indicati per ciascun beneficiario la retribuzione oraria lorda, il numero di ore di formazione e la retribuzione da finanziare. Le istruzioni operative per l’allegazione sono contenute nel manuale della procedura.

Effetti operativi

La circolare uniforma quindi la modalità di presentazione delle istanze, impone l’uso della procedura telematica INPS per i fondi operativi e definisce in modo puntuale la documentazione necessaria per l’istruttoria. Per gli operatori del diritto del lavoro e della consulenza aziendale, il testo è rilevante soprattutto per i profili di durata massima degli interventi, per la corretta individuazione del fondo competente e per la predisposizione completa degli allegati richiesti.

Punti principali

Oggetto e ambito della circolare

La circolare riguarda esclusivamente la presentazione delle domande di assegno ordinario e di formazione per i Fondi di solidarietà. Per le altre prestazioni dei fondi, come assegno emergenziale, trattamenti di integrazione salariale e outplacement, verranno emanate istruzioni specifiche in successive circolari.

Durata massima delle prestazioni

L’assegno ordinario può essere concesso nei limiti di durata previsti dall’articolo 3, comma 31, della legge n. 92/2012 e dal richiamo all’art. 6 della legge n. 164/1975. In via generale le domande possono riguardare periodi massimi di tre mesi, prorogabili trimestralmente fino a un massimo di 12 mesi. Per alcuni fondi espressamente abilitati è ammessa una domanda per un periodo continuativo fino a 12 mesi. Per la formazione, invece, la richiesta di finanziamento può essere presentata per un periodo massimo, anche continuativo, di 12 mesi.

Fondi per i quali è ammesso il periodo continuativo di 12 mesi

Sulla base dei decreti istitutivi, l’interpretazione che consente un periodo continuativo fino a 12 mesi si applica al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito e al Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza. Per tutti gli altri fondi operativi resta valido il limite di tre mesi per singola istanza, con proroghe trimestrali fino a 12 mesi complessivi.

Nuove istanze dopo 12 mesi e limiti complessivi

Dopo aver fruito di 12 mesi consecutivi di intervento, una nuova istanza per la medesima unità produttiva può essere proposta solo dopo un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. In ogni caso, l’assegno ordinario riferito a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente 12 mesi in un biennio mobile. Se i decreti di adeguamento hanno previsto un periodo transitorio, continuano ad applicarsi le regole pregresse.

Procedura telematica unica

La domanda va presentata esclusivamente con procedura telematica unica per tutti i fondi, accedendo al portale INPS nell’area "Servizi OnLine" riservata ad aziende, consulenti e professionisti, sezione "CIG e Fondi di solidarietà". L’accesso avviene con codice fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto. Una volta completato l’invio, la domanda viene protocollata e può essere stampata la ricevuta di presentazione insieme al prospetto dei dati trasmessi.

Soggetti e fondi attualmente abilitati

Le domande devono essere presentate in riferimento alla matricola presso cui insistono i lavoratori sospesi o ridotti, oppure alla matricola di accentramento contributivo per le aziende soggette all’unicità della posizione contributiva. Anche le domande riferite alla contribuzione totale dovuta dal gruppo devono seguire questa modalità, indicando il gruppo di appartenenza. Alla data della circolare sono pienamente operativi i fondi dei settori assicurazioni e assistenza, Poste Italiane e società del gruppo, credito cooperativo e credito. Dal giorno di pubblicazione della circolare non è più possibile utilizzare altri canali, come SOLICRE per la formazione del fondo credito.

Contenuto della domanda e allegati obbligatori

Al momento della presentazione l’azienda deve indicare: fondo richiesto, tipo di prestazione, periodo, numero dei lavoratori interessati e ore di sospensione, riduzione o formazione, distinguendo i dati per qualifica (operai, impiegati, quadri, dirigenti). Sono parte integrante della domanda l’accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori, che vanno allegati. In caso di operazioni societarie devono essere indicati, nel campo note o con apposita dichiarazione, i codici fiscali e le matricole su cui è stata versata la contribuzione o sono state erogate prestazioni pregresse.

Domanda di assegno ordinario: schede causali e stima della prestazione

Per l’assegno ordinario devono essere compilate e allegate le schede relative alla causale invocata, predisposte per ciascuna causale e rese disponibili anche nella procedura. Le schede sono obbligatorie sia per la prima istanza sia per la proroga; in caso di proroga, nel campo "Ulteriori annotazioni" va indicata la causa eccezionale che giustifica la richiesta. Le domande prive della documentazione non possono essere istruite, salvo le domande riferite a periodi transitori. In fase transitoria, per consentire l’inoltro delle domande, deve essere allegata anche la stima della prestazione distinta per assegno e contribuzione correlata, da inserire nell’allegato A della domanda on line.

Formazione: documentazione specifica

Per la sola formazione è obbligatorio allegare un ulteriore elenco dei lavoratori secondo il format previsto, con indicazione per ciascun beneficiario della retribuzione oraria lorda, del numero di ore di formazione e della retribuzione da finanziare. Le modalità tecniche di allegazione sono descritte nel manuale operativo della procedura.

Istruttoria e invio ai Comitati amministratori

Le domande protocollate vengono inviate alle strutture territoriali competenti per l’istruttoria, che varia in funzione del fondo di riferimento, e successivamente trasmesse, tramite la Direzione Generale, al Comitato amministratore competente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.