Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 129 del 26-06-2015

I decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 gennaio 2015 e del 28 maggio 2015 hanno rettificato il precedente decreto 8 agosto 2014, n. 1709. Con il decreto del 23 gennaio 2015 è stata, in particolare, ampliata la sfera delle tipologie contrattuali per le quali è possibile riconoscere il bonus occupazionale; il bonus è stato reso cumulabile con altri incentivi all’assunzione e sono state ampliate le possibilità di fruizione del bonus per le agenzie di somministrazione. Con il decreto del 28 maggio 2015 è stata riconosciuta la possibilità di usufruire degli incentivi della misura “Bonus Occupazione” anche oltre i limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», qualora l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto. Con la presente circolare si forniscono precisazioni normative e indicazioni per l’inoltro delle istanze di ammissione all’incentivo. INDICE Premessa 1. Nuove tipologie contrattuali per le quali è riconoscibile il bonus occupazionale 1.1. Contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere 1.2. Proroghe di rapporti a tempo determinato 2. Contratti di somministrazione 3. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato 4. Coordinamento con altri incentivi Allegati: 1. Decreto direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015 2. Decreto direttoriale n. 169 del 28 maggio 2015

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche apportate dai decreti direttoriali n. 11 del 23 gennaio 2015 e n. 169 del 28 maggio 2015 alla disciplina del bonus occupazionale per i giovani aderenti al Programma "Garanzia Giovani". Le novità riguardano l’estensione agli apprendistati professionalizzanti e alle proroghe dei contratti a termine, la disciplina dei contratti di somministrazione, la compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato e il coordinamento con altri incentivi all’assunzione. Vengono inoltre fornite indicazioni applicative e esempi di calcolo del beneficio.

Rettifica della disciplina del bonus occupazionale per "Garanzia Giovani" e indicazioni operative

Rettifica della disciplina del bonus occupazionale per "Garanzia Giovani"

La circolare esamina le modifiche introdotte dai decreti direttoriali n. 11 del 23 gennaio 2015 e n. 169 del 28 maggio 2015 alla disciplina del bonus occupazionale previsto per le assunzioni dei giovani aderenti al Programma "Garanzia Giovani". Le rettifiche incidono sulle tipologie contrattuali agevolabili, sulla gestione delle proroghe, sui contratti di somministrazione, sulla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato e sulla cumulabilità con altri incentivi.

Ambito temporale e aggiornamento operativo

Le modifiche sono applicabili alle assunzioni e alle proroghe effettuate a decorrere dal 1° maggio 2014, data di avvio del Programma. Tuttavia, per ottenere il bonus è necessario che il giovane sia stato iscritto al Programma prima dell’instaurazione del rapporto agevolato. In coerenza con le nuove disposizioni, i moduli telematici di prenotazione e conferma sono stati aggiornati.

Tipologie contrattuali ammesse

Il decreto n. 11/2015 amplia i rapporti incentivabili includendo:

  • l’apprendistato professionalizzante, detto anche apprendistato di mestiere;
  • le proroghe di rapporti a tempo determinato, purché la durata complessiva sia almeno pari a sei mesi.

Restano esclusi:

  • l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
  • l’apprendistato di alta formazione e ricerca;
  • i rinnovi dei contratti a termine.

Apprendistato professionalizzante

Per l’apprendistato professionalizzante la circolare richiama l’art. 4 del d.lgs. 167/2011, che attribuisce alla contrattazione collettiva la disciplina di durata, formazione e modalità di svolgimento, con un limite massimo della componente formativa pari a 3 anni, o 5 anni per i profili artigiani individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento. Per i cicli stagionali i CCNL possono prevedere modalità specifiche, anche a tempo determinato.

Quanto al bonus, esso corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato se il contratto dura almeno 12 mesi. Se la durata inizialmente concordata è inferiore a 12 mesi, il beneficio viene ridotto proporzionalmente. La circolare fornisce esempi applicativi:

  • un apprendistato dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2016 consente l’accesso a 4.500 euro;
  • un apprendistato dal 1° maggio 2015 al 31 ottobre 2015 consente l’accesso a 2.250 euro.

Proroghe dei rapporti a tempo determinato

Per le proroghe dei contratti a termine, il beneficio è riconoscibile quando la durata complessiva del rapporto raggiunge almeno sei mesi. Se la proroga porta il rapporto ad almeno dodici mesi, il datore di lavoro può chiedere un ulteriore incentivo rispetto a quello già autorizzato per i primi sei mesi.

La circolare distingue due ipotesi:

  • se il rapporto raggiunge i sei mesi solo grazie alla proroga, il bonus spetta sull’intero rapporto complessivamente considerato;
  • se il rapporto è già stato incentivato e viene poi prorogato, spetta un secondo incentivo pari alla differenza tra il beneficio spettante per l’intera durata e quanto già fruito.

Gli esempi riportati mostrano che:

  • un rapporto inizialmente inferiore a sei mesi, prorogato ma comunque non sufficiente a raggiungere la soglia minima, non dà diritto al bonus;
  • un rapporto prorogato fino a otto mesi consente un bonus di 2.000 euro;
  • un rapporto già incentivato e successivamente prorogato oltre i dodici mesi può generare un incentivo residuo aggiuntivo, calcolato per differenza.

Contratti di somministrazione

La circolare chiarisce che è stata abrogata la preclusione al bonus per le assunzioni a scopo di somministrazione. Richiamando l’art. 21, comma 1, lett. i), del d.lgs. 276/2003, precisa che il contratto deve essere stipulato in forma scritta e contenere l’obbligo dell’utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti.

Ne consegue che:

  • l’agenzia di somministrazione può percepire la remunerazione per intermediazione e accompagnamento al lavoro prevista dal Programma;
  • in caso di bonus occupazionale, l’agenzia deve detrarre dall’importo addebitato all’utilizzatore il beneficio riconosciuto;
  • nei contratti di somministrazione, i limiti "de minimis" si riferiscono all’utilizzatore, che è tenuto alla relativa dichiarazione.

Aiuti di Stato e incremento occupazionale netto

Con il decreto n. 169/2015 è stata modificata la disciplina di compatibilità con il Regolamento (UE) n. 1407/2013. La circolare precisa che il bonus occupazionale può essere fruito anche oltre i limiti del regime "de minimis" quando l’assunzione del giovane aderente al Programma determina un incremento occupazionale netto.

Cumulabilità con altri incentivi

Il bonus occupazionale è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi, senza limitazioni. È inoltre cumulabile con incentivi selettivi, ma entro il limite del 50 per cento dei costi salariali, che comprendono retribuzione lorda, contribuzione dovuta, oneri previdenziali e contributi assistenziali.

La circolare evidenzia in particolare che il bonus è cumulabile, senza limiti, con l’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015 ai sensi della legge n. 190/2014. Tra gli incentivi selettivi cumulabili entro il limite del 50 per cento dei costi salariali vengono richiamati:

  • l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, o da almeno 6 mesi in specifiche aree o professioni;
  • l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori;
  • l’incentivo per beneficiari di ASPI;
  • l’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani fino a 29 anni;
  • l’incentivo per giovani lavoratori agricoli, limitatamente agli operai agricoli;
  • l’incentivo per l’assunzione di apprendisti nei datori di lavoro con non più di nove addetti.

Indicazioni conclusive

La circolare ha finalità essenzialmente operative: interpreta in modo aggiornato la disciplina del bonus occupazionale per "Garanzia Giovani", specifica le condizioni di accesso per alcune tipologie contrattuali e chiarisce le regole di coordinamento con altri benefici e con il regime degli aiuti di Stato. Per gli operatori, il punto centrale è la corretta verifica della durata del rapporto, della profilazione del giovane, della presenza dell’iscrizione al Programma e della compatibilità con eventuali altri incentivi.

Punti principali

Rettifica della disciplina e aggiornamento dei moduli telematici

I decreti direttoriali n. 11/2015 e n. 169/2015 hanno rettificato il precedente decreto 8 agosto 2014 che regolava l’incentivo per l’assunzione dei giovani ammessi al Programma "Garanzia Giovani". I moduli telematici di prenotazione e conferma sono stati aggiornati in funzione delle nuove regole. La circolare ha lo scopo di illustrare le modifiche e di fornire istruzioni per la compilazione dei moduli.

Nuove tipologie contrattuali ammesse al bonus

Il decreto n. 11/2015 amplia i rapporti incentivabili includendo l’apprendistato professionalizzante e le proroghe dei contratti a tempo determinato, purché la durata complessiva del rapporto sia almeno pari a sei mesi. Restano esclusi l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, l’apprendistato di alta formazione e ricerca e i rinnovi dei contratti a termine. Le modifiche si applicano alle assunzioni e proroghe effettuate dal 1° maggio 2014, ma il riconoscimento del bonus richiede comunque che il giovane sia stato iscritto al Programma prima dell’assunzione.

Apprendistato professionalizzante: misura del beneficio

Per l’apprendistato professionalizzante o di mestiere il bonus è pari a quello previsto per i contratti a tempo indeterminato se il rapporto dura almeno 12 mesi. Se la durata inizialmente concordata è inferiore a 12 mesi, il beneficio è ridotto proporzionalmente. La circolare chiarisce che il contratto è disciplinato dall’art. 4 del d.lgs. 167/2011 e che la durata della componente formativa non può superare tre anni, o cinque per i profili artigiani individuati dalla contrattazione collettiva. Sono riportati esempi di calcolo che mostrano un incentivo di 4.500 euro per un apprendistato di oltre 12 mesi e di 2.250 euro per un rapporto di sei mesi.

Proroghe dei contratti a tempo determinato

Per le proroghe dei contratti a termine il beneficio è riconoscibile se la durata complessiva del rapporto raggiunge almeno sei mesi. Se la proroga consente di arrivare ad almeno dodici mesi, il datore di lavoro può richiedere un incentivo ulteriore rispetto a quello già autorizzato per i primi sei mesi. Se il requisito minimo dei sei mesi viene raggiunto solo grazie alla proroga, il bonus può essere richiesto sull’intero rapporto così come complessivamente considerato. In caso di proroga di un rapporto già incentivato, spetta un secondo incentivo pari alla differenza tra la misura prevista per l’intero rapporto e l’importo già fruito, usando la medesima classe di profilazione del primo incentivo.

Contratti di somministrazione

La preclusione originaria al bonus per le assunzioni a scopo di somministrazione, quando l’agenzia somministrante percepisce una remunerazione per intermediazione e accompagnamento al lavoro, è stata abrogata. La circolare richiama l’obbligo di forma scritta del contratto di somministrazione e il rimborso, da parte dell’utilizzatore, degli oneri retributivi e previdenziali sostenuti dal somministratore. In caso di bonus occupazionale, l’agenzia di somministrazione deve detrarre dall’importo addebitato all’utilizzatore il beneficio riconosciuto. I limiti "de minimis" sono riferiti al soggetto utilizzatore, che deve rendere la relativa dichiarazione.

Compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato

Il decreto n. 169/2015 ha modificato l’art. 7, comma 1, del decreto direttoriale 8 agosto 2014, prevedendo che il bonus occupazionale possa essere fruito anche oltre i limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti "de minimis" quando l’assunzione del giovane aderente al programma determini un incremento occupazionale netto.

Cumulabilità con altri incentivi

Il bonus occupazionale è cumulabile con altri incentivi economici o contributivi non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori, senza limiti. È inoltre cumulabile con incentivi selettivi nei limiti del 50 per cento dei costi salariali, intesi come retribuzione lorda e contribuzione dovuta, inclusi oneri previdenziali e contributi assistenziali. La circolare precisa che il bonus è cumulabile senza limitazioni con l’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015 ai sensi della legge n. 190/2014. Tra gli incentivi selettivi cumulabili entro il limite del 50 per cento sono richiamati quelli per l’assunzione di donne svantaggiate, giovani genitori, beneficiari ASPI, giovani under 29, giovani lavoratori agricoli e apprendisti per i datori di lavoro con non più di nove addetti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.