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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33942/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva rigettato l'istanza di riesame e confermato la custodia in carcere. Il ricorrente non contestava il quadro indiziario, ma deduceva violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (cosiddetta 'contestazione a catena') chiedendo la retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare alla data di esecuzione di una precedente ordinanza (eseguita il 14/09/2021 dal Tribunale di Reggio Calabria), sostenendo che gli elementi indiziari relativi al procedimento attuale erano già desumibili dagli atti anteriori a tale prima ordinanza (informativa conclusiva depositata l'8/06/2021) e richiedendo quindi che i termini decorressero dalla data di esecuzione della prima misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale del riesame di Catania, incaricandolo di verificare, con valutazione motivata, l'esistenza del rapporto di connessione tra i fatti dei due procedimenti e l'operatività del meccanismo di retrodatazione previsto dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nonché di accertare se, in caso di retrodatazione, sia già intervenuta la decorrenza del termine di durata della custodia cautelare. Ha inoltre disposto la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma

    La Corte ricorda che la norma disciplina la 'contestazione a catena' e prevede la retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare nelle ipotesi indicate; la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha poi ampliato la portata applicativa prevedendo tre distinte casistiche e consentendo la retrodatazione anche quando i fatti non sono formalmente connessi se gli elementi per la seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza.

  • art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma che individua una forma di connessione qualificata tra reati (concetto di connessione teleologica/continuazione o concorso formale). La Corte utilizza tale criterio per valutare la possibile connessione tra i fatti oggetto delle due ordinanze e l'applicabilità della retrodatazione.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento alla verifica delle esigenze cautelari: disciplina la presunzione di pericolosità di reiterazione per soggetti componenti di associazioni di tipo mafioso o consorterie similari, che può rendere difficilmente sostituibile la custodia in carcere con misure meno afflittive.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74

    Norme sostanziali sui reati di droga: art. 73 (illeciti relativi a sostanze stupefacenti), art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). Questi reati sono tra quelli contestati al ricorrente e rilevanti per la sussistenza del quadro indiziario e per la sussistenza di connessione tra procedimenti.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 408/2005 e n. 233/2011 (giurisprudenza citata)

    Decisioni costituzionali che hanno 'ampliato' l'applicazione di art. 297/3: 408/2005 ha esteso l'istituto anche a fatti non connessi quando gli elementi erano già desumibili; 233/2011 ha esteso l'applicazione ai casi in cui per i fatti del primo provvedimento sia intervenuta condanna passata in giudicato anteriormente alla seconda misura.

Massime di principio

  • La 'contestazione a catena' (art. 297, comma 3) può determinare la retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare quando le ordinanze cautelari riguardano fatti commessi anteriormente alla prima ordinanza e sussiste connessione o gli elementi per la seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della prima.
  • Occorrono due accertamenti distinti: (a) se i fatti oggetto delle ordinanze sono anteriori all'emissione della prima ordinanza; (b) se, a seconda del caso (stesso procedimento o procedimenti distinti e/o rinvio a giudizio intervenuto), gli elementi idonei per la seconda ordinanza erano desumibili dagli atti alla data della prima ordinanza o del rinvio a giudizio. Se positivi, i termini decorrono dalla prima esecuzione/notifica.
  • L'annullamento della prima ordinanza rispetto ad alcune ipotesi (es. associazione) non esclude automaticamente la retrodatazione con riferimento ad altri episodi diversi descritti nella stessa ordinanza: va valutato caso per caso la effettiva sovrapponibilità degli elementi indiziari.
  • Se le ordinanze sono state emesse in procedimenti formalmente distinti, la retrodatazione è possibile solo se i fatti anteriori erano desumibili dagli atti e i procedimenti erano in corso dinanzi alla stessa autorità o la separazione era frutto di una scelta del pubblico ministero.
  • Per la difesa: raccogliere e documentare tempestivamente gli atti (informative, intercettazioni, dichiarazioni) utili a dimostrare che gli elementi rilevanti erano già disponibili prima della prima ordinanza e chiedere espressamente la retrodatazione; per il giudice: motivare specificamente sull'anteriorità dei fatti, sulla desumibilità degli elementi e sull'eventuale decorso dei termini.
  • In caso di retrodatazione richiesta, il giudice del riesame deve anche verificare se, retrodatando, sia già intervenuta la scadenza del termine massimo della custodia e adottare le conseguenti misure (allentamento o cessazione della custodia) se i termini risultano esauriti.

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