Ordinanza n. 634/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) del Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, datato 21 novembre 2025, notificato a mezzo p.e.c. in data 26 novembre 2025, a firma del Direttore generale, recante l’esclusione del ricorrente, tra i 194 candidati, dalla procedura di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del concorso pubblico per l’assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del 22.04.2025, a firma del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza; b) in parte qua, dell’art. 2 lett. d) del suddetto bando di concorso in cui è prevista la possibilità di conseguire il diploma di scuola media superiore entro la data di svolgimento della prova scritta di esame ai sensi dell’art. 3, comma 6, d.lgs. 29.5.2017 n. 95; c) di ogni altro eventuale atto agli stessi presupposto, connesso, collegato e conseguente ivi compresi i preordinati verbali di accertamento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato e, in parte qua, clausola del bando relativa al conseguimento del diploma entro la data della prova scritta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 21 novembre 2025, notificato il 26 novembre 2025, con il quale è stato escluso, insieme ad altri candidati, dalla procedura concorsuale per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato. Ha inoltre contestato la clausola del bando che consente di conseguire il diploma di scuola secondaria di secondo grado entro la data della prova scritta, ai sensi dell'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 95/2017, nonché gli atti presupposti e conseguenti. Nel testo dell'ordinanza non sono specificati i singoli vizi di legittimità dedotti; risulta tuttavia che le censure riguardassero l'interpretazione e l'applicazione della disciplina sul momento entro il quale doveva essere posseduto il diploma e la legittimità della relativa clausola del bando. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, allo stato degli atti e impregiudicati gli approfondimenti della fase di merito, insussistente un adeguato fumus boni iuris. Il Collegio ha richiamato una propria precedente ordinanza, relativa a censure sovrapponibili, secondo cui la disciplina dell'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 95/2017, che consente di conseguire il diploma entro la data della prova scritta, costituisce una disciplina di favore e derogatoria rispetto al principio generale per cui i titoli concorsuali devono essere posseduti entro la scadenza del termine di presentazione della domanda. Proprio perché derogatoria e favorevole, essa non appare suscettibile di ulteriore interpretazione estensiva. La reiezione cautelare comporta la perdita di efficacia del precedente decreto cautelare del TAR Lazio del 31 dicembre 2025, n. 7436. Il periculum in mora non è esaminato autonomamente nel testo, poiché il difetto di fumus è stato ritenuto sufficiente a respingere l'istanza. Le spese della fase cautelare sono state eccezionalmente compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 6, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95
la disciplina che consente al concorrente del concorso in epigrafe di conseguire il titolo del diploma di scuola secondaria entro la data della prova scritta concorsuale è, di per sé, una disciplina di favore, derogatoria del principio per il quale i titoli concorsuali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso
La disposizione consente il conseguimento del diploma entro la data della prova scritta, ma, in quanto disciplina derogatoria e di favore rispetto alla regola generale sul possesso dei titoli alla scadenza della domanda, non è suscettibile di ulteriore interpretazione estensiva.
art. 2, lett. d), del bando di concorso
La clausola del bando riproduce la possibilità di conseguire il diploma di scuola media superiore entro la data della prova scritta, prevista dall'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 95/2017.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- La disciplina che consente ai candidati di conseguire un titolo di studio entro la data della prova scritta, in deroga alla regola generale del possesso dei titoli entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda, costituisce una disciplina derogatoria e di favore.
- Una disposizione concorsuale derogatoria e favorevole, che individua espressamente il termine entro il quale può essere conseguito il titolo, non è suscettibile di un'ulteriore interpretazione estensiva in favore del candidato.
- Nella fase cautelare, il giudice può respingere la domanda di sospensione quando le censure risultino prive di adeguato fumus boni iuris, rinviando alla fase di merito gli ulteriori approfondimenti.
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