Ordinanza n. 1190/2026 - Milano, Sezione 1
per la correzione dell’ordinanza n. -OMISSIS-/2025 pronunciata da questa Sezione sul ricorso 4587 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare recante l’indicazione erronea della Questura di Verona quale parte resistente, nell’ambito del ricorso contro il diniego della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente licenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2025, pronunciata sul ricorso n. 4587 del 2025. L’ordinanza aveva indicato come parte resistente il Ministero dell’Interno, Questura di Verona, sebbene il provvedimento impugnato fosse stato emesso dal Questore della Provincia di Varese e l’atto endoprocedimentale provenisse dalla Questura di Varese. La richiesta riguardava esclusivamente la sostituzione dell’indicazione della Questura di Verona con quella della Questura di Varese.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza, ritenendo sussistente un errore materiale immediatamente rilevabile nell’indicazione della parte resistente. Ha disposto, ai sensi dell’art. 86, comma 3, c.p.a., l’annotazione in calce al provvedimento originario e la sostituzione, alle pagine 1 e 2 dell’ordinanza cautelare, dell’indicazione della Questura di Verona con quella della Questura di Varese. È stata confermata l’efficacia del provvedimento cautelare originario, nei medesimi sensi e termini, come rettificato.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Prevede il procedimento per la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Consente di disporre l’annotazione della correzione in calce al provvedimento originario, con le modalità stabilite dal giudice.
Massime di principio
- È correggibile ai sensi dell’art. 86 c.p.a. l’erronea indicazione della parte resistente quando l’errore materiale risulti immediatamente rilevabile dal contenuto del provvedimento e dagli atti della controversia, senza necessità di una nuova valutazione decisoria.
- La correzione dell’errore materiale relativo all’identificazione della parte resistente non modifica il contenuto sostanziale né l’efficacia della precedente misura cautelare, che resta ferma nei sensi e nei termini originariamente stabiliti.
- La correzione deve essere formalizzata mediante annotazione in calce al provvedimento originario e sostituzione dell’indicazione erronea con quella corretta, secondo quanto disposto dal giudice ai sensi dell’art. 86, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
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