Cassazione Penale, Sentenza n. 18325/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Dalpadulo impugna per illogicità della motivazione nel ritenere il suo concorso nella detenzione della cocaina rinvenuta nell'abitazione della Porrà, sostenendo di trovarsi lì solo per curare i cani e richiamando elementi favorevoli alla sua versione (indumenti puliti, assenza di prova di scambio di denaro). Porrà propone più censure: (1) vizio per violazione dell'art. 649 c.p.p. e motivazione, sostenendo che i 121,25 grammi di cocaina sono parte della stessa condotta già giudicata nel procedimento di patteggiamento (sentenza irrevocabile del 9/3/2021) e quindi assorbiti; (2) erronea esclusione della continuazione (art. 81, comma 2 c.p.) con altro reato per cui era già stata giudicata in data diversa (sentenza del 29/1/2019) e censure sulla valutazione delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva, lamentando incoerenze rispetto alla precedente sentenza di patteggiamento.
La decisione
Il ricorso di Dalpadulo è dichiarato inammissibile: la Corte di legittimità ritiene che le doglianze prospettino una diversa valutazione delle prove (rimessa al giudice di merito) e conferma la correttezza e coerenza della motivazione che ha ritenuto il suo concorso nella detenzione. Dalpadulo è poi condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso di Porrà è rigettato: la Corte esclude il bis in idem e la sovrapposizione dei fatti, ritenendo differente la fattispecie (detenzione accertata in un momento preciso rispetto a una contestazione di cessioni reiterate in altro procedimento), non ravvisa l'identità storico-naturalistica dei fatti e dunque non opera l'assorbimento; nega altresì la continuazione e conferma la valutazione delle attenuanti ritenuta dal giudice di merito, osservando che le statuizioni sanzionatorie di altri giudici non vincolano il giudice diverso. Entrambi i ricorrenti sono condannati alle spese processuali; Dalpadulo anche alla somma per la Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla possibile estinzione o preclusione dell'azione penale per fatti già giudicati: la Corte rileva che non sussiste identità del fatto tra i due procedimenti (diversa configurazione storico-naturalistica), per cui l'art. 649 non impedisce la prosecuzione del presente giudizio.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Richiamato in tema di continuazione: la Corte ricorda che la continuazione richiede una stretta connessione temporale e omogeneità tra le condotte; nel caso concreto è stata esclusa per l'intervenuto lasso di tempo e per la diversa ontologia delle azioni.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma-tipo per i reati in materia di stupefacenti: la Corte osserva che si tratta di norma con piu' fattispecie e che per ritenere un unico reato occorre che le diverse condotte siano poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità e abbiano medesimo oggetto materiale.
Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 34655/2005 Donati; Corte cost. sent. n. 200/2016)
Richiami giurisprudenziali sul principio di identità del fatto e sul concetto di continuità/identità storico-naturalistica; la Corte applica tali criteri per escludere il bis in idem e l'assorbimento delle condotte qui contestate.
Massime di principio
- Il giudice di legittimità non riesamina le prove nel merito: le doglianze che propongono una diversa valutazione probatoria sono, di regola, inammissibili salvo vizi di motivazione formale o palese illogicità.
- Per escludere il bis in idem o l'assorbimento di una condotta in un altro procedimento è necessario l'accertamento dell'identità storico-naturalistica del fatto (stessa condotta, stesso evento, stesso nesso causale, medesime circostanze di tempo, luogo e persona).
- La continuazione (art. 81, comma 2 c.p.) richiede omogeneità delle azioni e mancanza di 'apprezzabile soluzione di continuità': differenze ontologiche, cronologiche o psicologiche tra condotte possono far escludere la continuazione.
- Le statuizioni penali (comprensive del trattamento sanzionatorio) pronunciate da un giudice non vincolano un diverso giudice chiamato a giudicare altra fattispecie o altro periodo: valutazioni sulle attenuanti possono legittimamente divergere.
- Elementi di contesto (presenza di effetti personali, frequenza dell'abitazione, disponibilità di beni riferibili all'imputata) possono essere valutati in modo congiunto per desumerne la disponibilità e la detenzione di stupefacenti; la loro esistenza indebolisce affermazioni difensive di mera occasionalità.
- In appello o in sede di legittimità, un ricorso può essere dichiarato inammissibile se assume solo una ricostruzione alternativa dei fatti senza mettere in luce vizi propri della motivazione impugnata.
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