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Sentenza

Sentenza n. 1420/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma parziale della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (sezione prima), del 31 ottobre 2024, n. 1196, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202503460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di opere realizzate presso un fabbricato abitativo e un’area di sosta camper, con particolare riferimento a due casette prefabbricate su ruote

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria aveva impugnato l’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, sostenendo, per quanto riguarda due casette prefabbricate collocate nell’area sosta camper, che esse fossero esenti dall’obbligo di titolo edilizio in quanto unità mobili installate in una struttura ricettiva all’aperto. In appello ha contestato il capo della sentenza del TAR che aveva respinto tale censura. Ha dedotto, da un lato, che l’ordinanza di demolizione non richiamava l’alterazione del contesto paesaggistico né la mancanza di autorizzazione paesaggistica, sicché il TAR avrebbe erroneamente considerato tali elementi come presupposti dell’ordine demolitorio. Dall’altro lato, ha contestato la ricostruzione fattuale secondo cui le casette avrebbero modificato stabilmente lo stato dei luoghi, affermando che le ruote erano efficienti e che gli allacciamenti elettrici e gli scarichi dei reflui erano realizzati a vista, facilmente e immediatamente smontabili. Ha invocato l’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001 e l’art. 17, comma 4, l.r. Puglia n. 11/1999.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato, per la parte contestata, la sentenza del TAR. Ha chiarito che l’installazione di case mobili in strutture ricettive all’aperto può non costituire intervento di nuova costruzione solo se ricorrono cumulativamente le condizioni previste dalla legge: struttura ricettiva previamente autorizzata, assenza di collegamenti permanenti al terreno, meccanismi di rotazione effettivamente funzionanti e, secondo la disciplina regionale, allacciamenti alle reti tecnologiche rimovibili. La precarietà deve essere sia strutturale sia funzionale; la mera presenza formale di ruote non è sufficiente se esse non sorreggono il manufatto o non ne consentono un’agevole movimentazione. Nel caso concreto era incontestato che le casette poggiassero al suolo ed fossero livellate con conci di tufo, a circa 50 centimetri dal piano di campagna, oltre a essere collegate alla rete elettrica e dotate di scarico dei reflui in fossa settica mediante un complesso sistema di tubazioni. L’appellante, gravata dell’onere di provare i fatti impeditivi dell’adozione dell’ordine demolitorio, non aveva dimostrato né l’effettiva efficienza delle ruote, tale da sorreggere il peso e consentire l’agevole movimentazione, né la facile e immediata rimovibilità degli allacciamenti. La documentazione fotografica non era sufficiente. Essendo quindi accertata la stabile trasformazione del territorio, le casette non rientravano nell’edilizia libera e necessitavano di titolo edilizio. È stata ritenuta assorbita, per carenza di interesse, la contestazione relativa all’eventuale necessità di un autonomo riferimento nell’ordinanza all’alterazione del contesto paesaggistico e all’assenza di autorizzazione paesaggistica. Nulla è stato disposto sulle spese del grado, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Costituisce la base normativa dell’ordinanza di demolizione delle opere realizzate in assenza del necessario titolo edilizio.

  • art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001

    interventi di nuova costruzione

    Rientrano nella nuova costruzione le trasformazioni edilizie e urbanistiche del territorio non comprese nelle categorie precedenti.

  • art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001

    l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti

    Le case mobili collocate anche continuativamente in strutture ricettive all’aperto sono escluse dalla nozione di nuova costruzione solo se non hanno collegamenti permanenti al terreno, conservano meccanismi di rotazione in funzione e rispettano le caratteristiche regionali applicabili.

  • art. 17, comma 4, l.r. Puglia n. 11/1999

    Gli interventi finalizzati all’installazione dei predetti allestimenti mobili di pernottamento non necessitano di titoli abilitativi edilizi e sono soggetti ad attività edilizia libera a condizione che

    L’edilizia libera per gli allestimenti mobili di pernottamento presuppone, tra l’altro, la previa autorizzazione della struttura ricettiva, la rimovibilità degli allacciamenti, il funzionamento dei meccanismi di rotazione e l’assenza di collegamenti permanenti al terreno.

  • art. 2697 c.c.

    L’appellante deve provare i fatti impeditivi dell’adozione del provvedimento impugnato, inclusa la configurazione dei manufatti come case mobili esenti dal previo titolo edilizio.

Massime di principio

  • L’installazione di una casa mobile in una struttura ricettiva all’aperto non è soggetta a titolo edilizio soltanto quando ricorrono cumulativamente le condizioni normative relative alla previa autorizzazione della struttura, all’assenza di collegamenti permanenti al terreno, al funzionamento dei meccanismi di rotazione e al rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive regionali applicabili.
  • La precarietà rilevante ai fini dell’esenzione dal titolo edilizio deve essere sia strutturale sia funzionale: la mera presenza di ruote non esclude la nuova costruzione se le ruote non sorreggono effettivamente il manufatto o non ne consentono un’agevole movimentazione.
  • Il collegamento a reti tecnologiche può escludere la natura amovibile del manufatto quando non sia dimostrata la sua facile e immediata rimovibilità, secondo quanto richiesto dalla disciplina regionale applicabile.
  • Quando il privato impugna un ordine di demolizione sostenendo che il manufatto rientra nell’eccezione prevista per le case mobili, grava su di lui l’onere di provare i fatti impeditivi dell’adozione della misura repressiva, quali l’effettiva funzionalità delle ruote e la rimovibilità degli allacciamenti.
  • La sola documentazione fotografica dello stato dei luoghi non è necessariamente sufficiente a dimostrare l’effettiva efficienza dei meccanismi di rotazione e la facile rimovibilità degli impianti, quando tali elementi siano decisivi per qualificare il manufatto come edilizia libera.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi edilizi
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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