Cassazione Penale, Sentenza n. 27837/2026 del 23/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il delitto di truffa. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 c.p., contestando specificamente la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di truffa. Nel corso del giudizio di legittimità è però emerso, dalla documentazione prodotta dalla difesa, che la persona offesa aveva rimesso la querela e che l'imputato aveva accettato la remissione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che il reato contestato era procedibile a querela di parte e che, nelle more, la querela era stata validamente rimessa dalla persona offesa e accettata dall'imputato. Esclusa la possibilità di un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., ha dichiarato il reato estinto per remissione di querela e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha inoltre posto le spese processuali a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Norma incriminatrice della truffa; il ricorso la richiama per contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo.
art. 129, comma 2, c.p.p.
La Corte afferma che non emergono elementi per un proscioglimento nel merito, sicché non si applica la formula assolutoria immediata e opera l'estinzione del reato per remissione di querela.
art. 340 c.p.p.
È richiamato per la regolazione delle spese processuali conseguenti alla declaratoria di estinzione del reato.
Massime di principio
- Nel caso di reato procedibile a querela, la validità della remissione della querela, se accettata dal querelato, determina l'estinzione del reato e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
- La verifica di un eventuale proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. precede la declaratoria di estinzione, ma richiede l'emersione immediata di una causa più favorevole all'imputato, che nel caso di specie non è stata ravvisata.
- Quando interviene la remissione di querela in corso di cassazione, il controllo della Corte si arresta alla causa estintiva, senza più pronunciarsi sul merito del motivo relativo agli elementi costitutivi del reato.
- La declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali.
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