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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-673/18

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 luglio 2020. — Santen SAS contro Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris. — Rinvio pregiudiziale – Medicinale per uso umano – Certificato protettivo complementare per i medicinali – Regolamento (CE) n. 469/2009 – Articolo 3, lettera d) – Presupposti per la concessione di un certificato – Conseguimento della prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto in quanto medicinale – Autorizzazione di immissione in commercio di una nuova applicazione terapeutica di un principio attivo noto. — Causa C-673/18

Giurisprudenza europea62018CJ0673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha chiarito l’interpretazione dell’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 469/2009 sui certificati protettivi complementari per i medicinali. Ha escluso che una nuova autorizzazione di immissione in commercio riferita a una diversa applicazione terapeutica di un principio attivo già autorizzato possa essere qualificata come "prima" autorizzazione. La sentenza ridimensiona l’ambito applicativo della sentenza Neurim e riafferma un approccio autonomo e restrittivo alla nozione di "prodotto" ai fini del CPC.

Certificato protettivo complementare per medicinali: una nuova applicazione terapeutica di un principio attivo già autorizzato non costituisce la "prima autorizzazione di immissione in commercio" ai fini dell’articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 469/2009.

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 469/2009, la nozione di "prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto in quanto medicinale" debba essere intesa nel senso che una nuova autorizzazione relativa a una diversa applicazione terapeutica dello stesso principio attivo possa essere considerata "prima" autorizzazione, in particolare quando tale nuova indicazione rientri nell’ambito di protezione del brevetto di base. Più specificamente, se la giurisprudenza Neurim consenta di distinguere, ai fini del CPC, tra diverse applicazioni terapeutiche del medesimo principio attivo e se la nozione di applicazione diversa o di applicazione rientrante nel brevetto di base imponga criteri ulteriori o più restrittivi.

Principio di diritto

Ai fini dell’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 469/2009, un’autorizzazione di immissione in commercio non può essere considerata la "prima" autorizzazione del prodotto in quanto medicinale se quel medesimo principio attivo, o la medesima combinazione di principi attivi, aveva già ottenuto in precedenza un’altra autorizzazione per un’altra applicazione terapeutica. La circostanza che la nuova autorizzazione riguardi una indicazione coperta dal brevetto di base non rileva: la nozione di "prodotto" è autonoma e si riferisce al principio attivo o alla combinazione di principi attivi, non alla specifica applicazione terapeutica.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 469/2009
  • Articolo 1, lettere a), b), c) del regolamento (CE) n. 469/2009
  • Articolo 2 del regolamento (CE) n. 469/2009
  • Articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 469/2009
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 469/2009
  • Articolo 5 del regolamento (CE) n. 469/2009
  • Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 469/2009
  • Articolo 13 del regolamento (CE) n. 469/2009
  • Direttiva 2001/83/CE
  • Direttiva 2001/82/CE
  • Regolamento (CEE) n. 1768/92
  • Regolamento (CE) n. 1901/2006

Certificato protettivo complementare per nuova applicazione terapeutica di ciclosporina

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della cour d’appel de Paris in una controversia tra Santen SAS e il direttore generale dell’INPI. Oggetto del contendere era il rigetto della domanda di certificato protettivo complementare (CPC) per il medicinale Ikervis, a base di ciclosporina, destinato al trattamento della cheratite grave.

Fatti e procedimento principale

Santen era titolare di un brevetto europeo relativo a un’emulsione oftalmica contenente ciclosporina. Aveva ottenuto nel 2015 un’AIC dell’EMA per Ikervis e, sulla base di tale autorizzazione e del brevetto di base, aveva chiesto un CPC per l’uso della ciclosporina nel trattamento della cheratite. L’INPI aveva respinto la domanda perché la ciclosporina era già stata oggetto di una precedente AIC del 1983 per il medicinale Sandimmun, autorizzato per altre indicazioni terapeutiche, tra cui prevenzione del rigetto nei trapianti e uveite endogena.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto se la nozione di "applicazione diversa" richiamata dalla sentenza Neurim dovesse essere interpretata restrittivamente o ampiamente, e se la nozione di "applicazione rientrante nell’ambito della protezione conferita dal brevetto di base" implicasse una coincidenza tra ambito del brevetto e indicazione dell’AIC invocata.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare il regolamento (CE) n. 469/2009, soprattutto gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 13. Centrale era l’articolo 3, lettera d), che richiede che l’autorizzazione su cui si fonda il CPC sia la "prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto in quanto medicinale". Sono stati richiamati anche i considerando 3, 4, 7, 8, 9 e 10, oltre alla giurisprudenza Neurim, Abraxis Bioscience, Pharmacia Italia, Forsgren e Massachusetts Institute of Technology.

Ragionamento della Corte

La Corte ha respinto innanzitutto l’eccezione di irricevibilità sollevata dai Paesi Bassi, rilevando che la questione della prima AIC del prodotto richiedeva proprio l’interpretazione dell’articolo 3, lettera d). Nel merito, ha precisato che il regolamento definisce il "prodotto" come il principio attivo o la combinazione di principi attivi, senza collegarlo alla specifica indicazione terapeutica.

La Corte ha osservato che la nozione di principio attivo, in senso farmacologico, riguarda sostanze che esercitano un’azione farmacologica, immunologica o metabolica propria, ma non muta in funzione dell’uso terapeutico. Ha quindi affermato che una nuova applicazione terapeutica non trasforma il medesimo principio attivo in un prodotto distinto.

Quanto all’articolo 3, lettera d), la Corte ha escluso che la "prima AIC" possa essere individuata solo tra quelle che rientrano nell’ambito di protezione del brevetto di base. Tale lettura, secondo la Corte, contrasterebbe con la definizione autonoma di "prodotto" e con la struttura del regolamento, che mira a proteggere la prima immissione in commercio del principio attivo o della combinazione di principi attivi come medicinale, non ogni nuova indicazione terapeutica.

La Corte ha inoltre valorizzato gli obiettivi del regolamento: incentivare la ricerca farmaceutica e, al contempo, garantire semplicità, prevedibilità e uniformità del sistema, evitando interpretazioni nazionali divergenti. Ha richiamato anche la necessità di un equilibrio con gli interessi della salute pubblica.

Superamento della lettura Neurim

La Corte ha chiarito che la premessa da cui muoveva il giudice del rinvio, basata su una lettura estensiva di Neurim, non è corretta. L’articolo 3, lettera d), non consente di considerare "prima" AIC quella rilasciata per una nuova indicazione terapeutica se esiste già una precedente AIC per lo stesso principio attivo, anche se per diversa indicazione e anche se la nuova indicazione è coperta dal brevetto di base.

Dispositivo e principio affermato

La Corte ha quindi dichiarato che un’AIC non può essere considerata la prima AIC, ai sensi dell’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 469/2009, quando riguarda una nuova applicazione terapeutica di un principio attivo, o di una combinazione di principi attivi, già oggetto di un’AIC per un’altra applicazione terapeutica. Le spese restano rimesse al giudice nazionale per il procedimento principale.

Come è indicizzato

Materiecertificati protettivi complementaridiritto dei brevetti farmaceuticiautorizzazione all’immissione in commercio dei medicinaliproprietà industrialediritto farmaceutico

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