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Sentenza

Sentenza n. 5529/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (sezione seconda) n. 896, pubblicata il 14 ottobre 2025, non notificata, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ammissione a contributi regionali per un progetto di riqualificazione urbana e successivo rigetto dell'istanza di riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza del TAR Sardegna che aveva dichiarato irricevibile il ricorso contro la determina n. 557 del 2025, di non ammissione del progetto ai fondi regionali, e inammissibile quello contro la successiva determina n. 906 del 2025, di rigetto dell'istanza di riesame. Il Comune ha sostenuto che la seconda determina non fosse meramente confermativa, poiché la Regione avrebbe riaperto l'istruttoria e introdotto una motivazione nuova, qualificando gli interventi di rifacimento della pavimentazione stradale, dei sottoservizi e dell'illuminazione come manutenzione straordinaria non incidente in modo sostanziale, strutturale e funzionale sull'ambiente urbano. Ha inoltre riproposto le censure non esaminate in primo grado, deducendo violazione delle deliberazioni regionali, del bando, dei criteri della Commissione e dell'art. 1, commi 17, 18 e 19, l.r. n. 17/2023, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti e disparità di trattamento. La Regione ha eccepito il difetto di interesse all'appello, sostenendo che la determina n. 557 fosse ormai inoppugnabile, e ha comunque chiesto il rigetto, rilevando che l'istanza di riesame avrebbe introdotto documentazione tecnica nuova, non valutabile per rispetto della par condicio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Il Collegio ha ritenuto decisiva la qualificazione della determina n. 906: essa è stata considerata atto meramente confermativo della precedente determina n. 557, non autonomamente impugnabile. La distinzione dipende dall'esistenza, nell'adozione dell'atto successivo, di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi. Nel caso concreto, la prima determina aveva già escluso il progetto perché non coerente con le finalità di rigenerazione urbana; la seconda si era limitata a ribadire tale conclusione, richiamando i criteri del verbale della Commissione e specificando che le opere costituivano manutenzione straordinaria priva di modifiche strutturali e funzionali dell'ambiente urbano. Tale precisazione è stata ritenuta una mera esplicitazione della motivazione originaria, non una nuova motivazione fondata su un nuovo esame del progetto. Né l'indicazione del contenuto del progetto, già noto al Comune, né la sua qualificazione come manutenzione straordinaria dimostravano lo svolgimento di una nuova istruttoria o di una nuova ponderazione degli interessi. È stata quindi confermata la declaratoria di irricevibilità del ricorso contro la determina n. 557 e di inammissibilità di quello contro gli atti successivi; i motivi di merito riproposti non sono stati esaminati. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda e la natura delle parti.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 17, 18 e 19, l.r. n. 17/2023

    La disciplina regionale costituisce la base della procedura selettiva per la concessione di contributi a fondo perduto destinati a interventi di rigenerazione urbana; le relative violazioni sono state riproposte, ma non esaminate perché il ricorso è stato ritenuto irricevibile e inammissibile.

  • artt. 29 e 41, comma 2, c.p.a.

    Il termine per impugnare il provvedimento immediatamente lesivo decorre dalla sua conoscenza secondo le regole processuali richiamate; il TAR ha ritenuto tardiva l'impugnazione della determina di non ammissione.

  • art. 73 c.p.a.

    Disciplina il deposito di memorie e repliche in vista dell'udienza di discussione; la disposizione è richiamata nello svolgimento del giudizio.

Massime di principio

  • Un atto successivo è meramente confermativo, e quindi non autonomamente impugnabile, quando si limita a ribadire il contenuto e le conclusioni del provvedimento precedente senza svolgere una nuova istruttoria, senza una nuova ponderazione degli interessi e senza introdurre una motivazione realmente nuova.
  • Un atto di conferma in senso proprio, autonomamente lesivo, ricorre invece quando l'amministrazione riesamina la situazione precedente attraverso nuovi approfondimenti istruttori, una rivalutazione degli elementi di fatto e di diritto o una nuova ponderazione degli interessi coinvolti.
  • La maggiore articolazione o specificazione linguistica della motivazione originaria non trasforma un atto meramente confermativo in un nuovo provvedimento impugnabile, quando la precisazione si limita a esplicitare il ragionamento già sotteso al diniego originario.
  • La mera descrizione più dettagliata del progetto già noto all'amministrazione e la sua qualificazione giuridico-amministrativa, se non accompagnate da nuovi accertamenti o da una diversa ponderazione degli interessi, non dimostrano la riapertura dell'istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTermini e notificazione del ricorso
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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