Cassazione Civile, Ordinanza n. 31269/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate ha rettificato le rendite catastali e, per una specifica unità immobiliare, anche la categoria attribuita sulla base di una dichiarazione DOCFA presentata dalla contribuente. La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l'impugnazione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: con il primo ha denunciato violazione della normativa catastale sostenendo che il metodo di stima fondato sul costo di ricostruzione non sarebbe l'unico consentito e che, nella specie, sarebbe stato utilizzabile anche il criterio alternativo del valore di mercato, con riferimento a stime OMI e alla natura non speciale degli immobili; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per extrapetizione e violazione del divieto di nuove difese, assumendo che la CTR avesse fondato il rigetto su presupposti non contenuti nell'avviso di accertamento; con il terzo ha denunciato motivazione apparente, sostenendo che la CTR non avrebbe spiegato adeguatamente perché la consulenza di parte fosse inidonea, pur a fronte della destinazione ordinaria degli immobili a magazzino e uffici.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha chiarito che la sentenza impugnata non aveva affermato l'esclusività del metodo del costo di ricostruzione, ma aveva semplicemente rilevato che la contribuente non aveva fornito criteri concreti e attendibili per applicare il diverso metodo fondato sul valore di mercato; ha inoltre escluso che la CTR fosse andata oltre la causa petendi dell'avviso, poiché aveva esaminato proprio la legittimità del criterio utilizzato dall'Amministrazione per la rettifica catastale; infine ha escluso la motivazione apparente, osservando che la decisione di merito aveva spiegato che la perizia e le allegazioni difensive non erano riferite al biennio estimativo richiesto e non indicavano immobili effettivamente comparabili. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244
la circolare richiamata nella decisione è stata considerata rilevante in quanto legificata dalla norma, ma non è stata letta come fonte di un solo metodo esclusivo di stima; la Corte ha valorizzato la coerenza della motivazione di merito con il dato normativo e con la circolare tecnica.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 28
la norma è richiamata come base del procedimento di stima catastale e della legittimità del criterio del costo di ricostruzione impiegato per la rettifica della rendita.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del primo motivo, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la sentenza di merito non ha violato la disciplina sulla stima catastale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per le censure di nullità della sentenza per extrapetizione e motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte esclude che in sede di legittimità possano essere introdotte doglianze dirette a rivalutare il contenuto probatorio, in difetto di un vizio di motivazione nei limiti consentiti dal parametro.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della nullità per motivazione apparente; la Corte ha negato che la sentenza impugnata integrasse tale vizio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 1
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma ritenuto non violato dalla CTR.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2
richiamato nel terzo motivo in relazione al contenuto della motivazione della sentenza tributaria.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 1
richiamato nel secondo motivo per sostenere l'illegittimità di nuove ragioni introdotte in giudizio.
art. 112 c.p.c.
richiamato per sostenere l'extrapetizione; la Corte ha escluso che la CTR abbia deciso su un tema estraneo alla causa petendi dell'avviso.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel contenzioso sulla rendita catastale, il giudice può ritenere legittimo il criterio del costo di ricostruzione senza affermarne l'esclusività, purché la parte che invochi un diverso metodo estimativo indichi criteri concreti, attendibili e coerenti con l'epoca censuaria e con beni effettivamente comparabili.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o di introduzione di nuovi apprezzamenti di fatto, se manca una specifica censura riconducibile al vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- La nullità per extrapetizione sussiste solo quando il giudice decide su una causa petendi o su presupposti estranei a quelli posti a fondamento dell'atto impugnato; non ricorre quando il giudice si limita a valutare la correttezza del criterio già posto dall'Amministrazione a base dell'accertamento.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire l'iter logico della decisione; non lo è quando il giudice spiega che la prova tecnica di parte è inidonea perché non rapportata al periodo estimativo e priva di comparabili adeguati.
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