Sentenza del 27/02/2015 n. 4093 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - Base imponibile - Criteri di valutazione - Art. 5, comma 5, del d.lgs n. 504 del 1992 - Tassatività - Utilizzabilità di perizia di stima ex art. 7 della legge n. 448 del 2001 - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'accertamento ICI relativo al 2008, sostenendo: che i terreni non fossero fabbricabili ai fini ICI; che, almeno per il periodo dall'11 novembre al 31 dicembre 2008, dovesse applicarsi il regime previsto per i terreni agricoli poiché era imprenditrice agricola professionale e avrebbe ripreso la conduzione diretta dei fondi; che il valore di 52 euro al metro quadrato utilizzato dal Comune fosse incongruo e non potesse essere desunto da una perizia giurata predisposta ai fini della rivalutazione fiscale IRPEF; e che le sanzioni fossero illegittime. Il Comune ha proposto ricorso incidentale contro l'annullamento delle sanzioni, sostenendo l'assenza di obiettive condizioni di incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della contribuente sia quello incidentale del Comune. Ha confermato che la sola destinazione agricola effettiva non esclude la fabbricabilità dell'area: per ottenere il trattamento previsto per i terreni agricoli sono necessari sia il possesso sia la conduzione diretta del fondo da parte del contribuente, circostanza che la contribuente non ha adeguatamente provato per il periodo contestato e che non aveva comunicato al Comune. Quanto alla base imponibile, la Corte ha stabilito che una perizia giurata redatta ai fini della rivalutazione IRPEF può essere utilizzata anche per l'ICI, ma solo se il valore è stato determinato applicando i criteri tassativi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992. Le sanzioni sono rimaste annullate, poiché nel 2008 sussistevano obiettive condizioni di incertezza normativa e giurisprudenziale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 2, lett. b)
Un'area inserita dal piano regolatore in una zona edificabile è soggetta al regime delle aree fabbricabili, salvo che ricorrano congiuntamente i requisiti del possesso e della conduzione diretta del fondo da parte del contribuente qualificato come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
"il valore in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione"
Il valore imponibile dell'area fabbricabile deve essere determinato considerando zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione d'uso, costi di adattamento e prezzi medi di mercato di aree analoghe. I criteri sono tassativi.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 9
La disposizione opera come agevolazione o riduzione d'imposta per i terreni direttamente condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, senza modificare automaticamente la qualificazione urbanistica dell'area come fabbricabile.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 10
Le variazioni rilevanti ai fini dell'imposizione devono essere comunicate al Comune; l'omessa comunicazione può incidere sulla possibilità di dimostrare tempestivamente il mutamento della situazione fiscale.
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7
"la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale"
La perizia giurata predisposta ai fini della rivalutazione dei terreni non determina automaticamente la base imponibile ICI, ma può costituire un elemento di stima utilizzabile se il valore rispetta i criteri specifici previsti dalla disciplina ICI.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. g)
La norma è richiamata nel motivo della contribuente in relazione ai poteri regolamentari e ai criteri di determinazione del valore delle aree fabbricabili, ma non esclude l'applicazione dei criteri specifici e tassativi previsti dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
Consente la disapplicazione delle sanzioni quando sussistono obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della norma tributaria, tali da rendere scusabile l'errore del contribuente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La classificazione urbanistica dell'area come edificabile prevale sulla sua concreta utilizzazione agricola: la semplice coltivazione del terreno non basta a ottenere il trattamento fiscale dei terreni agricoli.
- Per escludere o ridurre l'imposizione sulle aree edificabili occorre dimostrare con documentazione idonea sia la qualifica del contribuente sia la conduzione diretta del fondo nel periodo d'imposta interessato.
- La cessazione di un contratto agrario non prova automaticamente che il proprietario abbia ripreso la conduzione diretta del terreno; sono necessari elementi documentali, come verbali di rilascio, contratti, registri o altre prove coerenti.
- Una perizia giurata redatta per un'imposta diversa può essere utilizzata come elemento probatorio anche per l'ICI, ma solo se la stima applica concretamente i criteri previsti dalla disciplina ICI e non si limita a riportare un valore fiscalmente dichiarato.
- Le delibere comunali sui valori minimi delle aree fabbricabili costituiscono un parametro utile, ma il Comune deve comunque motivare l'accertamento e giustificare il valore applicato in relazione alle caratteristiche concrete dell'area.
- Le sanzioni possono essere annullate quando, al momento della violazione, esistevano contrasti normativi o giurisprudenziali oggettivi e rilevanti, anche se l'imposta principale resta dovuta.
- Nel contenzioso tributario la parte che invoca un documento o una perizia deve riportarne contenuto, criteri e dati essenziali: il mancato assolvimento dell'onere di autosufficienza può impedire al giudice di verificare la fondatezza della censura.
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