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Sentenza

Sentenza n. 447/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento, - del decreto della Prefettura UTG di Prato prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- comunicato a mezzo PEC il -OMISSIS- con il quale è stata respinta l'istanza di revoca del decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di diniego di iscrizione del sig. -OMISSIS- nell'elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo dell''attività di intrattenimento e di spettacolo, nonché del decreto della Prefettura UTG di Prato prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale è stata respinta la domanda dell''istituto di vigilanza privata “-OMISSIS- S.r.l.” per il mantenimento dell''iscrizione del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-nell''elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo dell''attività di intrattenimento e di spettacolo di cui all''articolo 1 del D.M. -OMISSIS-, nonché del parere negativo della Questura di Prato e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto al Ricorrente.

Giustizia amministrativa202400493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell'istanza di revoca del diniego di iscrizione, nonché diniego di mantenimento dell'iscrizione nell'elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto, tramite l'istituto di vigilanza privata datore di lavoro, l'iscrizione nell'elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo. Dopo avere appreso tardivamente la comunicazione di cui all'art. 10-bis l. 241/1990 e il successivo diniego, era stato rimesso in termini per partecipare al procedimento e aveva chiesto la revoca del provvedimento negativo. La Prefettura ha respinto l'istanza valorizzando diversi precedenti e procedimenti penali: un decreto penale relativo alla guida senza patente, una condanna per minaccia semplice e due procedimenti pendenti per minaccia e lesioni. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di istruttoria, sostenendo che alcuni precedenti fossero risalenti e che i procedimenti per minaccia e lesioni si fossero conclusi rispettivamente con assoluzione perché il fatto non sussiste e con non doversi procedere per remissione di querela. Ha inoltre dedotto violazione dei principi di imparzialità e buon andamento e ulteriore difetto di istruttoria, per omessa valutazione della propria persona.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'iscrizione nell'elenco degli addetti ai servizi di controllo richieda una valutazione positiva dell'affidabilità e della personalità del richiedente, in ragione della funzione di sicurezza pubblica, complementare e ausiliaria rispetto a quella delle forze di polizia. Tale valutazione è ampiamente discrezionale, ma non può essere irragionevole, arbitraria o immotivata. Il requisito previsto dall'art. 1, comma 4, lett. c), d.m. 6 ottobre 2009 consente di considerare, negli ultimi cinque anni, anche la mera denuncia o l'imputazione per determinati reati, senza necessità di una condanna definitiva. La natura preventiva e cautelare del potere prefettizio consente inoltre di valorizzare elementi indiziari sintomatici di scarso autocontrollo, anche quando i procedimenti penali si siano conclusi senza condanna, distinguendo gli effetti penali della decisione giudiziaria dalla rilevanza obiettiva delle condotte ai fini dell'affidabilità amministrativa. Il TAR ha ritenuto rilevante anche la prossimità temporale del procedimento per lesioni rispetto al precedente rinnovo dell'iscrizione e ha giudicato compiuta l'istruttoria, poiché il provvedimento esponeva i precedenti e le ragioni per cui essi incidevano sull'affidabilità richiesta. Ha quindi escluso sia il difetto di istruttoria sia il difetto di motivazione e ogni eccesso di potere. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 4, lett. c), d.m. 6 ottobre 2009

    non risultino, negli ultimi cinque anni, denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, nonché per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, e titolo XII del codice penale, nonché per i delitti di cui all'art. 380, comma 2, lettere f) ed h), del codice di procedura penale

    La disposizione individua requisiti ostativi all'iscrizione nell'elenco e consente di valorizzare, per i reati indicati, anche la denuncia o l'imputazione, oltre alla condanna non definitiva.

  • art. 1 d.m. 6 ottobre 2009

    Costituisce, unitamente all'art. 11 T.U.L.P.S., la base normativa della valutazione prefettizia sull'affidabilità e sulla personalità degli addetti ai servizi di controllo.

  • art. 5 d.m. 6 ottobre 2009

    condotte o situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità o la salute delle persone

    Le funzioni dell'addetto ai servizi di controllo, incentrate sulla tutela delle persone e delle cose e sulla prevenzione di situazioni pericolose, giustificano una rigorosa valutazione dell'affidabilità personale.

  • art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Rileva quale fondamento del potere di valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza in relazione all'autorizzazione e all'affidabilità del richiedente.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    La comunicazione dei motivi ostativi è menzionata con riguardo alla partecipazione procedimentale, ma non costituisce il profilo decisivo della pronuncia.

  • art. 582 c.p.

    Il reato di lesioni rientra tra i delitti considerabili ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c), d.m. 6 ottobre 2009.

  • art. 612 c.p.

    Il reato di minaccia rientra tra i delitti considerabili ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c), d.m. 6 ottobre 2009.

Massime di principio

  • L'iscrizione o il mantenimento nell'elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo presuppone una valutazione positiva dell'affidabilità e della personalità dell'interessato, considerata la funzione di sicurezza pubblica complementare e ausiliaria rispetto a quella delle forze di polizia.
  • Il potere prefettizio di valutazione dell'affidabilità ha natura preventiva e cautelare e può fondarsi, per i reati indicati dalla disciplina applicabile, anche su denunce, imputazioni o elementi indiziari, senza che sia necessario un previo accertamento giurisdizionale definitivo della responsabilità penale.
  • La conclusione di un procedimento penale con assoluzione, remissione di querela o altra pronuncia favorevole non impedisce all'autorità amministrativa di valutare obiettivamente i fatti sottostanti ai fini del giudizio di affidabilità, purché la valutazione non sia manifestamente illogica, arbitraria o immotivata.
  • La risalenza dei precedenti non ne esclude automaticamente la rilevanza quando, nel loro insieme e in rapporto alle funzioni da svolgere, essi siano ritenuti sintomatici di carente autocontrollo o di inadeguata affidabilità.
  • È adeguatamente motivato il diniego prefettizio che individui i precedenti e i procedimenti rilevanti e spieghi il loro collegamento con l'esigenza di garantire la tutela delle persone, delle cose e della pubblica incolumità nello svolgimento dei servizi di controllo.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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