Sentenza n. 1932/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Lamezia Terme, Sezione lavoro, n. 195 del 23 aprile 2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza che aveva riconosciuto il diritto, dal 1° maggio 2019, all’inquadramento nella fascia stipendiale 9-14 anni, in ragione di un’anzianità utile di 9 anni, 5 mesi e 18 giorni, e aveva condannato il Ministero al pagamento di € 10.781,73, oltre interessi legali, per il periodo maggio 2019-febbraio 2022. Nonostante la richiesta di pagamento del 24 aprile 2024, il Ministero è rimasto inizialmente inerte. Nel corso del giudizio il ricorrente ha riferito che, con la busta paga di novembre 2025, il Ministero aveva corrisposto € 9.579,50, restando dovuti € 1.202,23. Dopo che il TAR aveva chiesto chiarimenti sugli importi effettivamente pagati, l’amministrazione ha depositato documenti senza chiarire l’esecuzione integrale della sentenza né contestare il saldo indicato.
La decisione
Il TAR accoglie l’azione di ottemperanza, rilevando che è decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notifica della sentenza e che permane un inadempimento parziale. Ordina al Ministero di pagare entro 60 giorni dalla notificazione della decisione il residuo di € 1.202,23, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, che dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inadempimento e su istanza di parte, compiendo gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell’eventuale attività commissariale sono a carico dell’amministrazione; le spese del giudizio sono poste a carico del Ministero e liquidate in € 1.286,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il parziale inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro è accoglibile quando sia decorso il termine di moratoria di 120 giorni e permanga un inadempimento, anche parziale.
art. 5-sexies, ottavo comma, l. 89/2001
le spese per l’eventuale attività commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro;
La regola per cui le spese dell’attività commissariale sono comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e restano a carico dell’amministrazione inadempiente si applica per analogia anche alle ottemperanze relative a condanne pecuniarie diverse da quelle rese ai sensi della legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
le spese per l’eventuale attività commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro;
La disposizione introduttiva dell’art. 5-sexies, ottavo comma, l. 89/2001 viene applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con conseguente addebito all’amministrazione inadempiente delle spese commissariali.
art. 114 c.p.a.
l’intimato Ministero deve, pertanto, eseguire nella sua integrità la sentenza de qua, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione, risultando spettante l’ulteriore importo di €1.202,23, oltre interessi legali, dal dovuto e fino all’effettivo soddisfo;
Nell’ottemperanza il giudice può ordinare l’esecuzione integrale del giudicato entro un termine e predisporre una misura sostitutiva per il caso di persistente inadempimento, individuando un commissario ad acta.
Massime di principio
- Decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notifica di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, il creditore può ottenere l’ottemperanza anche per il solo residuo non pagato, se l’amministrazione non dimostra l’integrale soddisfazione del credito.
- In caso di persistente inottemperanza a una condanna pecuniaria, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva dopo l’inutile decorso del termine.
- Le spese dell’attività del commissario ad acta, in quanto comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente anche nelle ottemperanze relative a condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001, per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della medesima legge.
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