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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 142/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 23/07/2024 che aveva respinto il riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per autoriciclaggio. I fatti: una truffa online mediante vendita fittizia di orologi (somma complessiva 333.709,05 euro) e trasferimenti delle somme dal conto dell'inesistente "Vincenzo Medugno" a società (Multiservice s.r.l. e GR.A s.r.l.). L'imputazione originaria di riciclaggio era stata riqualificata dal GIP in autoriciclaggio; il GIP aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. I difensori hanno proposto quattro motivi: (1) vizio di motivazione per mancata autonoma valutazione della sussistenza del reato presupposto (truffa) e assenza della denuncia agli atti; (2) assenza di prova che le somme fossero entrate nella disponibilità di Esposito (conto bloccato) e dubbi circa la riconducibilità di parte della somma alle chat rinvenute; (3) violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. per omissione della denuncia e mancanza di autonoma valutazione; (4) violazione del principio di proporzionalità e richiesta di misura meno afflittiva (arresti domiciliari) anche in ragione del tempo trascorso e del sequestro preventivo.

La decisione

Il ricorso è stato respinto come infondato e inammissibile. La Corte ha ritenuto che: non occorre un accertamento giudiziale completo del reato presupposto per ritenere l'autoriciclaggio (basta l'individuazione tipologica o anche una prova logica della provenienza delittuosa); la mancata produzione agli atti della denuncia di truffa non invalida il decisum, poiché le informazioni utili erano contenute nell'informativa di polizia giudiziaria alla base della richiesta cautelare e la denuncia non doveva per forza far parte degli atti trasmessi al riesame (art. 291 e 309 cod. proc. pen. rilevati); le argomentazioni difensive erano generiche, aspecifiche e non hanno dimostrato la decisività delle omissioni contestate, perciò il Tribunale del riesame non era tenuto a confutare punto per punto ogni enunciato difensivo; la scelta della custodia in carcere è motivata dalla pericolosità del sistema truffaldino, dall'articolato schema per far sparire le somme, dai contatti esteri e dalla concreta possibilità di fuga (piani di trasferimento a Dubai) e quindi proporzionata. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposizione degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella censura, ma il Collegio non ha ritenuto che il suo richiamo mutasse l'assetto probatorio: la valutazione del giudice di merito non richiede la presenza materiale di tutti gli atti (es. denuncia) quando le informazioni sono comunque ricavate dall'informativa di polizia giudiziaria

  • art. 648-ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio)

    La Corte afferma che per configurare l'autoriciclaggio non è richiesto un accertamento giudiziale completo del reato presupposto; basta l'individuazione della tipologia del reato antecedente o, in linea con giurisprudenza più rigorosa, anche una prova logica della provenienza delittuosa

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Il GIP aveva escluso la circostanza aggravante e la Corte ha ritenuto ciò indizio di autonoma valutazione del giudice delle indagini preliminari rispetto alla richiesta del PM

  • art. 291 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quanto all'obbligo di trasmissione degli atti insieme alla richiesta cautelare; la Corte sottolinea l'irrilevanza dell'assenza materiale della denuncia se le relative informazioni erano presenti nell'informativa di polizia giudiziaria

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai termini e all'irrilevanza della mancata trasmissione della denuncia al Tribunale del riesame quando non faceva parte degli atti originariamente trasmessi; la disposizione disciplina l'efficacia della misura cautelare e la trasmissione degli atti

  • art. 292 cod. proc. pen. (comma 2-ter menzionato)

    La Corte ricorda l'obbligo motivazionale dell'ordinanza di custodia di indicare elementi favorevoli per l'imputato, ma precisa che non impone l'esame dettagliato di ogni argomento difensivo; il giudice deve affrontare solo le allegazioni difensive oggettivamente contrastanti e potenzialmente decisive

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.

    Disposizione procedurale richiamata ai fini degli adempimenti successivi alla decisione, in particolare quando dalla pronuncia non deriva la remissione in libertà

Massime di principio

  • Per reati come l'autoriciclaggio non è necessario che il reato presupposto sia stato già accertato giudizialmente: l'accertamento puo' fondarsi sull'individuazione tipologica o su una prova logica della provenienza delittuosa
  • Le informazioni contenute nell'informativa di polizia giudiziaria possono essere utilizzate per fondare una misura cautelare anche se la denuncia formale della persona offesa non era materialmente agli atti al momento dell'ordinanza, purché la denuncia non fosse obbligatoriamente trasmessa secondo le formalità previste
  • Il Tribunale del riesame non è tenuto a confutare punto per punto tutte le memorie difensive: deve motivare solo rispetto alle argomentazioni difensive specifiche e oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori e potenzialmente decisive
  • Argomentazioni difensive generiche, aspecifiche o prive di un nesso chiaro con i profili di carenza motivazionale sono destinate a essere respinte per manifesta infondatezza o genericità
  • Nella scelta della misura cautelare il giudice valuta anche la pericolosità del meccanismo criminale, la complessità degli schemi di occulta movimentazione di somme, la disponibilità di denaro contante e i contatti esteri (rischio di fuga): ciò giustifica talvolta misure più afflittive come la custodia in carcere

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