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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37056/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li aveva confermati e, per Mitescu, riqualificati in parte. Le censure vertono principalmente su: 1) errata qualificazione e valutazione delle quantità e qualità della sostanza (art. 73 d.p.r. 309/1990), con richiesta di applicazione della fattispecie attenuata (comma 5) per Mitescu; 2) eccessiva e inesatta valutazione delle prove fondate soprattutto su messaggi e vocali estratti da Telegram (mancanza di riscontri, inesistenza di sequestri della sostanza, difficoltà di verificare percentuali di principio attivo); 3) mancata o insufficiente motivazione in relazione alle dedotte eccezioni difensive (art. 192, 533, 546 c.p.p.); 4) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto); 5) errore nel giudizio di prevalenza tra attenuanti generiche e aggravante di cui all'art. 80 d.p.r. 309/1990; 6) doglianze specifiche sul valore probatorio delle chat e dei messaggi vocali (presunta necessità di disciplina delle intercettazioni e acquisizione dell'originale del dispositivo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati e li ha respinti. In sintesi: per Mitescu i motivi sono stati considerati come mera richiesta di revisione del compendio probatorio, impropria in cassazione; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del merito circa l'esistenza di un'attività di approvvigionamento/traffico organizzato, con esclusione delle attenuazioni ex art. 73 comma 5 e dell'esimente ex art. 131-bis. Per Cardone sono risultate inammissibili o generiche le censure sulla valutazione delle conversazioni e sulla motivazione; è stata rigettata la dedotta inutilizzabilità delle chat e dei messaggi acquisiti in copia. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    Norma sulle sanzioni per i reati di stupefacenti; il comma 5 prevede ipotesi attenuate per quantità esigue o per finalità di uso personale. La Corte ha ritenuto non applicabile l'attenuante per la concreta ricostruzione di commercio organizzato e quantitativi rilevanti

  • d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 80

    Aggravante speciale per reati di stupefacenti; la sua rilevanza deve essere confrontata in sede di merito con eventuali attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di prevalenza negativa delle attenuanti operata dai giudici di merito

  • Codice penale, art. 56

    Disciplina del tentativo: richiamata in relazione alla riqualificazione di una condotta in tentativo; la Corte ha confermato che la ricostruzione fattuale dei tentativi è valutazione di merito

  • Codice penale, art. 81

    Continuità di reati: utilizzata in primo grado per valutare la continuazione fra eventi criminosi; la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione di merito

  • Codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto la norma non applicabile alla luce della quantità, qualità e dell'organizzazione del traffico emerse nel compendio probatorio

  • Codice penale, art. 62-bis

    Circostanze attenuanti generiche: il giudizio di prevalenza rispetto ad aggravanti è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non sindacabile in Cassazione salvo mancanza di adeguata motivazione o arbitrarietà

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Regole sulla valutazione della prova: la Corte osserva che la valutazione delle prove è questione di merito e non può essere riesaminata in Cassazione se non in presenza di travisamento o vizio decisivo

  • Codice di procedura penale, art. 533

    Prescrive i contenuti della motivazione della sentenza di condanna: la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione di merito, non ravvisando il vizio dedotto

  • Codice di procedura penale, art. 546

    Regole sulla sentenza di appello e sulla sua motivazione: la Corte indica che la contestazione va ben delimitata e che la revisione integrale del compendio probatorio non è consentita in Cassazione

  • Codice di procedura penale, art. 606

    Elenca i motivi per impugnare in Cassazione; la Corte ha applicato i limiti di ammissibilità, dichiarando inammissibili i motivi che sostanzialmente chiedevano la riconsiderazione del fatto

  • Codice di procedura penale, art. 178 e art. 179

    Norme relative all'inutilizzabilità e utilizzabilità di atti e conversazioni; la Corte ha ritenuto che messaggi e sms salvati nella memoria del telefono abbiano natura documentale e possano essere acquisiti mediante riproduzione fotografica senza applicare la disciplina delle intercettazioni

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del compendio probatorio: censure che chiedono una diversa lettura integrale delle prove sono generalmente inammissibili.
  • L'applicabilità di attenuanti speciali (es. art. 73 comma 5 d.p.r. 309/1990) o della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis c.p.) dipende in concreto da elementi quali quantità, qualità, modalità e contesto organizzativo della condotta: se emergono profili di commercio organizzato, tali benefici sono esclusi.
  • I giudizi di prevalenza tra attenuanti e aggravanti costituiscono valutazioni discrezionali di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se privi di logica o adeguata motivazione.
  • I messaggi e gli sms memorizzati sui telefoni possono avere natura documentale e, secondo la giurisprudenza citata, essere acquisiti mediante riproduzione fotografica o stampa senza necessità dell'originale dispositivo o di una copia forense, salvo specifici elementi che rendano dubbia la genuinità.
  • Le conversazioni vocali o audio possono prospettare profili diversi; tuttavia, l'inutilizzabilità sostenuta per via della presunta necessità di applicare la disciplina delle intercettazioni deve essere motivata concretamente e non è automatica.
  • Se la prova è basata prevalentemente su comunicazioni telematiche, il giudice deve comunque operare un prudente e dettagliato esame degli scambi nel contesto probatorio; lacune di questo esame possono essere oggetto di impugnazione ma non sempre portano all'annullamento in Cassazione se la valutazione appare logica e coerente.

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