Cassazione Civile, Sentenza n. 9709/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia tributarie relative alla qualificazione catastale e alla ruralità di tre serre (particelle 168/8, 609/2, 611/2) e di due manufatti su suolo demaniale; il Comune notificò avviso di accertamento ICI per l'anno 2010 contestando l'assenza dei requisiti di ruralità. Il ricorrente ha chiesto la retroattiva efficacia della variazione catastale operata tramite DOCFA presentata il 10/08/2012 e convalidata il 30/05/2013 (riconoscimento D/10), nonché ha impugnato il diniego comunale alla definizione agevolata (art.5 L.31/08/2022 n.130). In sede di cassazione il ricorrente deduce plurime violazioni di legge e denunzia giudicati esterni prodotti dalle sentenze di merito.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: a) l'art.5, comma 15, L. 31/08/2022 n.130 attribuisce agli enti locali una facoltà discrezionale di aderire alla definizione agevolata (quindi il diniego del Comune è legittimo); b) ai fini ICI la classificazione catastale è determinante e l'onere di impugnare un classamento oneroso grava sul contribuente (o sul Comune); c) le variazioni catastali conseguite con procedura DOCFA producono effetti dalla data della denuncia (presentazione DOCFA) e, per la specificità della DOCFA, non estendono la retroattività al 2010 antecedente alla denuncia del 10/08/2012; d) le censure relative ai manufatti su suolo demaniale erano inammissibili in cassazione perché non dedotte in modo autosufficiente nei gradi di merito; e) i presunti giudicati esterni non potevano essere invocati perché mancava l'autosufficienza documentale e, in ogni caso, il giudicato riguarda essenzialmente fatti e non interpretazioni giuridiche vincolanti per giudici successivi. Conseguenza pratica: l'accertamento ICI per il 2010 è stato ritenuto legittimo.
Norme richiamate
Legge 31 agosto 2022, n. 130, art. 5, comma 15
Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale
La Corte interpreta la disposizione come attribuente una mera facoltà discrezionale agli enti locali di aderire alla definizione agevolata, non un obbligo.
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis
Disciplina la possibilità per il contribuente di chiedere variazione catastale (da A/6 a D/10) mediante autocertificazione; solo tale specifica domanda di variazione (ex art.7) può produrre, secondo la giurisprudenza consolidata, efficacia retroattiva quinquennale.
D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter
le domande di variazione catastale ... e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità ... a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda
La Corte richiama la norma che riconosce efficacia decorrenza quinquennale per le domande di variazione ex art.7 d.l.70/2011; tuttavia distingue la procedura DOCFA, la quale ha effetti dalla data della denuncia e solo per i periodi successivi alla denuncia, non retroagendo al 2010 nel caso concreto.
D.M. Finanze 26 luglio 2012
Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste ... Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557
Stabilisce i criteri di classamento e l'annotazione della ruralità; richiamata per il principio che la classificazione catastale e le annotazioni catastali sono determinanti per il riconoscimento della ruralità.
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9
Norme di riferimento per i requisiti di ruralità; la Corte ne riconosce la rilevanza nella procedura di classificazione catastale ai fini dell'esenzione.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a
Disciplina l'ambito di applicazione dell'imposta (ICI/tributi locali) e viene richiamata per stabilire quali immobili siano assoggettati o esentati in base alla classificazione catastale.
Codice Civile, art. 2909
Richiamato in tema di efficacia esterna del giudicato: il giudicato ha efficacia oggettiva sui fatti accertati, ma non vincola altri giudici sulle interpretazioni giuridiche.
Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)
Norma processuale utilizzata per inquadrare i motivi di ricorso (violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo, difetto di motivazione). La Corte ha valutato i motivi alla luce dei numeri del comma 1 di tale articolo.
Costituzione, artt. 3 e 111
Riferimenti costituzionali evocati dal ricorrente (principio di uguaglianza, diritto al giusto processo); la Corte ha valutato le doglianze ma non ha ritenuto che vi fosse violazione degli stessi principi nelle decisioni impugnate.
Massime di principio
- La classificazione catastale è elemento decisivo per il riconoscimento della ruralità ai fini ICI: chi contesta un classamento che comporta tassazione deve impugnare l'atto di classamento; in mancanza l'immobile resta soggetto a imposta.
- Le domande di variazione catastale presentate secondo l'art. 7 d.l.70/2011 possono produrre efficacia retroattiva quinquennale (art.2, comma 5-ter d.l.102/2013), ma la procedura DOCFA ha effetti dalla data della denuncia e, nella giurisprudenza applicata, non estende automaticamente la retroattività a periodi anteriori alla denuncia quando sussiste un precedente accertamento catastale non impugnato.
- Gli enti locali hanno discrezionalità nel decidere se applicare le procedure di definizione agevolata (art.5 L.130/2022): il mancato recepimento locale non costituisce automaticamente illegittimità.
- Il giudicato esterno vincola sui fatti accertati dal provvedimento passato in giudicato, ma non impone a giudici successivi di accogliere le stesse interpretazioni giuridiche; per invocare un giudicato esterno in cassazione è necessario riprodurre nel ricorso il testo integrale della pronuncia che si assume passata in giudicato (principio di autosufficienza).
- In cassazione non sono ammissibili questioni nuove non sollevate e sviluppate nei gradi di merito: il ricorso deve indicare dove tali questioni sono state dedotte in precedenza; altrimenti sono inammissibili.
- La rilevanza dei provvedimenti amministrativi (es. convalide o annullamenti in autotutela) va valutata rispetto all'anno d'imposta e all'imposta in contestazione: atti riferiti ad anni o imposte diverse possono risultare ininfluenti per la questione pendente.
Testo integrale
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