Cassazione Civile, Ordinanza n. 25357/2023 del 28/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (medico)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un medico che aveva frequentato una scuola di specializzazione in medicina interna iniziata nell’anno accademico 1981-1982 e proseguita oltre il 1° gennaio 1983. Egli aveva chiesto il risarcimento del danno da tardiva trasposizione nell’ordinamento italiano delle direttive europee sui medici specializzandi, danno liquidato in appello sulla base dei criteri dell’art. 11 della l. n. 370/1999 per il periodo successivo al 1° gennaio 1983. La Corte d’appello aveva però rigettato la domanda di ulteriore risarcimento per la perdita di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un ente estero, cessato dopo che il datore di lavoro aveva ritenuto il titolo di specializzazione non conforme alla normativa UE, e aveva riconosciuto gli interessi moratori solo dalla notifica della citazione. Le amministrazioni ricorrenti hanno impugnato la sentenza sostenendo che il diritto alla remunerazione/riparazione spettasse soltanto agli specializzandi che avessero iniziato nel 1982, non anche a chi avesse iniziato nel 1981; il medico ha proposto ricorso incidentale lamentando, da un lato, il mancato riconoscimento del danno ulteriore da perdita del lavoro e, dall’altro, il mancato decorso degli interessi dalla data delle precedenti diffide raccomandate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale delle amministrazioni sia il ricorso incidentale del medico. Ha confermato che, secondo l’interpretazione già fornita dalla Corte di giustizia e recepita dalle Sezioni Unite, il diritto al risarcimento da tardivo recepimento delle direttive sui medici specializzandi spetta anche a chi abbia iniziato il corso prima del 1982, purché la formazione sia proseguita oltre il 1° gennaio 1983 e riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati membri o a due o più di essi. Ha quindi confermato la condanna della Presidenza del Consiglio al pagamento della somma liquidata in appello. Ha inoltre ritenuto infondato il ricorso incidentale: il preteso danno da perdita del lavoro non era causalmente imputabile allo Stato, perché il recesso del datore di lavoro costituiva causa esclusiva dell’evento e non risultava impugnato; quanto agli interessi moratori, la mancata produzione degli avvisi di ricevimento impediva di farli decorrere dalla data delle raccomandate, pur essendo queste idonee a interrompere la prescrizione. Le spese sono state compensate e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il vizio denunciato nel ricorso principale per violazione e falsa applicazione delle direttive europee.
art. 334 c.p.c.
il primo motivo del ricorso incidentale è qualificato come impugnazione incidentale.
art. 2043 c.c.
richiamato dal ricorrente incidentale a fondamento della domanda di risarcimento ulteriore.
art. 1219 c.c.
richiamato in relazione alla messa in mora e agli effetti sul decorso degli interessi.
art. 1224 c.c.
gli interessi moratori decorrono dalla monetizzazione del credito; la rivalutazione è esclusa salvo prova del maggior danno.
art. 1335 c.c.
invocato dal ricorrente incidentale per sostenere la presunzione di conoscenza delle raccomandate.
art. 2727 c.c.
richiamato come norma sulle presunzioni semplici a supporto della tesi sulla ricezione delle raccomandate.
art. 11, l. 19 ottobre 1999, n. 370
usato come parametro legale/equitativo per liquidare il risarcimento dovuto ai medici specializzandi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Direttiva 75/362/CEE
direttiva sul reciproco riconoscimento dei diplomi medici, rilevante per la specializzazione comune negli Stati membri.
Direttiva 75/363/CEE
direttiva sul coordinamento delle attività di medico specialista, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE.
Direttiva 82/76/CEE
la mancata trasposizione tempestiva integra l’inadempimento statale che fonda il diritto al risarcimento.
art. 189, terzo comma, TUE
richiamato nel quesito interpretativo alle Sezioni Unite e alla Corte di giustizia.
art. 5 Direttiva 75/362/CEE
indica le specializzazioni mediche rilevanti ai fini del diritto alla remunerazione adeguata.
art. 7 Direttiva 75/362/CEE
indica ulteriori specializzazioni mediche rilevanti ai fini del diritto alla remunerazione adeguata.
art. 2, paragrafo 1, lettera c), Direttiva 75/363/CEE
interpretato nel senso che la formazione iniziata prima del 29 gennaio 1982 e proseguita oltre il 1° gennaio 1983 va remunerata dal 1° gennaio 1983.
art. 3, paragrafi 1 e 2, Direttiva 75/363/CEE
concorre a fondare l’obbligo di remunerazione adeguata per la formazione specialistica proseguita oltre il termine di trasposizione.
art. 16 Direttiva 82/76/CEE
fissa il termine di trasposizione, rilevante per individuare l’inadempimento dello Stato.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento per tardiva trasposizione delle direttive sui medici specializzandi spetta anche a chi abbia iniziato il corso prima del 1982, purché la formazione sia proseguita oltre il 1° gennaio 1983 e riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati membri o a due o più Stati membri, ai sensi delle direttive rilevanti.
- La liquidazione del credito del medico specializzando va effettuata secondo il parametro equitativo fissato dall’art. 11 della l. n. 370/1999, che copre in via ordinaria l’intera area dei pregiudizi causalmente ricollegabili al tardivo recepimento, salvo prova rigorosa di danni diversi e ulteriori tempestivamente allegati e provati.
- Per ottenere un ulteriore risarcimento da perdita di rapporti di lavoro o altri pregiudizi specifici non basta allegare il titolo di specializzazione non conforme: occorre provare il nesso causale tra l’inadempimento statale e il danno, e tale nesso può essere escluso quando l’evento lesivo derivi da una autonoma condotta del terzo, come il recesso datoriale non impugnato.
- In tema di interessi moratori sul credito risarcitorio dei medici specializzandi, la raccomandata di costituzione in mora può interrompere la prescrizione se ne risulti la ricezione, ma la decorrenza degli interessi dalla data della diffida richiede la prova del momento di ricezione; in mancanza degli avvisi di ricevimento non è possibile far decorrere da quella data gli interessi legali.
- Il credito da tardiva trasposizione delle direttive sui medici specializzandi ha natura para-risarcitoria e, una volta monetizzato, produce interessi legali secondo l’art. 1224 c.c., senza automatica rivalutazione monetaria salvo prova del maggior danno.
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