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Ordinanza

Ordinanza n. 661/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Comune all’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 327/2023, già azionato in ottemperanza con sentenza del TAR Calabria n. 251/2026; istanza del Commissario ad acta per l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio e per la proroga del termine dell’incarico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva ottenuto l’accoglimento del ricorso in ottemperanza con sentenza n. 251, pubblicata il 7 aprile 2026, che aveva nominato, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria/Vibo Valentia quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dall’istanza della società attestante l’infruttuosa notifica della sentenza. Il Direttore aveva delegato le funzioni commissariali e la delegata, con istanza depositata il 16 giugno 2026, ha chiesto l’autorizzazione a utilizzare il mezzo proprio, motivando la richiesta con l’inadeguatezza dei mezzi pubblici e indicando veicolo e targa. La società aveva inoltre comunicato il 10 giugno 2026 che il Comune non aveva eseguito la sentenza e aveva invitato il Commissario a insediarsi.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza del Commissario ad acta per l’uso del mezzo proprio, ritenendo meritevoli le ragioni addotte, in particolare l’inadeguatezza degli ordinari mezzi pubblici. Ha inoltre prorogato ora per allora il termine originario, rilevando che l’incarico non era stato completato, e ha assegnato alla Commissaria delegata ulteriori 60 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza. Restano ferme le prescrizioni della sentenza n. 251/2026. L’ordinanza è da eseguire a cura dell’Amministrazione.

Massime di principio

  • Nell’ambito dell’ottemperanza, quando l’incarico del Commissario ad acta non sia stato completato entro il termine assegnato, il giudice può prorogare il termine anche ora per allora e fissare un ulteriore periodo per il completamento, lasciando ferme le prescrizioni contenute nella sentenza di ottemperanza.
  • Il giudice dell’ottemperanza può autorizzare il Commissario ad acta delegato a utilizzare il mezzo proprio per svolgere l’incarico quando le ragioni addotte, tra cui l’inadeguatezza degli ordinari mezzi pubblici, siano ritenute meritevoli.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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