Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 07150/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emerge il titolo di reato contestato, né il contenuto della decisione di merito oltre alla conferma della condanna in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, deducendo: vizio di motivazione, erronea qualificazione giuridica del fatto, mancanza dell'elemento soggettivo del reato contestato, erronea applicazione della recidiva, nonché censure sulle circostanze attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena. La Corte rileva però che tutte le doglianze ripropongono questioni di fatto già esaminate e disattese nei gradi di merito con argomentazioni logiche e giuridiche corrette.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso che si limita a riproporre censure di merito già esaminate e confutate dai giudici di merito, senza evidenziare reali vizi logico-giuridici, è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di contestazioni in fatto già valutate e motivate dai giudici di merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo astratto o meramente assertivo: è necessario confrontarsi con la motivazione impugnata e indicare un effettivo deficit logico o giuridico.
  • La deduzione di mancanza dell'elemento soggettivo, errata qualificazione giuridica, recidiva, attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio non supera il vaglio di ammissibilità se si traduce in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.