Cassazione Penale, Ordinanza n. 07150/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emerge il titolo di reato contestato, né il contenuto della decisione di merito oltre alla conferma della condanna in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, deducendo: vizio di motivazione, erronea qualificazione giuridica del fatto, mancanza dell'elemento soggettivo del reato contestato, erronea applicazione della recidiva, nonché censure sulle circostanze attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena. La Corte rileva però che tutte le doglianze ripropongono questioni di fatto già esaminate e disattese nei gradi di merito con argomentazioni logiche e giuridiche corrette.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Il ricorso che si limita a riproporre censure di merito già esaminate e confutate dai giudici di merito, senza evidenziare reali vizi logico-giuridici, è inammissibile.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di contestazioni in fatto già valutate e motivate dai giudici di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo astratto o meramente assertivo: è necessario confrontarsi con la motivazione impugnata e indicare un effettivo deficit logico o giuridico.
- La deduzione di mancanza dell'elemento soggettivo, errata qualificazione giuridica, recidiva, attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio non supera il vaglio di ammissibilità se si traduce in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.
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