Sentenza n. 4327/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulle sentenze n. 604/2025 e 505/2025 emesse dal Tribunale di Monza in funzione di Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del Tribunale di Monza che avevano condannato il Ministero al pagamento di 500 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e di 692,18 euro a titolo di Retribuzione Professionale Docenti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il docente ha proposto ricorso per l'ottemperanza delle sentenze nn. 604/2025 e 505/2025 del Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, deducendo che il Ministero non aveva adempiuto alle condanne pecuniarie. Ha chiesto di ordinare il pagamento delle somme dovute, di nominare un commissario ad acta per l'eventuale persistente inottemperanza e di porre le spese di giudizio a carico dell'Amministrazione. Il ricorso è stato notificato via PEC agli indirizzi dell'Ufficio scolastico provinciale di Monza-Brianza, dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero; non risulta invece notificato al domicilio digitale del Ministero presente nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito l'inadempimento e le richieste di pagamento e di nomina del commissario ad acta. Ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza per crediti pecuniari il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione debitrice. Per le notificazioni via PEC, il creditore deve individuare l'indirizzo secondo l'art. 16-ter del d.l. 179/2012: l'indirizzo IPA è utilizzabile solo se l'Amministrazione non ha indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni. Poiché il Ministero vi aveva registrato l'indirizzo uffgabinetto@postacert.istruzione.it, le notifiche agli uffici scolastici, alla Direzione generale e all'Avvocatura dello Stato non hanno fatto decorrere il termine dilatorio: l'Avvocatura riceve notifiche per fini processuali, non in sostituzione della notifica alla sede legale dell'Amministrazione onerata. In mancanza di una valida notifica del titolo al Ministero, il termine non era iniziato a decorrere e l'azione era prematura. Spese compensate, in ragione della difesa di mero stile dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
La previsione di un termine dilatorio di 120 giorni ai fini del pagamento spontaneo da parte dell’amministrazione debitrice è dunque applicabile al ricorso in ottemperanza con cui si richieda l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, anche mediante moneta elettronica, trattandosi di un titolo esecutivo di formazione giudiziale rispetto a cui detto giudizio costituisce rimedio alternativo all’esecuzione forzata.
Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche all'ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione di una condanna giudiziale al pagamento di somme, incluse quelle da corrispondere mediante moneta elettronica, e decorre dalla valida notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione debitrice.
art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. 179/2012
Ne consegue che l’estrazione del domicilio digitale dal Registro IPA è valida, ai fini della notificazione degli atti giudiziari, soltanto nel caso in cui l’indirizzo dell’amministrazione debitrice non sia presente nel Registro delle PP.AA., cioè nel Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012.
Per notificare atti giudiziari a una pubblica amministrazione, l'indirizzo PEC va individuato secondo l'ordine stabilito dalla disciplina dei domicili digitali: l'indirizzo del Registro IPA è utilizzabile soltanto se quello dell'Amministrazione non risulta nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni.
art. 3-bis, comma 1-bis, l. 53/1994
La disposizione, difatti, non include l’elenco IPA nel novero dei pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni degli atti in materia amministrativa equiparandolo agli altri pubblici elenchi, ma si limita a ribadire – con funzione di raccordo e armonizzazione delle fonti normative – che la notifica è valida anche presso l’indirizzo digitale che risulta “individuato” in applicazione della disciplina del citato art.16-ter, comma 1-ter del D.Lgs. n. 179/2012, cioè anche all’indirizzo risultante dal Registro IPA ma solo a condizione che l’amministrazione di riferimento non abbia provveduto a comunicare il proprio indirizzo digitale all’interno del Registro delle PP.AA.
La disposizione non rende l'IPA un elenco utilizzabile in via generale e alternativa per notificare alle pubbliche amministrazioni; rinvia all'indirizzo individuato ai sensi dell'art. 16-ter, comma 1-ter, e quindi consente di usare l'indirizzo IPA solo in assenza del domicilio digitale dell'Amministrazione nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni.
art. 112 c.p.a.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile, non essendo validamente decorso il termine dilatorio previsto all’art. 14, comma 1 del D.L. 669/1996
L'azione di ottemperanza per una condanna pecuniaria non è ammissibile prima che sia decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento spontaneo, il quale presuppone la valida notificazione del titolo all'Amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 si applica anche all'azione di ottemperanza diretta a eseguire un giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, anche mediante moneta elettronica; prima della sua scadenza l'azione è inammissibile.
- Per far decorrere il termine dilatorio, il titolo esecutivo deve essere notificato all'Amministrazione effettivamente debitrice presso il domicilio digitale individuato secondo la disciplina applicabile. Se l'Amministrazione ha registrato il proprio indirizzo PEC nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni, non è sufficiente notificare a un diverso indirizzo dell'IPA.
- La notifica del titolo all'Avvocatura dello Stato, prevista per le finalità processuali, non sostituisce la notificazione alla sede legale o al domicilio digitale dell'Amministrazione debitrice necessaria per avviare il termine concesso per il pagamento spontaneo.
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