Cassazione Civile, Ordinanza n. 11978/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente contro l'avviso di liquidazione. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza dell'Agenzia.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un atto di acquisto di alcuni terreni agricoli, registrato nel 2006, per il quale una società agricola aveva chiesto di fruire delle agevolazioni fiscali previste per l'imprenditore agricolo professionale. Nell'atto la società aveva dichiarato che il proprio coamministratore e legale rappresentante possedeva i requisiti di legge e che era stata presentata istanza per il riconoscimento della qualifica di IAP. L'Agenzia delle Entrate ha poi emesso un avviso di liquidazione recuperando le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria, ritenendo non prodotto entro il termine il certificato definitivo previsto dalla disciplina della piccola proprietà contadina. La CTR ha confermato la legittimità dell'atto, ritenendo che in mancanza di certificazione la società non potesse avvalersi dell'art. 4 della legge n. 604/1954 e che l'art. 1, comma 5-ter, del d.lgs. n. 99/2004 non avesse abrogato l'art. 5 della stessa legge. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato ultrapetizione e violazione delle norme processuali e tributarie per avere la CTR fondato la decisione sull'art. 5 della legge n. 604/1954, nonostante l'atto impugnato fosse motivato diversamente. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della disciplina sulle agevolazioni agricole, sostenendo che, dopo il d.lgs. n. 99/2004, non gravasse più sul contribuente l'onere di produrre all'Agenzia un certificato definitivo o altra documentazione di accertamento, essendo sufficiente la presentazione dell'istanza di riconoscimento e residuando la decadenza solo in caso di perdita dei requisiti di IAP, non per mancata esibizione del certificato.
Norme richiamate
L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 1
richiama il regime agevolativo originario per la piccola proprietà contadina, ma non viene ritenuto applicabile nella parte che richiede certificazioni per il nuovo regime IAP
L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 2
definisce i requisiti del coltivatore diretto; tali requisiti sono considerati incompatibili con la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale
L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 3
prevede il certificato definitivo dell'ispettorato agrario per il beneficio originario; la Corte esclude che tale adempimento sia richiesto per l'IAP
L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 4
prevede il certificato provvisorio e il successivo deposito del definitivo; la Corte afferma che questi certificati non sono necessari per l'agevolazione IAP
L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 5
disciplinava il pagamento dell'imposta ordinaria con successiva domanda di rimborso; la Corte esclude che questa disciplina possa essere automaticamente applicata al regime IAP
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 1
definisce la figura dell'imprenditore agricolo professionale e i relativi requisiti sostanziali
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 2
attribuisce alle Regioni l'accertamento della qualifica di IAP
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 3
estende la qualifica di IAP alle società alle condizioni previste dalla norma
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 4
estende all'IAP iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale le agevolazioni fiscali già previste per il coltivatore diretto; la Corte ne ricava un'autonoma agevolazione, diversa da quella della L. n. 604/1954
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 5-bis
impone l'iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura dell'IAP persona fisica; la Corte la considera presupposto necessario del beneficio
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 5-ter
consente l'applicazione provvisoria del regime anche a chi abbia presentato istanza alla Regione e si sia iscritto all'INPS, con decadenza solo se i requisiti non maturano entro ventiquattro mesi; la Corte esclude che imponga la produzione di una certificazione all'Agenzia a pena di decadenza
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 5-quater
coordina i rinvii normativi all'imprenditore agricolo a titolo principale con la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale
D.L. 30 dicembre 1996, n. 542, art. 2, comma 2
ha esteso da uno a tre anni il termine per la produzione del certificato definitivo nel regime originario della L. n. 604/1954
Art. 2697 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte decide la controversia sul diverso presupposto normativo delle agevolazioni IAP
Art. 112 c.p.c.
richiamato per il vizio di ultrapetizione denunciato nel primo motivo
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale del vizio di violazione di legge dedotto nel secondo motivo
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma processuale del vizio di ultrapetizione dedotto nel primo motivo
Art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione del provvedimento amministrativo
Art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell'atto impositivo
Art. 1-bis della tariffa, parte I, allegato A, d.P.R. n. 634/1972
richiamato nel secondo motivo quale norma del sistema impositivo applicabile ratione temporis
Massime di principio
- Per l'imprenditore agricolo professionale l'agevolazione fiscale in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale costituisce un regime autonomo rispetto a quello della piccola proprietà contadina: non si trasferiscono automaticamente i requisiti documentali previsti per il coltivatore diretto, se incompatibili con la nuova figura soggettiva.
- L'agevolazione riconosciuta all'IAP presuppone la sussistenza dei requisiti sostanziali di legge e, per la persona fisica, l'iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale agricola; non è invece richiesto, per ottenere il beneficio, il deposito presso l'Agenzia delle Entrate del certificato definitivo o provvisorio previsto dalla disciplina del 1954.
- La mera presentazione dell'istanza di riconoscimento della qualifica di IAP alla Regione, con iscrizione alla gestione INPS, consente l'applicazione provvisoria del regime agevolato; la decadenza opera solo se i requisiti non vengono acquisiti entro il termine previsto, non per il mancato invio di una certificazione all'ufficio fiscale.
- Quando la controversia riguarda l'applicazione delle agevolazioni per IAP, l'amministrazione non può revocare il beneficio sul solo rilievo della mancata produzione di certificazioni previste per una diversa disciplina agevolativa, dovendo verificare la ricorrenza dei presupposti specifici del d.lgs. n. 99/2004.
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