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Sentenza

Sentenza del 19/04/2017 n. 9853 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il notaio ha impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto una maggiore imposta di registro, ritenendo che l'atto non riguardasse la cessione di beni immobili strumentali soggetti a IVA, bensì la cessione di un'azienda vitivinicola, soggetta a imposta di registro proporzionale. Il ricorso denunciava, tra l'altro, la violazione del contraddittorio e del litisconsorzio necessario, l'illegittimità della riqualificazione dell'atto nell'ambito del controllo telematico e l'insufficiente motivazione della sentenza sulla natura del trasferimento. La Corte ha tuttavia deciso la controversia sulla base del giudicato sopravvenuto formatosi in un distinto giudizio promosso dalle parti contraenti del medesimo atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del notaio. Il giudicato favorevole ottenuto dalle parti contraenti ha escluso che l'atto trasferisse un'azienda o un ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2555 c.c., rilevando invece il trasferimento di beni immobili considerati autonomamente. Tale accertamento, riguardando un elemento oggettivo comune a tutti i coobbligati solidali e non una ragione personale dei contraenti, è stato esteso al notaio ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c. Le spese dei giudizi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 463/1997, art. 3-ter, come modificato dal D.Lgs. n. 9/2000, art. 1

    Disciplina il controllo dell'adempimento unico telematico degli obblighi di registrazione. La questione prospettata dal ricorrente riguardava i limiti di tale controllo e la possibilità di riqualificare l'atto sulla base di elementi extratestuali.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 20

    Richiamato in relazione alla qualificazione giuridica dell'atto ai fini dell'imposta di registro. La controversia riguardava se la compravendita dovesse essere interpretata come cessione di beni immobili o come cessione di azienda.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 57

    Prevede la solidarietà tributaria ai fini dell'imposta di registro tra i soggetti obbligati, consentendo al coobbligato non partecipante al giudizio di avvalersi, in determinate condizioni, della decisione favorevole ottenuta da altro coobbligato.

  • Codice civile, art. 1306, comma 2

    Il debitore in solido può opporre al creditore la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei condebitori, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore.

    Il coobbligato solidale estraneo al giudizio può invocare gli effetti favorevoli di una sentenza definitiva resa a favore di un altro coobbligato, purché la decisione non si basi su ragioni personali e non esista nei suoi confronti un giudicato autonomo di segno contrario.

  • Codice civile, art. 2555

    Definisce l'azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Nel caso concreto, il giudicato ha escluso che il contratto evidenziasse una unitaria organizzazione produttiva tale da configurare il trasferimento di un'azienda.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • Codice di procedura civile, art. 372

    La Corte ha ritenuto ammissibile la produzione del giudicato sopravvenuto in sede di legittimità, poiché formatosi durante il giudizio di cassazione e quindi non producibile in precedenza.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, quando più soggetti sono obbligati in solido e uno di essi ottiene un giudicato definitivo favorevole su un elemento oggettivo comune dell'imposizione, gli altri coobbligati possono normalmente invocarne gli effetti ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c.
  • L'estensione del giudicato favorevole non opera se la decisione riguarda una ragione personale del soggetto vittorioso oppure se, nei confronti dell'altro coobbligato, si è già formato un giudicato definitivo di segno contrario.
  • La qualificazione di un trasferimento come cessione d'azienda richiede l'accertamento di un complesso organizzato e funzionalmente unitario ai sensi dell'art. 2555 c.c.; il semplice trasferimento di beni immobili o strumentali non è sufficiente.
  • Un giudicato sopravvenuto durante il giudizio di cassazione può essere prodotto e considerato dalla Corte, anche oltre i normali limiti della produzione documentale, purché sia notificato alla controparte.
  • Quando il giudicato risolve integralmente la questione e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.

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