Cassazione Penale, Sentenza n. 27383/2022 del 14/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza d'appello che, in rinnovato giudizio dopo annullamento della Cassazione, ha condannato la Rachele per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) relativo alla fittizia intestazione della societa PRE.RI.00 s.r.l.; la difesa deduceva vizi di motivazione rispetto alla deposizione del teste Corioni (sostenendo che la cessione fosse dovuta all'indebitamento), illegittimità delle modalita' d'esame di Corioni e diniego dell'uso di dichiarazioni rese in altro procedimento, violazione del divieto di reformatio in peius per aumento della pena in appello, nullità del decreto di citazione per mancata specifica chiamata dell'imputata a rendere esame alla luce della sentenza CEDU Maestri c. Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte d'appello, anche dopo la rinnovazione dell'istruttoria con l'escussione del commercialista Corioni, ha correttamente ricostruito il quadro probatorio e il dolo specifico della Rachele volto a eludere misure di prevenzione patrimoniale, dando adeguata motivazione sul punto e spiegando perche' l'indebitamento della societa' non escludeva la finalita' elusiva. La censura relativa alla mancata chiamata specifica ai sensi della sentenza Maestri e' stata ritenuta non applicabile al caso concreto (le dichiarazioni dell'imputata non erano state decisive) e la rinnovazione richiesta dalla Cassazione aveva riguardato solo il teste Corioni. Inoltre la Corte ha respinto la doglianza sulla reformatio in peius: l'aumento della pena non ha violato il divieto perche' la precedente decisione favorevole era stata annullata per vizio processuale non sanato (art. 603, comma 3-bis c.p.p.), o comunque non aveva cristallizzato una posizione di favore rilevante.
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen. (ex art. 12-quinquies L. 356/1992)
Delitto a forma libera, istantaneo con effetti permanenti; si consuma quando si realizza consapevolmente la difformita' tra titolarita' formale e titolarita' di fatto con dolo specifico di eludere le disposizioni sulle misure di prevenzione patrimoniale; non basta provare la mera fittizieta' dell'intestazione per imputare il dolo a tutti i concorrenti.
art. 110 cod. pen.
Regola la responsabilita' per concorso di persone nel reato; applicata per inquadrare il concorso tra Rachele e Preiti.
art. 627 cod. proc. pen.
Richiama i criteri di valutazione della testimonianza; la Corte ha ritenuto che la motivazione abbia correttamente valutato la deposizione del teste Corioni.
art. 533 cod. proc. pen.
Obbligo di motivazione rafforzata quando si passa da proscioglimento a condanna in appello; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata e non contraddittoria.
artt. 181, 194, 500 cod. proc. pen.
Norme sul materiale probatorio e sull'utilizzabilita' delle dichiarazioni rese in altre sedi; la censura sulla mancata contestazione di dichiarazioni pregresse e' stata considerata generica e non dimostrativa di pregiudizio processuale.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Impone al giudice d'appello la rinnovazione dell'istruttoria quando la sentenza di proscioglimento e' impugnata dal pubblico ministero; la violazione di tale disposizione determina nullita' con conseguente necessita' di rinnovare il dibattimento; la Corte ha confermato che l'annullamento precedente era fondato su questa norma e che la rinnovazione ha riguardato il teste indicato dalla Cassazione.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Principio giurisprudenziale che consente di superare il divieto di reformatio in peius quando la decisione favorevole e' stata annullata per nullita' assoluta o non sanata; applicato per spiegare la maggiore pena inflitta in rinnovato giudizio.
art. 178 lett. c) e art. 180 cod. proc. pen.
Norme sulla nullita' processuali e relative conseguenze; richiamate per inquadrare la nullita' derivante dalla violazione dell'art. 603, comma 3-bis.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. c) e lett. e))
Motivi di impugnazione in Cassazione per violazione di norme di diritto processuale e per vizio di motivazione; qui valutati nei limiti della ragionevolezza e della specificazione del pregiudizio.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 (sentenza Maestri c. Italia)
La Giurisprudenza CEDU richiede misure adeguate per porre in condizione l'imputato assente di rendere esame quando le sue dichiarazioni siano decisive; la Corte ha ritenuto la sentenza Maestri non direttamente applicabile nel caso di specie, perche' le dichiarazioni dell'imputata non erano rilevanti e decisive nel giudizio di rinvio.
Massime di principio
- Per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) non basta dimostrare la fittizia intestazione: occorre provare il dolo specifico di eludere misure di prevenzione patrimoniale.
- Se il pubblico ministero impugna una sentenza di proscioglimento, il giudice d'appello e' tenuto a rinnovare l'istruttoria (art. 603, comma 3-bis c.p.p.); la mancata rinnovazione puo' determinare nullita' incidente sulle valutazioni successive.
- Le censure sull'esame di un teste devono indicare concretamente in che modo un diverso interrogatorio avrebbe potuto alterare l'esito del processo; meri rilievi formali, senza prova del pregiudizio, sono generici e inammissibili.
- La sentenza Maestri CEDU impone specifici oneri di chiamata dell'imputato solo se le sue precedenti dichiarazioni sono state determinanti per l'assoluzione in primo grado; non e' automaticamente applicabile a tutte le rinnovazioni dibattimentali.
- L'aumento della pena in un nuovo giudizio di appello non costituisce automaticamente una illegittima reformatio in peius se la decisione favorevole precedente e' stata annullata per vizi che non hanno cristallizzato una posizione di favore (nullita' non sanata).
- Nel contestare l'uso di dichiarazioni rese in altro procedimento la difesa deve specificare la rilevanza e l'effetto sul risultato processuale; senza cio' la censura rimane generica.
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