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Sentenza

Sentenza n. 1115/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’ordinanza n. 121 in data 18.8.2025 del Comandante della Polizia Municipale del Comune di Portoferraio (doc. 1), avente per oggetto il divieto di transito in via della Stella, nel tratto a coccio pesto, a tutti i veicoli e della ordinanza n. 133 del 1.9.2025 del Comandante della Polizia Municipale del comune di Portoferraio (doc. 2), avente per oggetto il divieto di sosta a tutti i veicoli nel tratto di via della Stella, nel tratto ricompreso tra via della Stella e l'accesso a Forte Stella nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ederle Federica il 27/11/2025: del sopravvenuto provvedimento in data 14.11.2025, con il quale il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Portoferraio ha negato il permesso di transito in deroga richiesto dalla signora Federica Ederle in data 29.10.2025 nonché per la sospensione dell’efficacia e/o l’adozione di idonei provvedimenti cautelari dell’ordinanza n. 121 in data 18.8.2025 del Comandante della Polizia Municipale del Comune di Portoferraio, avente per oggetto il divieto di transito in via della Stella, nel tratto a coccio pesto, a tutti i veicoli e dell’ordinanza n. 133 del 1.9.2025 del Comandante della Polizia Municipale del comune di Portoferraio, avente per oggetto il divieto di sosta a tutti i veicoli in via della Stella, nel tratto ricompreso tra via della Stella e l’accesso a Forte Stella, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ed in particolare del sopravvenuto provvedimento in data 14.11.2025 (oggetto della presente impugnativa) con il quale il Comandante della Polizia Municipale del comune di Portoferraio ha negato il permesso di transito in deroga richiesto dalla signora Federica Ederle.

Giustizia amministrativa202503256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze comunali che vietano il transito e la sosta in via della Stella e diniego del permesso di transito e sosta in deroga

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza n. 121 del 18 agosto 2025, con cui era stato vietato il transito a tutti i veicoli nel tratto di via della Stella a fondo in coccio pesto, e l'ordinanza n. 133 del 1° settembre 2025, relativa al divieto di sosta nel tratto compreso tra via della Stella e l'accesso a Forte Stella. Ha dedotto la violazione degli artt. 16 e 42 Cost., dell'art. 832 c.c., dell'art. 7 del d.lgs. 285/1992 e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzione, difetto di adeguatezza, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, contraddittorietà con precedenti atti e mancata comparazione degli interessi. Secondo la ricorrente, i divieti avrebbero compromesso il godimento della propria abitazione, costringendola, in ragione dell'età avanzata, a lasciare l'automobile a oltre un chilometro di distanza e a percorrere una salita impervia. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento del 14 novembre 2025, con cui il Comandante della Polizia Municipale ha negato il permesso di transito in deroga richiesto il 29 ottobre 2025, deducendo carenza, contraddittorietà e perplessità della motivazione, violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice della strada, sul presupposto che quest'ultimo consentirebbe permessi subordinati a condizioni e cautele per determinate categorie di veicoli e persone.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo manifestamente infondate le censure e prescindendo dall'esame delle eccezioni preliminari del Comune, tra cui il difetto di interesse e la violazione del ne bis in idem. Il Collegio ha richiamato la precedente sentenza dello stesso TAR n. 98/2026, relativa alle medesime ordinanze e promossa dal Condominio Forte Stella, non ravvisando ragioni per discostarsene. È stato ritenuto provato che i divieti di accesso e sosta esistevano già da tempo e che le ordinanze non avevano innovato sostanzialmente la possibilità di parcheggiare nell'area interessata. Inoltre, l'amministrazione ha dimostrato che non esistevano parcheggi pubblici in via della Stella e nell'area antistante il Forte, sicché l'eventuale precedente sosta della ricorrente era avvenuta senza autorizzazione. Le ordinanze sono state adottate in applicazione dell'art. 6, comma 4, lett. b) e d), del Codice della strada, che attribuisce all'ente proprietario della strada il potere discrezionale di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione e di vietare o limitare la sosta. Il sindacato giurisdizionale su tali scelte è stato ritenuto limitato ai profili estrinseci della discrezionalità, senza che la ricorrente avesse dimostrato vizi rilevanti. Il TAR ha escluso una compressione del diritto di proprietà o della libertà di circolazione, poiché la ricorrente poteva continuare a raggiungere il Forte Stella tramite la strada parallela di via Forte Stella, utilizzabile anche per arrivare in automobile sino all'ingresso del Forte e parcheggiare nelle vicinanze secondo i limiti temporali applicabili. È stato respinto anche il motivo relativo al diniego di deroga: la deroga prevista dalle ordinanze riguarda mezzi indispensabili e situazioni eccezionali e temporanee, non condizioni soggettive quali l'età, il tipo di automobile o il numero di accessi, fronteggiabili mediante il percorso alternativo. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 3.000 euro, oltre oneri di legge, a favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 4, lett. b), d.lgs. 285/1992

    stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli

    La disposizione attribuisce all'ente proprietario della strada un potere discrezionale di regolamentazione della circolazione e della sosta, sindacabile dal giudice amministrativo limitatamente ai profili estrinseci della discrezionalità.

  • art. 7 d.lgs. 285/1992

    La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla possibilità di accordare permessi subordinati a condizioni e cautele; il TAR ha ritenuto che la deroga prevista dalle ordinanze fosse limitata a casi eccezionali e temporanei e non comprendesse le esigenze soggettive della ricorrente.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il TAR ha ritenuto infondate le censure di carenza e contraddittorietà della motivazione sia delle ordinanze sia del diniego di deroga.

  • artt. 16 e 42 Cost.

    Le dedotte limitazioni alla libertà di circolazione e al diritto di proprietà non sono state ritenute illegittimamente compresse, poiché permaneva un percorso alternativo per raggiungere l'abitazione e non risultava inciso un preesistente diritto a transitare o parcheggiare nell'area.

  • art. 832 c.c.

    Il richiamo al diritto di proprietà non conduce all'annullamento degli atti, non risultando impedito in modo assoluto il godimento dell'immobile né sussistente un diritto proprietario all'accesso veicolare attraverso una specifica strada pubblica.

Massime di principio

  • Le ordinanze con cui l'ente proprietario della strada stabilisce divieti o limitazioni alla circolazione e alla sosta, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. b) e d), del Codice della strada, esprimono discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice limitatamente all'eventuale presenza di vizi estrinseci, quali manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione, difetto di istruttoria o travisamento.
  • La tutela del diritto di proprietà e della libertà di circolazione non comporta il diritto del proprietario di raggiungere l'immobile mediante una determinata strada o di parcheggiare su un'area pubblica, quando l'amministrazione assicuri un percorso alternativo ragionevolmente praticabile e non risulti provata l'esistenza di un pregresso diritto di accesso o di sosta.
  • La precedente tolleranza dell'accesso o della sosta di veicoli in un'area pubblica non determina, di per sé, la costituzione di un diritto a continuare tali comportamenti, soprattutto quando l'amministrazione dimostri che l'accesso e la sosta erano già vietati o comunque privi di autorizzazione.
  • Le deroghe ai divieti di circolazione e sosta previste da un'ordinanza possono essere limitate a mezzi indispensabili e a esigenze eccezionali e temporanee; non sussiste necessariamente un obbligo di deroga per condizioni soggettive dell'interessato, quali l'età, il tipo di automobile o il numero di accessi, quando tali esigenze possano essere soddisfatte mediante un percorso alternativo.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiTrasporti e circolazioneEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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