Cassazione Penale, Sentenza n. 22680/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti, con unico motivo, lamentavano la nullità della notifica, a loro effettuata, della copia della sentenza di appello accompagnata da una traduzione in lingua a loro conosciuta: sostenevano che la notifica dovesse avvenire in luogo diverso rispetto al domicilio eletto presso il difensore. Chiedevano l'annullamento della sentenza che li aveva ritenuti responsabili di due delitti di furto aggravato
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che, prima dell'udienza, è stata depositata la remissione della querela da parte delle persone offese per i due delitti di furto. Avendo la remissione estinto i reati ai sensi dell'art. 152 cod. pen., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato. Non è stato necessario pronunciarsi sulla presunta nullità della notifica. Inoltre, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali sono state poste a carico dei querelati (i condannati). Sentenza emessa il 10/03/2026
Norme richiamate
art. 152 cod. pen.
La remissione della querela da parte della persona offesa determina l'estinzione del reato perseguibile a querela; così i reati per i quali è stata rimessa la querela si estinguono e rendono inefficace la precedente condanna
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per l'attribuzione delle spese processuali: la Corte ha ritenuto che, essendo estinti i reati per remissione di querela, le spese debbano essere poste a carico dei querelati
Massime di principio
- La remissione della querela, se valida e prodotta dalle persone offese, estingue il reato perseguibile a querela di parte e può determinare l'annullamento senza rinvio delle sentenze già emesse sui medesimi fatti
- Quando l'estinzione del reato si verifica prima della decisione di legittimità, la Corte di Cassazione può dichiarare l'annullamento senza rinvio per sopraggiunta estinzione, senza entrare nel merito di eventuali censure processuali (per es. nullità di notifica)
- Le questioni processuali sollevate dai difensori (come vizi di notifica o traduzione) possono diventare irrilevanti se sopraggiunge un evento estintivo del reato; tuttavia è opportuno conservarne prova e tempestività perché possano rilevare qualora la remissione non produca effetti
- In procedimenti con più persone offese o più capi di imputazione, l'estinzione opera rispetto alle singole fattispecie per le quali è stata validamente rimessa la querela; verificare sempre che la remissione riguardi espressamente i fatti oggetto del procedimento
- La remissione della querela estingue la responsabilità penale ma non impedisce, ove previsto, l'eventuale tutela risarcitoria in sede civile (a meno che la remissione o accordi specifici non la escludano)
- La parte che intende valersi della remissione (difesa) dovrebbe depositarla tempestivamente nel fascicolo e segnalarla all'udienza per consentire alla Corte di decidere sulle eventuali conseguenze processuali
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