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Sentenza

Sentenza del 27/04/2022 n. 13123 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava il diniego di compensazione delle perdite delle società consolidate con il reddito minimo della consolidante qualificata come società non operativa ai sensi dell'art. 30 L. 23/12/1994 n. 724; sosteneva che, avendo dichiarato il reddito minimo previsto dall'art. 30, comma 3, la determinazione della tassazione di gruppo (somma algebrica dei redditi) avrebbe dovuto consentire la deducibilità delle perdite delle consolidate anche fino all'azzeramento del reddito del consolidato nazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, quando la società consolidante rientra nella disciplina delle società non operative e ha formalmente rispettato il calcolo del reddito minimo ai sensi dell'art. 30, le perdite delle società consolidate non possono ridurre la base imponibile al di sotto del reddito minimo obbligatorio. Solo le perdite possono compensare la quota di reddito dichiarata eccedente il minimo. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30

    comma 4-bis (nella formulazione originaria introdotta dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223): "oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi... nonchè del reddito determinati ai sensi del presente articolo"

    Stabilisce la presunzione relativa di societa non operativa e il calcolo del reddito minimo (comma 3 con coefficienti patrimoniali); prevede la possibilità di istanza di disapplicazione in presenza di situazioni oggettive/straordinarie. La Corte interpreta la norma come antielusiva: il reddito minimo obbligatorio non può essere ridotto tramite meccanismi di consolidato.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 117 e ss.; art. 118

    Disciplina del consolidato nazionale e della determinazione della tassazione di gruppo mediante somma algebrica dei redditi delle societa; la Corte riconosce tale meccanismo ma lo pone in relazione/limite con la disciplina antielusiva delle societa non operative, escludendo che il consolidato possa eliminare l'effetto del reddito minimo obbligatorio.

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35 (introduzione comma 4-bis art. 30)

    Ha introdotto la facoltà di interpello per la disapplicazione delle disposizioni antielusive in presenza di situazioni oggettive (applicabile all'anno 2006 nella formulazione originaria). La Corte ne ricava che esistono strumenti per contestare la qualifica di societa non operativa, ma fino a prova contraria la presunzione minima resta operante.

  • D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in L. 148/2011)

    Rafforza la disciplina antielusiva (es. aumento aliquota e ampliamento dell'obbligo di reddito minimo alle societa in perdita sistematica), confermando l'intento del legislatore di impedire che meccanismi come il consolidato eludano il regime delle societa non operative.

Massime di principio

  • Se la societa consolidante e soggetta alla disciplina delle societa non operative e ha formalmente calcolato e dichiarato il reddito minimo ai sensi dell'art. 30, le perdite delle societa consolidate non possono ridurre la base imponibile del gruppo al di sotto di quel minimo.
  • Le perdite delle consolidate possono essere compensate solo nella misura in cui colpiscono il reddito dichiarato eccedente il minimo obbligatorio; non e consentito azzerare fiscalmente il debito corrispondente al reddito minimo tramite il consolidato.
  • Il contribuente che ritenga ingiusta l'applicazione della presunzione di societa non operativa può proporre istanza di interpello (art. 30, comma 4-bis) documentando situazioni oggettive e, se del caso, straordinarie che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi o del reddito minimo.
  • Nel pianificare l'uso del consolidato nazionale, verificare in anticipo se la consolidante rientra nella disciplina delle societa non operative e valutare l'impatto delle perdite delle controllate: se si prevede che le perdite annullerebbero il reddito minimo, e probabile contestazione da parte dell'amministrazione.
  • Conservare documentazione probatoria e motivazioni per giustificare ricavi/reddito inferiori ai minimi (o per chiedere la disapplicazione) e valutare alternative operative o societarie per evitare che la disciplina antielusiva faccia venir meno i benefici fiscali sperati.

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