Sentenza n. 629/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del Sindaco che dichiarava inefficaci le ordinanze comunali del 1995 e del 2023 relative alla messa in sicurezza di una cava e dava atto della qualificazione dell'area come cava dismessa senza necessità di interventi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un immobile adiacente alla cava denominata “Rugginelli Fanini”, ha impugnato la nota sindacale e, in parte qua, il Piano Regionale delle Attività Estrattive, chiedendo inoltre l'accertamento dell'obbligo del Comune di eseguire le ordinanze sindacali n. 20/1995 e n. 35/2023 e di attivare la procedura prevista dall'art. 18 della l.r. 71/1997. Ha dedotto eccesso di potere e sviamento, sostenendo che il Comune avrebbe utilizzato erroneamente il censimento delle cave dismesse contenuto nel PRAE per negare l'effettiva situazione di degrado dell'area. Ha inoltre qualificato la nota come annullamento in autotutela delle precedenti ordinanze, deducendo la violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990 per tardività, mancata esplicitazione dell'interesse pubblico, omessa considerazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati e mancata partecipazione procedimentale. Il Comune e la proprietaria dell'area hanno eccepito la natura non provvedimentale della nota, il difetto di legittimazione e di interesse, la tardività dell'impugnazione del PRAE e, per i profili relativi al decoro, al panorama e alla tutela della proprietà privata, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo, ha dubitato della natura provvedimentale della nota sindacale, rilevando che essa non contiene una disposizione innovativa, ma costituisce una mera presa d'atto di una situazione fattuale e giuridica preesistente. In ogni caso, anche ritenendo la nota provvedimentale, il ricorrente era privo ab origine di interesse a ricorrere, poiché la sistemazione e la pulizia dell'area, la recinzione e l'installazione della sbarra di chiusura risultavano già eseguite dalla proprietaria prima della proposizione del ricorso e permanevano al momento della decisione. L'interesse a ottenere l'esecuzione delle ordinanze e la rimozione della situazione di degrado era quindi già soddisfatto. L'impugnazione del PRAE è stata ritenuta comunque tardiva e, oltre che carente di interesse, non poteva essere utilizzata per contestare una situazione già risolta. Quanto alle pretese relative alla tutela della proprietà privata, al panorama e al decoro dell'abitazione, il TAR ha rilevato che esse riguardano diritti soggettivi e rapporti privatistici, eventualmente tutelabili davanti al giudice ordinario, con conseguente inammissibilità per difetto di giurisdizione amministrativa in parte qua. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.
art. 21-nonies l. 241/1990
Invocato dal ricorrente per contestare la pretesa natura di annullamento in autotutela della nota, sotto i profili della tardività, dell'omessa esplicitazione dell'interesse pubblico e della mancata partecipazione; il TAR non ha esaminato tali censure nel merito, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.
art. 18 l.r. Marche 71/1997
Indicato dal ricorrente quale base dell'obbligo comunale di attivare la procedura relativa alla cava; la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'impugnazione di una comunicazione amministrativa è inammissibile quando l'atto non ha contenuto dispositivo o innovativo, ma si limita a prendere atto di una situazione fattuale e giuridica già esistente.
- L'interesse a ricorrere deve sussistere in modo concreto e attuale al momento della proposizione della domanda; manca ab origine quando l'utilità perseguita, consistente nella rimozione di una situazione di degrado e nell'esecuzione di specifici obblighi amministrativi, sia già stata integralmente conseguita prima del ricorso.
- L'impugnazione di uno strumento pianificatorio o programmatorio è tardiva quando è proposta oltre il termine decorrente dalla conoscenza dell'atto e, comunque, non può essere utilmente coltivata in assenza di un interesse concreto e attuale alla sua rimozione.
- Le controversie relative alla tutela del decoro, del panorama e della proprietà privata da ingerenze o comportamenti dannosi, quando non investono l'esercizio di un potere amministrativo, attengono a diritti soggettivi e rapporti privatistici devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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