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Sentenza

Sentenza n. 969/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Venezia n. 476/2025, avente ad oggetto l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con accredito di € 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2020 al 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, docente a tempo determinato, ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Venezia n. 476/2025, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 19 giugno 2025. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, secondo le modalità previste dagli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.p.c.m. 28 novembre 2016 e dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante accredito di € 2.500,00 per il periodo compreso tra gli anni scolastici 2020 e 2025. Poiché l’Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito il titolo giudiziale, la ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione. Il Ministero, benché ritualmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto sussistenti le condizioni per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale ordinario era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione, in conformità all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Nel merito, ha accertato l’inadempimento dell’Amministrazione e ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma di € 2.500,00 determinata nel titolo esecutivo. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti esecutivi e assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’incarico. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della struttura amministrativa debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Richiede, per l’azione di ottemperanza relativa a una sentenza passata in giudicato, la sussistenza dei presupposti processuali indicati dalla norma; il TAR ne ha ritenuto verificata l’applicazione nel caso concreto.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    È stato richiamato quale ulteriore presupposto per procedere all’esecuzione coattiva nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui costituzione e il cui accredito erano già stati ordinati dal giudice civile.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, alle quali l’Amministrazione deve attenersi nell’esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione a una prestazione determinata non viene spontaneamente eseguita, il beneficiario può proporre giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione coattiva del comando giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può fissare all’Amministrazione un termine per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta incaricato di sostituirsi all’Amministrazione nell’esecuzione.
  • Il commissario ad acta individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice non ha diritto a un compenso aggiuntivo per le funzioni commissariali, salvo diversa previsione non risultante dal provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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