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Sentenza

Sentenza n. 1229/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 335/2025, relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 335/2025, passata in giudicato. La sentenza civile aveva accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 1.500,00, oltre interessi. Nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e una successiva diffida, il Ministero non aveva attivato la Carta elettronica né accreditato le somme dovute. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la prescrizione delle modalità di adempimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli esecutivi attuabili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accertato l’inadempimento del Ministero, che non aveva dimostrato l’esecuzione del comando giudiziale, e ha ordinato l’attribuzione al ricorrente della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati, per complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge. L’adempimento deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale persistente inottemperanza, il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente delegato, quale commissario ad acta, con ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione sostitutiva. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 550,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, riconosciuto nel caso concreto dal giudicato civile.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza esecutiva è stato ritenuto presupposto per l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente l’attuazione mediante giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la determinazione e liquidazione, con separato decreto collegiale, del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché siano comprovati il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando l’amministrazione non dimostra di avere dato esecuzione al comando contenuto nel giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente l’adempimento, specificando il contenuto della prestazione dovuta e il termine entro cui essa deve essere eseguita.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato in ragione dell’ufficio ricoperto, autorizzandolo a provvedere in via sostitutiva entro un ulteriore termine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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