Sentenza n. 9833/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO: - della determina AIFA n. 80/2025 del 24 novembre 2025, recante “Procedura pay-back 5% - Anno 2025”, e relativi allegati, ivi inclusa la “Metodologia di calcolo del pay-back 5% 2025”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 277 del 28 novembre 2025, nella parte in cui non include il medicinale OZEMPIC della ricorrente, a base di semaglutide, nelle confezioni AIC n. 046128029 -0,25 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo, cartuccia in vetro in penna preriempita da 1,5 ml (1,34 mg/ml); confezione: 1 penna preriempita + 4 aghi; AIC n. 046128031 - 0,5 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo, cartuccia in vetro in penna eriempita da 1,5 ml (1,34 mg/ml); confezione: 1 penna preriempita + 4 aghi; e AIC n. 046128056 - 1 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo, cartuccia in vetro in penna preriempita da 3 ml (1,34 mg/ml); confezione: 1 penna preriempita + 4 aghi, nell'elenco dei prodotti ammessi al meccanismo del c.d. pay-back 5% di cui all'art. 1, comma 796, lett. g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - delle note in data 22 ottobre 2025 e 13 novembre 2025, trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, con le quali l'AIFA ha opposto diniego alla domanda di adesione al meccanismo del c.d. pay-back 5% presentata dalla ricorrente per il suddetto medicinale OZEMPIC e, per l'effetto, ha impedito alla medesima ricorrente di avvalersi per le confezioni rimborsate e sopra indicate del predetto farmaco della sospensione della riduzione dei prezzi del 5% disposta con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA del 27 settembre 2006, n. 26; - ove occorra, dei comunicati di avvio del procedimento pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA in data 14 ottobre 2025 e 30 ottobre 2025, nella misura in cui dovessero essere interpretati nel senso di legittimare la decisione assunta dall'AIFA nel diniego impugnato; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale a quelli impugnati, nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere al beneficio della sospensione della riduzione dei prezzi del 5% disposta con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA del 27 settembre 2006, n. 26, con applicazione del meccanismo del c.d. pay-back 5%. PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI DA NOVO NORDISK SPA IL 23\2\2026: - della determina AIFA n. 1/2026 del 7 gennaio 2026, recante “Aggiornamento dei prezzi al pubblico, ai sensi del comma 395 , articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativa all’applicazione della riduzione del 5% di cui alla determina 27 settembre 2006”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 6 del 9 gennaio 2026, con la quale è stata ripristinata, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’applicazione della riduzione del 5% del prezzo al pubblico dei medicinali prevista dalla determinazione AIFA del 27 settembre 2006, nei riguardi di tutti i medicinali ad essa assoggettati, inclusi quelli per i quali le “aziende farmaceutiche titolari si erano avvalse della sospensione della riduzione medesima”, ai sensi dell’art. 1, comma 796, lett. g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - ove occorra, dei comunicati pubblicati sul sito istituzionale dell’AIFA in data 31 dicembre 2025 e 8 gennaio 2026, recanti rispettivamente “Legge di Bilancio 2026: abolita la facoltà di sospendere la riduzione di legge del 5%” e “Applicazione della riduzione del 5% - aggiornamento dei prezzi al pubblico”, con i quali è stata annunciata l’adozione della citata determina AIFA n. 1/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione del medicinale OZEMPIC al meccanismo del pay-back 5% e successivi atti AIFA, inclusa la determina di ripristino della riduzione del 5%
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determina AIFA n. 80/2025, nella parte in cui non includeva alcune confezioni del medicinale OZEMPIC nell’elenco dei prodotti ammessi al meccanismo del pay-back 5%, nonché le note con cui AIFA aveva negato la domanda di adesione al beneficio e gli ulteriori atti connessi. Ha inoltre proposto motivi aggiunti contro la determina AIFA n. 1/2026, con cui era stata ripristinata dal 1° gennaio 2026 la riduzione del 5% del prezzo al pubblico dei medicinali precedentemente assoggettati alla misura. La ricorrente aveva chiesto anche l’accertamento del diritto di accedere al beneficio della sospensione della riduzione del 5%. Prima della decisione, tuttavia, ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del giudizio, in considerazione del tempo trascorso e della normativa sopravvenuta, nonché dei relativi effetti anche per il futuro.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione e non vi sono repliche o richieste contrarie, il giudice amministrativo non può decidere il merito d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Nel processo amministrativo vige infatti un principio dispositivo in senso ampio: fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente dispone dell’azione e può provocare una pronuncia di improcedibilità mediante dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura e delle ragioni della decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità nei casi di sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della definizione della controversia.
art. 1, comma 796, lett. g), legge 27 dicembre 2006, n. 296
Indicato quale fondamento normativo del meccanismo del pay-back 5% e della facoltà di sospendere la riduzione del prezzo dei medicinali.
art. 1, comma 395, legge 30 dicembre 2025, n. 199
Richiamato nella determina AIFA n. 1/2026 relativa al ripristino della riduzione del 5% del prezzo al pubblico.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla definizione del giudizio, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, purché non risultino repliche o richieste contrarie delle altre parti.
- Il principio dispositivo in senso ampio attribuisce al ricorrente la disponibilità dell’azione fino al momento della decisione; il giudice non può procedere d’ufficio nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse produce l’improcedibilità tanto del ricorso introduttivo quanto dei motivi aggiunti, quando questi riguardano ulteriori atti della medesima vicenda e la parte rinuncia alla definizione complessiva della controversia.
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