Cassazione Penale, Sentenza n. 12227/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della confisca disposta dal Tribunale ai sensi degli artt. 240 e 240-bis cod. pen.; censura per vizio di motivazione ex art. 606 cod. proc. pen. con specifico rilievo sulla mancata indicazione dell'importo confiscato e sulla mancata valutazione delle prove e delle giustificazioni offerte dall'imputato (sostegno della madre e documentazione dell'appuntamento dal notaio per acquisto immobile) in ordine alla provenienza dei 6.400 euro sequestrati. Si deduce che la confisca non era oggetto dell'accordo di patteggiamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto che la somma di euro 6.400,00 non potesse essere considerata "provento del reato" ai sensi dell'art. 240 cod. pen. (poiché il fatto era mera detenzione) e che, ove si voglia procedere per sproporzione ai sensi dell'art. 240-bis, il Tribunale doveva motivare in modo puntuale il rigetto delle giustificazioni documentate fornite dall'imputato. Per tale motivo la Corte ha annullato con rinvio la parte della sentenza relativa alla confisca dei 6.400 euro, disponendo che il Tribunale di Milano riesamini specificamente le allegazioni difensive e valuti se sussista sproporzione o provenienza non giustificata. Per il resto la sentenza di patteggiamento (pena, multa e le altre statuizioni) è stata confermata nella parte non oggetto di annullamento.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento: qui rilevante per il rito adottato; la Corte distingue i limiti della motivazione sintetica del rito rispetto all'obbligo di motivare la confisca.
art. 240 cod. pen.
Confisca per profitto del reato: la Corte afferma che non è applicabile alla mera detenzione di stupefacenti, mancando il nesso necessario tra denaro e reato di detenzione.
art. 240-bis cod. pen.
Confisca per sproporzione (provento o valori ingiustificati): la norma può trovare applicazione per i reati di cui al d.P.R. n. 309/90 ma impone al giudice motivazione specifica riguardo l'incompatibilità tra patrimonio/reddito e disponibilità di denaro.
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Rinvio alla disciplina sulla droga: rende applicabile in materia di stupefacenti le disposizioni sulla confisca per sproporzione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Limiti di sindacato in Cassazione per vizio di motivazione: adottati dal ricorrente per impugnare la mancata valutazione delle giustificazioni sulla provenienza del denaro.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Regola i limiti di impugnazione delle sentenze di patteggiamento quando siano applicate misure di sicurezza; qui la Corte sottolinea che, non essendo la confisca parte dell'accordo, valgono le ordinarie doglianze di motivazione.
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. nella legge 7 agosto 1992, n. 356) / richiamo alla disciplina oggi in art. 240-bis cod. pen.
Norma di riferimento storica per la confisca per sproporzione ora ricondotta all'art. 240-bis; la Corte richiede motivazione puntuale quando si applica tale misura nell'ambito del patteggiamento.
Massime di principio
- La mera detenzione di stupefacenti non giustifica automaticamente la confisca del denaro come "provento del reato" ai sensi dell'art. 240 cod. pen.: per qualificare il denaro come profitto occorre il nesso con attività produttiva di ricavo (es. spaccio).
- La confisca per sproporzione (art. 240-bis) è applicabile ai reati in materia di stupefacenti, ma impone al giudice una motivazione specifica che confronti patrimonio/reddito e giustificazioni dell'imputato; non è sufficiente una formula generica sulla "incompatibilità".
- Nel patteggiamento la motivazione può essere sintetica, ma non quando si dispone la confisca: il giudice deve esaminare e confutare in modo puntuale le allegazioni e le prove documentali del difensore riguardo la provenienza del denaro.
- Se la confisca non è oggetto dell'accordo tra le parti, il ricorso per cassazione può contestarne la motivazione nei termini ordinari di cui all'art. 606 cod. proc. pen.; dunque il ricorrente ha più ampia possibilità di impugnazione.
- Il giudice che intende procedere alla confisca su base di sproporzione ha l'onere di spiegare perché le giustificazioni addotte (es. prestito familiare, documentazione di rogito, busta paga) sono ritenute inattendibili o insufficienti.
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