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Sentenza

Sentenza del 06/03/2017 n. 328 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Avviso diaccertamento - basato su scambio di informazioni tra amministrazionifinanziarie - lista Falciani - utilizzabilità - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, ai fini IRPEF e IRAP, fondato sui dati della cosiddetta Lista Falciani, trasmessi dall'amministrazione fiscale francese a quella italiana. L'Ufficio aveva ritenuto riconducibili al contribuente quattro IBAN collegati a una posizione HSBC di Ginevra, non dichiarati nel quadro RW, applicando la presunzione di cui all'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009 e determinando maggiori imposte, interessi e sanzioni. Il contribuente ha contestato l'utilizzabilità della Lista Falciani, l'insufficienza della prova circa la titolarità dei conti, l'attendibilità delle risultanze bancarie, l'applicazione retroattiva della presunzione e del raddoppio dei termini, nonché la rilevanza delle somme ai fini IRAP e IVA e la legittimità delle sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittimamente trasmessi e utilizzabili nel processo tributario i dati della Lista Falciani, richiamando anche le ordinanze della Corte di Cassazione n. 8605/2015 e n. 9760/2015. La posizione bancaria è stata considerata riferibile al contribuente perché la fiche riportava suoi dati personali, il suo recapito telefonico, il suo indirizzo e la moglie quale mandataria; il contribuente non ha fornito una prova contraria sufficiente. Le dichiarazioni della banca HSBC sono state ritenute ammissibili ma ambigue e inidonee a superare l'accertamento. È stata inoltre ritenuta applicabile la presunzione dell'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009, trattandosi di annualità ancora accertabile all'entrata in vigore della norma, nonché legittima la presunzione di fruttuosità prevista dall'art. 6 del d.l. n. 167/1990. Confermate anche le riprese ai fini IRAP e IVA e le sanzioni. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in 6.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 2, del decreto-legge n. 78/2009

    Gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in paesi a fiscalità privilegiata in violazione degli obblighi di dichiarazione si presumono costituiti mediante redditi sottratti a tassazione, salva la prova contraria del contribuente.

    La norma è stata applicata al caso concreto perché l'annualità accertata era ancora soggetta ad accertamento alla data di entrata in vigore del decreto. La Commissione l'ha considerata applicabile senza ravvisare un'illegittima retroattività.

  • Art. 12, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78/2009

    Il contribuente ne ha contestato l'applicazione retroattiva con riferimento al raddoppio dei termini di accertamento, ma la contestazione è stata respinta nel quadro della conferma della pretesa fiscale.

  • Art. 6 del decreto-legge n. 167/1990

    Sulle somme di denaro costituite all'estero maturano interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

    È stata ritenuta legittima la presunzione di fruttuosità delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, con conseguente imputazione degli interessi presunti.

  • Art. 27 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia

    Il contribuente ha sostenuto che lo scambio informativo fosse illegittimo perché le informazioni non sarebbero state acquisibili secondo la normativa francese. L'eccezione è stata respinta: la documentazione è stata considerata legittimamente trasmessa e utilizzabile dall'amministrazione italiana.

  • Direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977

    È stata richiamata dall'Ufficio quale base dello scambio internazionale di informazioni tra amministrazioni finanziarie, ritenuto idoneo a rendere utilizzabili i dati trasmessi.

  • Art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997

    È stato richiamato per sostenere la legittimità delle sanzioni irrogate; la Commissione ha escluso la presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa.

  • Ordinanze della Corte di Cassazione n. 8605 del 28 aprile 2015 e n. 9760 del 13 maggio 2015

    Sono state richiamate come precedenti favorevoli all'utilizzabilità fiscale dei dati contenuti nella Lista Falciani.

Massime di principio

  • I dati bancari esteri provenienti da uno scambio informativo ufficiale tra amministrazioni finanziarie possono essere utilizzati nell'accertamento e nel processo tributario, anche se originariamente acquisiti da un privato in modo illecito, quando risultano legittimamente trasmessi dall'autorità estera.
  • La presenza di una fiche o scheda bancaria non è necessariamente decisiva da sola, ma può costituire una prova sufficiente se corroborata da elementi identificativi convergenti, come recapiti, indirizzo, titolarità formale e deleghe sul conto.
  • Le dichiarazioni rilasciate successivamente dalla banca possono essere valutate come elementi indiziari, ma devono essere chiare, coerenti e specificamente riferite ai conti contestati per superare le risultanze dell'accertamento.
  • In presenza di attività finanziarie estere non dichiarate, il contribuente deve fornire una prova contraria concreta circa la non titolarità, la diversa imputazione o l'irrilevanza fiscale delle somme; mere contestazioni generiche o documenti ambigui possono non essere sufficienti.
  • La presunzione secondo cui le attività finanziarie estere non dichiarate derivano da redditi sottratti a tassazione può operare per annualità ancora accertabili all'entrata in vigore della norma, secondo l'interpretazione adottata dalla giurisprudenza richiamata.
  • La disponibilità finanziaria estera può comportare anche la presunzione di produzione di interessi e riflettersi, ove ne ricorrano i presupposti, sulle ulteriori imposte e sulle sanzioni.
  • Per contestare efficacemente un accertamento basato su dati bancari internazionali occorre verificare puntualmente la riferibilità soggettiva di ogni conto, la completezza dei saldi, la correttezza temporale dei dati e l'eventuale produzione di documentazione bancaria primaria e non contraddittoria.

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