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Sentenza

Sentenza n. 15367/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di cittadinanza;

Giustizia amministrativa202606125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio sull'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentata il 25 ottobre 2023

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto il ricorso per accertare l’illegittimità del silenzio serbato dai Ministeri sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Ha dedotto la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento entro il termine biennale. I Ministeri hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia sulla cittadinanza iure sanguinis appartiene al giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il rito speciale sul silenzio presupponga la giurisdizione amministrativa sulla situazione sostanziale e non la fondi. Il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, ai sensi dell’art. 1 l. 91/1992, attiene a un diritto soggettivo: l’acquisto per nascita non è una concessione discrezionale, e gli atti degli organi competenti hanno natura dichiarativa, non costitutiva. La controversia spetta pertanto al giudice ordinario, dinanzi al quale il ricorso può essere riproposto secondo le modalità e nei termini dell’art. 11 c.p.a. Spese compensate per la particolarità della questione.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    con la procedura ex artt. 31 e 117 c.p.a. sono tutelabili unicamente controversie relative alla mancata adozione di un provvedimento espresso richiesto dall'ordinamento per la regolazione di interessi che rientrino in una materia devoluta alla giurisdizione del plesso amministrativo

    Il rito sul silenzio è utilizzabile solo quando la materia sostanziale rientra nella giurisdizione amministrativa; non attribuisce una giurisdizione che altrimenti manca.

  • art. 1 l. 91/1992

    nel sistema delineato dalla l. n. 91/1992 le ipotesi di acquisto iure sanguinis in virtù della nascita da cittadini italiani non integrano una concessione demandata al potere discrezionale dell'amministrazione, ma costituiscono un vero e proprio diritto soggettivo relativamente al quale gli organi competenti possono assumere solo atti a carattere dichiarativo e non costitutivo, una volta riscontrata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge

    La cittadinanza iure sanguinis costituisce un diritto soggettivo quando ricorrono i presupposti di legge; l’amministrazione svolge un’attività dichiarativa, non esercita un potere concessorio discrezionale, e la controversia appartiene al giudice ordinario.

  • art. 11 c.p.a.

    dinanzi al quale il ricorso potrà essere riproposto con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 11 c.p.a.

Massime di principio

  • Il rito speciale contro il silenzio previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. presuppone che la controversia sostanziale appartenga alla giurisdizione amministrativa: non è esperibile quando l’amministrazione non è chiamata a esercitare un potere autoritativo su una posizione di interesse legittimo.
  • La controversia sul riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis riguarda un diritto soggettivo, poiché l’acquisto per nascita da cittadini italiani non costituisce una concessione discrezionale e gli atti amministrativi di verifica dei presupposti hanno natura dichiarativa, non costitutiva; la giurisdizione spetta quindi al giudice ordinario.
  • Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario con le modalità e nei termini stabiliti dall’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSilenzio della pubblica amministrazione

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