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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37922/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento per IRPEF e addizionali regionale e comunale relative all'anno d'imposta 2008, ritenendo che egli avesse percepito maggiori utili in qualità di socio di una società. La CTR aveva rigettato gli appelli delle parti e, nel rideterminare il reddito da partecipazione del socio, aveva assunto come base il reddito imponibile accertato in capo alla società, pari a euro 115.358,00. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 44 del d.P.R. 917/1986 e degli artt. 38 e 41 del d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente omesso di considerare anche la perdita di esercizio dichiarata dalla società, pari a euro 157.694,00, con conseguente errata quantificazione dei maggiori ricavi complessivi della società e del reddito imputabile al socio. A sostegno della tesi, la ricorrente invocava anche un preteso giudicato formatosi su una sentenza resa nei confronti della società, ma senza trascriverne il contenuto né dimostrare l'intervenuto passaggio in giudicato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente inammissibile. Ha richiamato i principi secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base sociale, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società può fondare la presunzione di distribuzione ai soci anche se l'accertamento non è definitivo, e può essere desunto anche da una sentenza non ancora passata in giudicato resa nei confronti della società. Tuttavia, ha rilevato che la ricorrente aveva dedotto l'esistenza di un giudicato esterno senza riprodurre nel ricorso il testo integrale della sentenza asseritamente passata in giudicato e senza fornire prova del definitivo consolidamento di quel giudicato. Tale omissione ha impedito il controllo sulla decisività della deduzione, rendendo il motivo inammissibile. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 44 d.P.R. 917/1986

    richiamato quale norma sulla qualificazione del reddito da partecipazione imputato al socio di società, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza sul giudicato esterno.

  • artt. 38 e 41 d.P.R. 600/1973

    invocati per contestare la ricostruzione del maggior reddito e dei ricavi societari, senza che la Corte entrasse nel merito per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, utilizzata come base formale della censura.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale, con contraddittorio regolarmente instaurato sulla proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ritenuto non applicabile in quanto la parte soccombente era una amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base sociale, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società può costituire presupposto della presunzione di distribuzione ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, anche se l'accertamento societario non è definitivo.
  • La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci può fondarsi anche su una sentenza resa nei confronti della società non ancora passata in giudicato, purché l'accertamento dei profitti non contabilizzati sia validamente dimostrato.
  • Chi deduce in cassazione l'esistenza di un giudicato esterno deve riprodurre integralmente nel ricorso il testo della sentenza invocata e deve indicare/provare il definitivo passaggio in giudicato; il semplice richiamo a stralci motivazionali non è sufficiente.
  • L'omessa trascrizione del contenuto della decisione asseritamente coperta da giudicato e la mancata prova del suo consolidamento impediscono il controllo di legittimità e determinano l'inammissibilità del motivo.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente soccombente è condannata alle spese, mentre il raddoppio del contributo unificato non opera per l'amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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