Sentenza n. 879/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione della sentenza N. 20/2025 pubblicata i 20/01/2025 - RG n. 667/2024, del Tribunale di Fermo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero e delle articolazioni scolastiche territoriali a una sentenza del giudice del lavoro, regolarmente notificata e divenuta irrevocabile, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e disposto il pagamento delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati. Il ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, attribuendogli 120 giorni dall'investitura e il potere di adottare gli atti necessari all'esecuzione, anche tramite funzionario delegato e con il coinvolgimento delle strutture organizzative competenti. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione posta a fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudice del lavoro nel titolo oggetto di ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso per l'esecuzione del titolo nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Richiamato, unitamente all'art. 93 c.p.c., per la distrazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti della pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosca somme dovute da una pubblica amministrazione integra inottemperanza e comporta l'obbligo dell'amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, salvo le somme già corrisposte.
- Quando l'amministrazione si costituisce solo formalmente e non contesta la spettanza o l'azionabilità della pretesa esecutiva, il giudice può accertare l'inottemperanza sulla base del giudicato e della mancata esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a subentrare in caso di ulteriore inerzia, definendone termini e poteri esecutivi.
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