Cassazione Penale, Sentenza n. 43390/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza del ricorrente avverso l'ordinanza di sequestro conservativo dell'8/11/2022 (tutti i crediti, beni mobili e immobili del ricorrente) in favore della parte civile. Il ricorrente deduce violazione di norme processuali (art. 606 c.p.p., comma 1 lett. c) richiamando gli artt. 324, 568, 591 c.p.p.) sostenendo che il tribunale del riesame ha erroneamente ritenuto insussistente l'interesse ad impugnare, imponendo che il sequestro fosse già stato eseguito e ponendo a carico del ricorrente l'onere di allegare gli atti comprovanti l'esecuzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato il principio secondo cui l'interesse ad impugnare un provvedimento cautelare reale può sussistere anche prima della concreta esecuzione del vincolo e che non v'è norma che imponga di attendere l'apposizione materiale del vincolo per proporre impugnazione. Ha riconosciuto però che, in ipotesi specifiche (es. sequestro preventivo a struttura mista o quando il ricorrente non è titolare del bene), può essere necessario allegare la relazione con il bene e l'avvenuta esecuzione. In applicazione di tali principi, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma invocata come titolo di ricorso per cassazione; la Corte valuta la dedotta inosservanza di norme di diritto come motivo di cassazione.
art. 324 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso; attiene alle misure cautelari e agli atti relativi al giudizio sulle misure.
art. 568 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali di riferimento; concerne i mezzi di impugnazione in materia penale.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato come norma processuale pertinente all'impugnazione, nella ricostruzione delle garanzie processuali.
art. 322 cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza e nella motivazione: disciplina la richiesta di riesame del titolo cautelare e la legittimazione a proporla, con rilievi sulla necessità della sussistenza dell'interesse concreto alla restituzione del bene.
art. 317 cod. proc. pen.
Richiamato nella motivazione per chiarire che i richiami al codice di procedura civile riguardano le modalità esecutive e non determinano decadenze dell'efficacia del provvedimento penale; la perenzione del sequestro è regolata diversamente.
art. 675 cod. proc. civ.
Richiamato per spiegare che il mancato rispetto del termine perentorio di 30 giorni per l'esecuzione del sequestro conservativo non determina la decadenza del provvedimento emesso dal G.I.P.
art. 669-terdecies cod. proc. civ.
Citato per analogia: nel processo civile non è richiesta l'esecuzione del provvedimento per proporre reclamo avverso sequestro conservativo, a supporto della tesi che l'impugnazione possa essere proposta anche prima dell'esecuzione.
art. 23 d.l. 28/10/2020, n.137 (conv. L. 18/12/2020, n.176)
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale alla Corte; non incide sul merito ma sulla modalità di svolgimento del giudizio.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare un provvedimento cautelare reale (es. sequestro conservativo) può sussistere anche prima della concreta esecuzione materiale del vincolo: non è sempre necessario attendere l'apposizione del vincolo per proporre impugnazione.
- L'impugnazione è ammissibile solo se sussiste un interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere un pregiudizio processuale o patrimoniale; non è ammessa un'impugnazione mirata solo alla verifica teorica della legittimità del provvedimento senza conseguenze pratiche.
- Quando il ricorrente non è il titolare del bene sottoposto a sequestro (p.es. mero committente), occorre che il ricorrente indichi e allegi le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che dimostrano la sua relazione con il bene, pena l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Nei casi di sequestro a struttura mista (tipico in materia tributaria, con sequestro diretto e/o per equivalente) è necessario specificare l'avvenuta esecuzione, i beni oggetto del sequestro, la relazione fra bene e ricorrente e la natura dell'ablazione (diretta o per equivalente), perché le diverse modalità richiedono presupposti diversi.
- La mancata esecuzione entro termini tecnici (es. 30 giorni per il sequestro conservativo civile) non elimina automaticamente l'efficacia del provvedimento penale: la disciplina della perenzione è autonoma e non giustifica, di per sé, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta prima dell'esecuzione.
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