Ordinanza n. 83/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento, emesso dalla Questura di Grosseto, in data 06.12.2025, notificato a mani dell’interessato in data 18.12.2025, con il quale veniva revocato ab origine il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, già carta di soggiorno n. -OMISSIS-, a seguito della domanda di aggiornamento presentata dal ricorrente per l'inserimento dei figli (giusta nulla-osta per ricongiungimento familiare); - e per la totale riforma di detto provvedimento emesso dalla Questura di Grosseto, con conseguente accoglimento dell’istanza di rilascio del titolo e l’annullamento di tutti gli atti ad esso preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e derivati, in quanto lesivi dell’interesse del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca ab origine del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e conseguente rigetto della domanda di aggiornamento per l’inserimento dei figli
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Grosseto del 6 dicembre 2025, notificato il 18 dicembre 2025, con cui è stato revocato ab origine il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo già rilasciato e, conseguentemente, è stata respinta la richiesta di aggiornamento del titolo per l’inserimento dei figli, presentata a seguito del nulla-osta al ricongiungimento familiare. Ha chiesto l’annullamento dell’atto, previa sospensione cautelare della sua efficacia, nonché l’accoglimento dell’istanza di rilascio del titolo e l’annullamento degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti né le specifiche censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.
La decisione
Il TAR ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi, l’interesse del ricorrente alla sospensione dell’atto impugnato e ha accolto la domanda cautelare, sospendendo il provvedimento della Questura. L’ordinanza non contiene una valutazione analitica del fumus boni iuris né una specifica esposizione del periculum in mora, limitandosi a motivare la misura mediante il bilanciamento degli interessi. La decisione sul merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 22 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo può sospendere l’efficacia dell’atto impugnato quando, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, risulti prevalente l’interesse del ricorrente alla sospensione, ferma restando la decisione definitiva sul merito.
- La sospensione cautelare dell’atto impugnato non definisce il giudizio di annullamento, che deve essere trattato in una successiva udienza di merito.
- La revoca di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e il conseguente rigetto della domanda di aggiornamento del titolo possono essere oggetto di tutela cautelare mediante sospensione dell’atto, quando il bilanciamento degli interessi deponga in favore del titolare del permesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 388/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 80/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 81/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 80/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 81/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 82/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →