Cassazione Penale, Sentenza n. 39825/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per più fatti di incendio boschivo e per atti idonei a cagionare incendio (art. 423 bis e artt. 56, 423 bis c.p.), deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. La difesa sosteneva che, nonostante la pluralità di inneschi avvenuti nell'arco di circa 30 minuti su una distanza contenuta di poche centinaia di metri, la condotta doveva essere qualificata come una unica azione unitariamente finalizzata a provocare un unico incendio, e quindi non come più reati collegati dalla continuazione. Si rilevava che i terreni non erano evidentemente distinti al punto da poter attribuire all'agente la conoscenza della loro diversa titolarità e che la pluralità degli inneschi era strumentale a garantire la propagazione delle fiamme.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la qualificazione operata dai giudici di merito secondo cui i numerosi inneschi hanno cagionato distinti incendi o erano idonei a determinarli, sviluppatisi in punti diversi e non contigui, con propagazione di fiamme per parecchi metri quadri in luoghi separati e con conseguente messa in pericolo della pubblica incolumità e danno a differenti proprietari. Per tali ragioni le condotte sono state ritenute multiple azioni tipiche, corrispondenti a più eventi penalmente rilevanti, e non una singola azione frazionata. Di conseguenza il ricorso e stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 423-bis cod. pen.
Definisce l'incendio boschivo come fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi; è un reato di evento collegato al pericolo per la pubblica incolumità derivante da un fuoco di vaste proporzioni.
art. 423 cod. pen.
Il reato di incendio richiede un evento consistente nella diffusione di fiamme con potenza distruttrice tale da porre in pericolo l'incolumità di persone; distinto dall'art. 423-bis per l'oggetto, ma analoghi criteri di valutazione dell'evento.
art. 56 cod. pen.
Richiamato nei capi per le condotte idonee a cagionare incendio (tentativo o condotte preparatorie idonee); nella motivazione emerge che anche gli inneschi che non sfociarono in incendi concreti erano tuttavia idonei e diretti a determinare fiamme di vaste proporzioni.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 7332 del 28/01/2008 Rv. 239161; Sez. 1, n. 41927 del 25/11/2015 dep. 2016 Rv. 268099; Sez. 1, n. 14263 del 23/02/2017 Rv. 269842; Sez. 4, n. 46402 del 14/12/2021 Rv. 282701
La giurisprudenza richiede che l'incendio abbia natura di evento con capacità di diffusione e pericolosità per la pubblica incolumità; i precedenti sono usati per precisare concetti di incendi boschivi e di evento distruttivo e per giustificare la distinzione tra più eventi se le fiamme si sviluppano separatamente e in modo non contiguo.
Massime di principio
- La qualificazione tra una unica azione e più azioni non dipende solo dall'intenzione unitaria del soggetto o dalla contiguità temporale, ma soprattutto dagli effetti prodotti: se i singoli atti causano eventi distinti (es. incendi separati, non contigui, con danni e pericoli autonomi) costituiscono più reati anche se compiuti in un unico disegno criminoso.
- La vicinanza spaziale e temporale tra inneschi, da sola, non è sufficiente a trasformare molteplici atti tipici in una sola azione ai fini penali; occorre valutare se gli effetti si siano fusi in un unico evento o siano rimasti autonomi.
- La circostanza che i terreni appartengano a proprietari diversi non esclude, di per sé, la possibilità di qualificare la condotta come unica azione, ma neppure la rende determinante: conta se le fiamme si sono propagate in aree separate creando pericolo e danno distinti.
- Nel formulare una difesa basata sulla tesi dell'unicità dell'azione è essenziale dimostrare materialmente e processualmente che gli inneschi hanno determinato un unico incendio continuo e non eventi separati (perizie, rilievi sulle aree incendiate, misura della contiguità delle aree colpite).
- Per l'accertamento della continuazione o dell'unicità dell'azione è decisivo il criterio dell'evento e della sua autonomia rispetto ai singoli atti: più atti tipici che producono più eventi tipici mantengono la loro individualità penale.
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