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Ordinanza

Ordinanza n. 2576/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto della Prefettura di Roma di inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202603863

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto della Prefettura di Roma che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana. Dal testo dell'ordinanza non emergono gli specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né le ragioni poste dalla Prefettura a fondamento dell'inammissibilità.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, ma non ha accolto né respinto nel merito la domanda cautelare. Ha ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi fissato l'udienza pubblica del 15 luglio 2026 per la trattazione nel merito, rinviando la regolazione delle spese alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ritenuto che le esigenze cautelari della parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito

    Il giudice può evitare di pronunciarsi sulla misura cautelare e disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito quando tale soluzione è ritenuta idonea a tutelare le esigenze cautelari.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della disciplina delle misure cautelari collegiali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio, il giudice amministrativo può disporre, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la sollecita fissazione dell'udienza di merito senza concedere né negare espressamente la misura cautelare richiesta.
  • L'ordinanza che dispone la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. ha natura interlocutoria e non definisce la fondatezza dei motivi di ricorso né la legittimità dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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