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Ordinanza

Ordinanza n. 1125/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto -OMISSIS- cc di prot. cc datato 19.11.2025 del COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Giustizia amministrativa202600910

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 19 novembre 2025, relativo alla valutazione dei titoli sportivi nell'ambito della procedura concorsuale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri adottato nell'ambito di una procedura concorsuale, contestando la definizione e l'applicazione dei criteri di valutazione dei titoli sportivi. In particolare, la controversia riguardava la possibilità per la Commissione, nella prima riunione del 30 ottobre 2025, di specificare i criteri del bando mediante il rinvio all'art. 960, comma 2, d.P.R. 90/2010, anche con il supporto tecnico della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, nonché l'attribuzione dei punteggi relativi alla Coppa europea EJU cadetti. Il ricorrente contestava, in sostanza, la riconducibilità di tale competizione alla categoria del "vincitore coppa europea" e la griglia dei punteggi applicata ai diversi piazzamenti, nonché la possibile conoscenza anticipata da parte della Commissione dei titoli sportivi dei candidati. Il Collegio ha esaminato la domanda nella fase cautelare alla luce dell'art. 55 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In una prima valutazione sommaria, ha ritenuto non censurabile la condotta della Commissione, che aveva specificato i criteri del bando nella prima riunione senza conoscere i curricula e i titoli sportivi dei candidati che avevano superato le prove fisiche e attitudinali. La conoscenza dei soli nominativi è stata considerata inevitabile e funzionale alla verifica delle incompatibilità dei commissari prevista dal bando. Il Collegio ha inoltre ritenuto che l'elenco dell'art. 960, comma 2, d.P.R. 90/2010 non fosse autosufficiente né tassativo, poiché non contempla tutte le competizioni delle diverse discipline sportive e, per alcune gare, non determina puntualmente i punteggi dei singoli piazzamenti; la disposizione contiene inoltre categorie residuali e indeterminate che necessitano di specificazione. Tale esigenza risultava particolarmente evidente per il judo, nel quale non esiste un'unica Coppa europea assoluta, ma distinti circuiti per Senior, Junior e Cadetti. È stata quindi ritenuta ragionevole la richiesta di supporto tecnico alla Federazione di settore e la successiva riconduzione della Coppa europea EJU cadetti alla categoria del "vincitore coppa europea", con attribuzione di 12 punti. Anche la griglia elaborata dalla Commissione per i diversi piazzamenti è stata ricondotta a una valutazione tecnico-discrezionale non manifestamente illogica. Il punteggio assegnato al controinteressato, pari a 19 punti per un secondo posto e due terzi posti, e quello assegnato al ricorrente, pari a 4 punti per un quinto posto, sono stati ritenuti coerenti con la griglia approvata. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra tutte le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 960, comma 2, d.P.R. 90/2010

    La disposizione individua categorie e criteri generali per la valutazione dei titoli sportivi, ma non è autosufficiente né tassativa; può pertanto essere specificata dalla Commissione mediante criteri tecnici coerenti con le diverse discipline sportive e con il rilievo delle competizioni.

  • art. 6, comma 2, del bando di concorso

    Scaduto il termine per la presentazione delle domande, i componenti della commissione esaminatrice prenderanno visione dell’elenco dei partecipanti al concorso e sottoscriveranno la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati dell’elenco, ai sensi degli articoli 51 del codice di procedura civile.

    La conoscenza dei nominativi dei candidati da parte dei commissari, limitata alla verifica delle incompatibilità, è compatibile con la regolare formazione dei criteri di valutazione quando la Commissione non conosca ancora i curricula e i titoli sportivi dei candidati.

  • art. 51 c.p.c.

    È richiamato dal bando quale parametro per la verifica delle situazioni di incompatibilità tra componenti della Commissione e candidati.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare; il Collegio ha effettuato una valutazione sommaria della non manifesta illegittimità degli atti contestati e ha respinto la sospensione.

Massime di principio

  • Quando una disposizione normativa o la lex specialis individua solo categorie generali di titoli sportivi e non contempla tutte le competizioni delle diverse discipline, la Commissione di concorso può specificare i criteri di valutazione, purché operi prima di conoscere i titoli dei candidati e mediante parametri coerenti con il rilievo agonistico delle competizioni.
  • La conoscenza dei soli nominativi dei candidati da parte dei commissari, necessaria per verificare le incompatibilità, non determina di per sé un'invalidità dei criteri di valutazione se la Commissione non conosce ancora i curricula e i titoli sportivi individuali.
  • Il ricorso al supporto tecnico della federazione sportiva di riferimento è ragionevole quando le denominazioni delle competizioni utilizzate nella disciplina non coincidono con quelle previste dalla disposizione normativa, purché la Commissione conservi la titolarità della valutazione e motivi la riconduzione delle gare alle categorie normative.
  • La determinazione dei punteggi relativi ai diversi piazzamenti nell'ambito di competizioni sportive rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione di concorso ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento.
  • Nella fase cautelare, la sospensione dell'atto può essere negata quando, a una prima valutazione sommaria, i criteri adottati dalla Commissione e l'attribuzione dei punteggi non risultino manifestamente illegittimi.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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