Cassazione Penale, Sentenza n. 14266/2022 del 13/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Per Alessandro Serafini: si deduceva violazione di legge per presunta applicazione retroattiva (aumento) della disciplina sanzionatoria introdotta dalla L. 36/2019 al delitto di rapina, per fatti anteriori al 18/05/2019 (eccezione di violazione degli artt. 2 e 628 c.p., principi costituzionali e CEDU). Per Walter Costantini: primo motivo di impugnazione basato su doglianze di vizio motivazionale e insufficienza/errata valutazione delle prove in relazione alla responsabilità per la rapina aggravata; secondo motivo volto a contestare il mancato esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n.1 c.p. e il mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 116, comma 2 c.p.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Serafini la Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato: dalla motivazione di merito non risultava l'applicazione della nuova misura minima prevista dalla L. 36/2019 a fatti anteriori, e la pena inflitta (5 anni per la rapina, con applicazione della diminuente) rientrava nella cornice normativa vigente al momento del fatto (4-10 anni). Per Costantini il ricorso è inammissibile poiché il primo motivo era generico e difettoso nella specificazione della norma e delle censure consentite in cassazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), mentre il secondo motivo introduceva questioni non sollevate in appello e quindi inammissibili per violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 cod. pen.
Ricorrente invocava principio di legalità e divieto di applicazione di norme più favorevoli o peggiori retroattive; la Corte ha ritenuto che non vi fosse applicazione retroattiva della L. 36/2019 ai fatti commessi.
art. 628 cod. pen.
Norma che disciplina il delitto di rapina e il relativo quadro sanzionatorio; la Corte ha confermato che la pena applicata rientrava nella previsione normativa vigente al momento del fatto.
Legge 36/2019
Riforma richiamata dal ricorrente per contestare un peggioramento sanzionatorio retroattivo; la Corte ha escluso che la nuova formulazione sia stata applicata ai fatti anteriori al 18/05/2019.
art. 13, comma 2 Cost.
Richiamato dal ricorrente su profili di garanzia personale; non risultano elementi dalla decisione che la Corte abbia ritenuto violato tale principio.
art. 25, comma 2 Cost.
Invocato in relazione al principio di legalità e di non imputabilità retroattiva di pene più gravi; la Corte ha ritenuto irrilevante per la fattispecie concreta dato che non è stata applicata la nuova disciplina.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle garanzie penali; dalla motivazione non emerge violazione di tale norma.
art. 7 CEDU
Richiamato con riferimento al divieto di pene più gravi per fatti commessi precedentemente; la Corte ha escluso la violazione perché non è stata applicata la disciplina più severa.
art. 89 cod. pen.
Norma sulla diminuzione della pena per circostanze specifiche; i giudici di merito hanno applicato una diminuente stimata equivalente all'aggravante contestata nella determinazione della pena.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato le valutazioni ex art. 133 (comprese la gravità delle lesioni) per ritenere la pena conforme a giustizia.
art. 116, comma 2 cod. pen.
Prevede una diminuzione della pena per talune condizioni; Costantini lamentava il mancato riconoscimento di tale diminuente, ma la questione è stata ritenuta inammissibile per non essere stata adeguatamente dedotta in sede di appello.
art. 628, comma 3, n.1 cod. pen.
Circostanza aggravante contestata da Costantini la cui esclusione è stata domandata ma la relativa censura è stata ritenuta inammissibile o non adeguatamente sollevata.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Limiti delle censure in Cassazione sulla motivazione: consentite solo per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà; la Corte ha dichiarato inammissibili le censure generiche e persuasive sollevate da Costantini.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità di censure non dedotte in grado di appello; la Corte ha escluso il secondo motivo di Costantini per mancata deduzione in appello.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato come norma procedurale in ordine alle forme di esame del ricorso (contestuale alla trattazione d'udienza in cassazione nei termini emergenti dal d.l.).
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza richiamata in tema di valutazione dei profili di colpa per l'applicazione della sanzione pecuniaria accessoria; utilizzata per motivare la condanna alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Cassazione non ammette censure generiche sulla motivazione: in sede di ricorso devono essere evidenziati vizi specifici (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà) per essere rilevanti ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p.
- Le modifiche legislative che peggiorano il trattamento sanzionatorio (o ne modificano i minimi) non devono essere applicate retroattivamente: se la motivazione di merito non mostra applicazione della nuova disciplina a fatti anteriori, il richiamo alla retroattività è infondato.
- Questioni di diritto non sollevate nei precedenti gradi di giudizio (appello) sono in linea di principio inammissibili in Cassazione per divieto di novità, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
- La determinazione della pena deve risultare conforme ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; la Corte verifica se la motivazione di merito abbia esposto ragioni adeguate per ritenere la sanzione commisurata alla gravità del fatto e alle circostanze.
- Ricorsi manifestamente infondati o formulati con colpevole negligenza possono comportare, oltre al rigetto, l'imposizione di spese e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende) a carico del ricorrente.
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