Sentenza del 13/07/2017 n. 17282 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva riconosciuto al Consorzio RP l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale relativamente a una convenzione urbanistica avente a oggetto la concessione del diritto di superficie su un'area destinata alla realizzazione e gestione pluridecennale di parcheggi. Il primo motivo denunciava la violazione della normativa applicabile, sostenendo che la legge Tognoli consentisse soltanto l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e non prevedesse l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale. L'Agenzia rilevava inoltre che il richiamo alle opere di urbanizzazione non comportasse automaticamente un'agevolazione fiscale e che il regime dell'art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 601 del 1973 fosse limitato agli atti relativi a programmi pubblici di edilizia residenziale previsti dalla legge n. 865 del 1971. Il secondo motivo, assorbito, riguardava la decadenza dall'agevolazione, poiché essa sarebbe stata richiesta dal Consorzio soltanto in sede contenziosa e non nell'atto sottoposto a registrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che l'art. 11 della legge n. 122 del 1989 prevede, per la cessione del diritto di superficie destinato alla realizzazione di parcheggi, l'imposta di registro in misura fissa, ma non l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale. Ha inoltre escluso che la qualificazione dei parcheggi come opere di urbanizzazione o il richiamo all'art. 20 della legge n. 10 del 1977 potessero estendere l'agevolazione prevista dall'art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 601 del 1973, poiché tale norma riguarda specificamente aree e programmi pubblici di edilizia residenziale previsti dalla legge n. 865 del 1971. La sentenza regionale è stata quindi cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario del Consorzio RP. Le spese dei giudizi sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 122 del 1989, art. 11, commi 1 e 3 (legge Tognoli)
Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi della L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, comma 1, lett. f). [...] L'atto di cessione del diritto di superficie è soggetto all'imposta di registro in misura fissa.
La norma agevola la cessione del diritto di superficie destinato alla realizzazione di parcheggi mediante l'imposta di registro in misura fissa, ma non prevede l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale. La qualificazione dei parcheggi come opere di urbanizzazione opera ai fini richiamati dalla legge urbanistica e non determina, da sola, un'ulteriore agevolazione tributaria.
Legge n. 10 del 1977, art. 9, comma 1, lett. f)
Non sono soggetti al contributo di urbanizzazione [...] le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici.
La disposizione riguarda la non debenza del contributo di urbanizzazione e non disciplina l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.
Legge n. 10 del 1977, art. 20
Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, comma 2.
Il rinvio conduce al regime tributario dell'art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 601 del 1973, ma non consente di applicarlo oltre il suo specifico ambito oggettivo e soggettivo.
D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2
Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo 3 della legge indicata nel comma precedente e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano [...] agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo 4 della legge indicata nel primo comma.
L'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale è limitata agli atti relativi alle aree e ai programmi pubblici di edilizia residenziale individuati dalla legge n. 865 del 1971. Non è estensibile a una convenzione per parcheggi urbani estranea a tali programmi.
D.Lgs. n. 347 del 1990
È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito della disciplina delle imposte ipotecaria e catastale, la cui esenzione deve risultare da una previsione normativa specifica.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Ha costituito il parametro processuale del ricorso per cassazione, con riferimento alla denunciata violazione o falsa applicazione delle norme tributarie.
Codice di procedura civile, art. 384
Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito rigettando il ricorso originario del Consorzio.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali sono soggette a interpretazione restrittiva e tassativa: non possono essere estese per analogia o mediante interpretazioni ampliate oltre i casi espressamente previsti.
- La qualificazione di un intervento come opera di urbanizzazione non comporta automaticamente l'esenzione dalle imposte indirette; occorre individuare una specifica disposizione fiscale che preveda tale beneficio.
- Quando una norma stabilisce espressamente l'imposta di registro in misura fissa ma non menziona le imposte ipotecaria e catastale, non è possibile presumere o ricavare implicitamente l'esenzione da queste ultime.
- Il rinvio a un'altra disciplina agevolativa opera solo entro i limiti oggettivi, soggettivi e funzionali della norma richiamata. In questo caso, il regime dell'edilizia residenziale pubblica non è applicabile a una convenzione per la realizzazione di parcheggi.
- Per ottenere un'agevolazione relativa a un atto soggetto a registrazione è prudente indicarla espressamente nell'atto stesso; tuttavia, la Corte ha deciso il caso sulla base dell'assenza dei presupposti sostanziali dell'esenzione, assorbendo la questione della tardiva richiesta.
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