Ordinanza n. 1898/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione II) n. 226/2023, che ha accolto parzialmente il ricorso per l’accertamento del diritto della parte ricorrente alla retrocessione dei fondi di proprietà, espropriati dal Comune in attuazione del Piano insediamenti produttivi - PIP approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale 24 giugno 1998 n.76;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 226/2023, che aveva parzialmente accolto la domanda di accertamento del diritto alla retrocessione di fondi espropriati per l'attuazione di un Piano per gli insediamenti produttivi
Esito
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza di primo grado relativa alla pretesa retrocessione di fondi espropriati in attuazione del Piano per gli insediamenti produttivi approvato da ultimo nel 1998. Nel corso del giudizio d'appello, il Consiglio di Stato aveva disposto una verificazione per ricostruire gli atti di formazione e il contenuto programmatico del Piano, accertarne l'attuazione nel termine di efficacia decennale decorrente dal 15 gennaio 2001 e individuare le opere di urbanizzazione e gli insediamenti produttivi effettivamente realizzati entro il 15 gennaio 2011. Il verificatore ha chiesto una proroga di 90 giorni, motivandola con la cospicua documentazione da esaminare e con la necessità di ulteriore tempo per completare l'incarico e predisporre gli elaborati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza del verificatore, ritenendo giustificata la proroga alla luce delle circostanze esposte e della complessità dell'accertamento. Ha concesso 90 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, per l'invio alle parti della bozza dell'elaborato, disponendo il conseguente differimento dei successivi termini della verificazione secondo le scansioni già fissate nell'ordinanza istruttoria precedente. Ha inoltre disposto che, una volta completato l'incombente istruttorio, la Segreteria sottoponga il fascicolo al Presidente della Sezione per la fissazione dell'udienza pubblica di discussione del merito. L'ordinanza non decide l'appello né la domanda di retrocessione.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
La verificazione è utilizzata quale incombente istruttorio disposto dal giudice per ricostruire i fatti rilevanti ai fini della decisione; nel caso concreto ne è stato differito il termine di espletamento.
Massime di principio
- La proroga del termine assegnato al verificatore può essere concessa quando la complessità dell'accertamento e la mole della documentazione da esaminare rendano necessaria la prosecuzione delle attività istruttorie, purché la proroga sia adeguatamente motivata dalle circostanze concrete.
- Quando la verificazione costituisce un accertamento preliminare indispensabile per la decisione del merito, il completamento dell'incombente istruttorio può comportare il differimento dei successivi termini procedurali e della fissazione dell'udienza pubblica.
Come è indicizzato
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