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Sentenza

Sentenza n. 9685/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - del decreto n°2821 del 22.11.2024 del Ministero Istruzione e del Merito, nella parte in cui reca il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sostegno conseguito all’estero per la classe di concorso ADSS, emanato in adempimento alla sentenza di ottemperanza del TAR LAZIO Sezione Quarta Bis, n.7094/2023 intervenuta a seguito di sentenza n°4325/2021; - di ogni altro atto presupposto e conseguenziale ancorchè non conosciuto;

Giustizia amministrativa202500319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale del riconoscimento del titolo rumeno di specializzazione sul sostegno, adottato in esecuzione di una precedente sentenza di annullamento e di una sentenza di ottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, dopo avere conseguito in Romania un titolo di formazione per l’insegnamento di sostegno e avere presentato domanda di riconoscimento in Italia, aveva già ottenuto l’annullamento di un precedente diniego e, successivamente, l’ordine giudiziale di esecuzione del giudicato. Il Ministero adottava quindi un nuovo diniego, ritenendo che la documentazione non attestasse il possesso di un’abilitazione rumena conforme alla direttiva 2005/36/CE e che la formazione estera fosse radicalmente diversa da quella italiana, senza possibilità di compensazione. La ricorrente deduceva, tra l’altro, la violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 206/2007, l’eccesso di potere e la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990. Contestava inoltre la mancata acquisizione delle integrazioni documentali, l’omessa valutazione concreta della formazione e dell’esperienza professionale maturata e l’insufficiente motivazione circa l’impossibilità di colmare le differenze mediante misure compensative.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato, con obbligo del Ministero di riesaminare l’istanza e di valutare l’eventuale assegnazione di misure compensative. Il TAR ha anzitutto affermato che la mancanza di un’attestazione dell’autorità rumena relativa alla possibilità di esercitare la professione nello Stato d’origine non è automaticamente ostativa al riconoscimento: l’Amministrazione deve comunque verificare in concreto il livello di competenza professionale, considerando la formazione e l’esperienza dell’interessata. Il Ministero avrebbe dovuto richiedere le integrazioni documentali e le informazioni necessarie ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 206/2007, anziché rigettare la domanda sulla base della documentazione ritenuta incompleta. È stata inoltre ritenuta illegittima l’omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, trattandosi di procedimento a istanza di parte e di esercizio di un potere non rigidamente vincolato. Il TAR ha escluso l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché l’esito non era predeterminato e, in caso di violazione dell’art. 10-bis, il meccanismo di sanatoria processuale non opera per i provvedimenti discrezionali. Anche la valutazione sostanziale è stata ritenuta carente: il Ministero non aveva adeguatamente motivato la radicale diversità delle formazioni né spiegato perché non fossero praticabili misure compensative, quali attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. 206/2007

    entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni

    L’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione e richiedere le integrazioni necessarie prima di decidere sulla domanda di riconoscimento.

  • art. 17, comma 2, d.lgs. 206/2007

    invitano il richiedente a fornire informazioni per quanto necessario a determinare l’eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano

    L’Amministrazione deve acquisire dal richiedente le informazioni necessarie al confronto tra la formazione estera e quella italiana e, se necessario, rivolgersi alle autorità dello Stato d’origine.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Nei procedimenti a istanza di parte il preavviso di rigetto deve precedere il diniego, consentendo al richiedente di conoscere i motivi ostativi e di presentare osservazioni e documenti.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il meccanismo di non annullabilità per vizi procedimentali non opera quando il potere è discrezionale e, per l’omissione del preavviso di rigetto, la norma non consente la sanatoria processuale prevista per la mancata comunicazione di avvio.

  • art. 13 direttiva 2005/36/CE

    La mancanza dei documenti attestanti la qualifica professionale non consente automaticamente di respingere la domanda, imponendo comunque una verifica concreta delle competenze professionali acquisite.

  • art. 14, paragrafo 1, direttiva 2005/36/CE

    se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante

    Anche in presenza di divergenze sostanziali tra le formazioni, l’autorità può e deve valutare l’imposizione di misure compensative per colmare le differenze.

  • art. 16 d.lgs. 206/2007

    La disposizione è richiamata quale norma italiana di attuazione del sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • art. 17 d.lgs. 206/2007

    La disposizione integra il dovere di istruttoria e di acquisizione delle informazioni necessarie al confronto tra percorsi formativi.

  • art. 5 l. 517/1977

    È richiamata per la funzione dell’insegnante di sostegno, diretta a favorire l’integrazione degli alunni con disabilità mediante interventi individualizzati.

  • d.m. 30 settembre 2011

    È richiamato quale parametro della formazione italiana per il conseguimento della specializzazione nelle attività di sostegno.

Massime di principio

  • La mancanza di un’attestazione dell’autorità dello Stato membro d’origine relativa all’abilitazione professionale non è automaticamente ostativa al riconoscimento di una qualifica acquisita all’estero: l’autorità dello Stato ospitante deve verificare concretamente la formazione e l’esperienza professionale dell’interessato e confrontarle con i requisiti nazionali.
  • Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali estere, l’autorità competente deve richiedere le integrazioni documentali e le informazioni necessarie quando la domanda risulti incompleta o non consenta di accertare le differenze tra la formazione estera e quella nazionale; non può fondare il diniego direttamente sulle lacune documentali senza previamente attivare tale istruttoria.
  • Nei procedimenti a istanza di parte aventi carattere valutativo o discrezionale, l’omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 determina l’illegittimità del provvedimento sfavorevole e non è superabile mediante il meccanismo di non annullabilità previsto dall’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • Il giudizio di radicale diversità tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante deve essere adeguatamente motivato sulla base di un confronto concreto, quantitativo e qualitativo, tra i percorsi formativi, le competenze acquisite e l’esperienza professionale.
  • Anche quando emergano differenze sostanziali tra la formazione estera e quella nazionale, l’autorità competente deve valutare se tali differenze possano essere colmate mediante misure compensative proporzionate e adeguate, prima di escludere definitivamente il riconoscimento.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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