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Sentenza

Sentenza n. 1342/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta del docente e al relativo accredito

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 326, depositata il 21 marzo 2025 e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. La sentenza aveva ordinato al Ministero il pagamento di 2.000 euro mediante buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione e alle spese di lite. Nonostante la notifica del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. L’amministrazione, pur costituitasi, non ha dedotto l’avvenuto pagamento né fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovata l’esistenza di una condanna pecuniaria dell’amministrazione contenuta in una sentenza passata in giudicato e constatando l’inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di rilasciare alla ricorrente la Carta del docente e di accreditarvi l’importo riconosciuto per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, nonché le spese e gli accessori dovuti. È stato assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni su istanza della ricorrente e di riferire al TAR. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 550 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere rispettato prima della proposizione dell’azione esecutiva; nel caso concreto il termine era decorso.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Gli importi dovuti in esecuzione del giudicato devono essere maggiorati di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    La disposizione è richiamata per la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 93 c.p.c.

    La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 39, comma 1, c.p.a., quale base della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

  • l. 107/2015

    Costituisce il fondamento del diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • d.P.R. 115/2002

    Il compenso eventualmente spettante al commissario ad acta deve essere determinato e liquidato successivamente con separato decreto.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato contenente una condanna dell’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti degli enti pubblici.
  • La mancata contestazione, da parte dell’amministrazione costituita, dell’avvenuto pagamento o di fatti modificativi o estintivi del credito confermato dal giudicato consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’integrale esecuzione del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, su istanza dell’interessato, in caso di ulteriore inerzia.
  • L’esecuzione di una condanna pecuniaria contenuta in un giudicato deve comprendere anche gli interessi o la rivalutazione dovuti secondo il titolo e la disciplina applicabile, sino alla concreta attribuzione delle somme o del beneficio riconosciuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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