Sentenza n. 1342/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta del docente e al relativo accredito
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 326, depositata il 21 marzo 2025 e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. La sentenza aveva ordinato al Ministero il pagamento di 2.000 euro mediante buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione e alle spese di lite. Nonostante la notifica del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. L’amministrazione, pur costituitasi, non ha dedotto l’avvenuto pagamento né fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovata l’esistenza di una condanna pecuniaria dell’amministrazione contenuta in una sentenza passata in giudicato e constatando l’inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di rilasciare alla ricorrente la Carta del docente e di accreditarvi l’importo riconosciuto per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, nonché le spese e gli accessori dovuti. È stato assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni su istanza della ricorrente e di riferire al TAR. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 550 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere rispettato prima della proposizione dell’azione esecutiva; nel caso concreto il termine era decorso.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Gli importi dovuti in esecuzione del giudicato devono essere maggiorati di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.
art. 39, comma 1, c.p.a.
La disposizione è richiamata per la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 93 c.p.c.
La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 39, comma 1, c.p.a., quale base della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
l. 107/2015
Costituisce il fondamento del diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
d.P.R. 115/2002
Il compenso eventualmente spettante al commissario ad acta deve essere determinato e liquidato successivamente con separato decreto.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato contenente una condanna dell’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti degli enti pubblici.
- La mancata contestazione, da parte dell’amministrazione costituita, dell’avvenuto pagamento o di fatti modificativi o estintivi del credito confermato dal giudicato consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’integrale esecuzione del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, su istanza dell’interessato, in caso di ulteriore inerzia.
- L’esecuzione di una condanna pecuniaria contenuta in un giudicato deve comprendere anche gli interessi o la rivalutazione dovuti secondo il titolo e la disciplina applicabile, sino alla concreta attribuzione delle somme o del beneficio riconosciuto.
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